§ 2.4.10 - L.R. 27 gennaio 2003, n. 2.
Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 industria
Data:27/01/2003
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Definizioni).
Art. 2.  (Modalità di intervento).
Art. 3.  (Soggetti beneficiari del contributo).
Art. 4.  (Domanda di concessione del contributo).
Art. 5.  (Caratteristiche del fondo per le imprese ad elevato rischio finanziario).
Art. 6.  (Ripartizione della quota del fondo per le imprese ad elevato rischio finanziario).
Art. 7.  (Concessione del contributo).
Art. 8.  (Regime "de minimis").
Art. 9.  (Relazione sull'operatività).
Art. 9 bis.  Convenzione tra REGIONE e "FINMOLISE - S.p.A.".
Art. 10.  (Norma finanziaria).
Art. 11.  (Entrata in vigore).


§ 2.4.10 - L.R. 27 gennaio 2003, n. 2.

Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario.

(B.U. 1 febbraio 2003, n. 2).

 

Art. 1. (Definizioni).

     1. Ai sensi della presente legge si intende:

     a) per "fondo" il fondo di garanzia per le imprese ad elevato rischio finanziario;

     b) per "Confidi" i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi.

 

     Art. 2. (Modalità di intervento).

     1. La Regione Molise istituisce presso la Finmolise s.p.a. il "Fondo per le imprese ad elevato rischio finanziario". Il fondo dovrà essere utilizzato per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali da costituirsi da parte dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi".

     2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai Confidi a condizione che essi costituiscono speciali fondi di garanzia, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80% le banche e gli istituiti di credito e finanziari che concedono finanziamenti a medio e lungo termine, ovvero di durata compresa tra i 5 e i 15 anni, a favore delle piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario che operino in Molise. I finanziamenti possono essere finalizzati anche a transazioni con istituti di credito. La garanzia del fondo speciale può essere concessa dal Confidi a condizione che per lo stesso finanziamento sia concessa una garanzia integrativa nella misura minima del 5% a valere sul fondo rischi ordinario dello stesso Confidi [1].

     3. Per piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario si intendono le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50% dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia.

     4. Le imprese di cui al precedente comma 2 potranno accedere al fondo una sola volta.

     5. I finanziamenti di cui al precedente comma 2 devono essere erogati al tasso di mercato.

     6. I soggetti richiedenti il finanziamento devono versare al fondo una commissione "una tantum" compresa tra un minimo dell'1,5% ed un massimo del 2% del valore della garanzia.

     7. I finanziamenti di cui al comma 2 non potranno superare l'importo massimo di Euro 1.000.000,00 per ogni soggetto [2].

 

     Art. 3. (Soggetti beneficiari del contributo). [3]

     1. Possono beneficiare dei contributi del “fondo” i Confidi con sede operativa nella regione Molise e che abbiano un numero di soci o consorziati per almeno il 60% aventi sede operativa nella regione Molise, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco generale, di cui all'art. 155, comma 4 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 o che abbiano presentato apposita domanda d'iscrizione.

     2. Beneficiari finali in via mediata sono le piccole e medie imprese, costituite anche in forma di cooperativa o consorzi, con sede operativa nella regione Molise aventi i parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla PMI vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del fondo.

 

     Art. 4. (Domanda di concessione del contributo). [4]

     1. La domanda per beneficiare del contributo da parte dei Confidi, è inviata alla "FINMOLISE - S.p.A." e deve comprendere le seguenti indicazioni:

     a) l'ammontare del contributo richiesto;

     b) il numero di conto corrente bancario sul quale accreditare il contributo, specificando la banca, nonché la sede, filiale o sportello;

     c) la dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesta che il Confidi è iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 155, comma 4 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e che ricorrono le caratteristiche del fondo per le imprese ad elevato rischio finanziario di cui all'articolo 5;

     d) altre informazioni che "FINMOLISE - S.p.A." reputi necessarie.

     2. Alla domanda sono allegati:

     a) la copia delle convenzioni in atto con le banche per la prestazione delle garanzie previste dall'articolo 2, comma 2 della presente legge;

     b) il bilancio approvato relativo all'ultimo anno, o, se non ancora approvato, quello dell'anno precedente, con la relazione di accompagnamento;

     c) copia dell'atto costitutivo;

     d) altra documentazione che "FINMOLISE - S.p.A." reputi necessaria.

     3. "FINMOLISE - S.p.A." procede annualmente all'erogazione dei contributi di cui alla presente legge previa pubblicazione di apposito avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché su un quotidiano a diffusione regionale.

 

     Art. 5. (Caratteristiche del fondo per le imprese ad elevato rischio finanziario).

     1. Il fondo per le imprese ad elevato rischio finanziario per il quale si chiede la concessione del contributo deve avere le seguenti caratteristiche:

     a) essere costituito e gestito in forma separata dal fondo rischi ordinario ed essere di libera disponibilità del Confidi;

     b) essere riservato esclusivamente alla concessione delle garanzie previste all'articolo 2, comma 2, della presente legge.

 

     Art. 6. (Ripartizione della quota del fondo per le imprese ad elevato rischio finanziario). [5]

     1. La ripartizione del fondo tra i Confidi è effettuata dalla "FINMOLISE - S.p.A.", per l'anno di prima applicazione, secondo i seguenti criteri:

     a) il 50% dello stanziamento in parti uguali fra tutti i Confidi richiedenti ed ammessi;

     b) il 25% in proporzione al numero di consorziati e/o soci con sede operativa nella regione Molise;

     c) il 25% dello stanziamento in proporzione al monte complessivo degli affidamenti attivati da ciascun Confidi in favore di imprese con sede operativa nella regione Molise nel biennio precedente alla data di presentazione della domanda.

     2. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione della presente legge la ripartizione del fondo è effettuata dalla "FINMOLISE - S.p.A.":

     a) per il 50% del fondo secondo i criteri di cui al comma 1;

     b) per l'altro 50% sulla base del volume delle garanzie rilasciate da ciascun Confidi, ai sensi della presente legge nell'anno precedente.

 

     Art. 7. (Concessione del contributo).

     1. La Finmolise delibera l'assegnazione del contributo per gli importi che risultano dall'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli.

     2. L'erogazione del contributo, sulla base delle assegnazioni deliberate dalla Finmolise, è effettuata mediante ordinativi di pagamento del presidente della Finmolise intestati ai soggetti beneficiari del contributo.

     3. Gli interessi derivanti da! deposito de! contributo erogato a ciascun Confidi affluiscono nel fondo per le imprese ad elevato rischio finanziario, al netto delle spese di gestione.

 

     Art. 8. (Regime "de minimis"). [6]

     1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi in regime "de minimis" in applicazione del regolamento CE n. 69 del 12 gennaio 2001, pubblicato in GUCE serie L. n. 10 del 13 gennaio 2001.

 

     Art. 9. (Relazione sull'operatività).

     1. I Confidi ai quali sono stati concessi i contributi devono inviare alla Finmolise, entro il 31 marzo, una relazione firmata dal legale rappresentante in cui si attesti, con riferimento all'anno precedente:

     a) l'ammontare dei prestiti garantiti;

     b) l'elenco dei beneficiari, con l'indicazione dei finanziamenti deliberati, della rispettiva scadenza, dell'importo della garanzia prestata, della percentuale in rapporto al finanziamento e l'eventuale nominativo del soggetto cogarante con la relativa percentuale di garanzia;

     c) l'elenco delle garanzie escusse distinto per banca con il relativo importo pagato;

     d) l'ammontare del fondo per le imprese ad elevato rischio finanziario tenuto conto delle garanzie concesse;

     e) il rendiconto delle spese di gestione del fondo per le imprese ad elevato rischio finanziario.

     2. Il contributo che non verrà impegnato per la concessione delle garanzie entro i 24 mesi successivi all'erogazione da parte della Finmolise deve essere restituito, comprensivo degli interessi maturati, mediante versamento del relativo importo al bilancio della Regione.

     3. Entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi dei suddetti enti il contributo non impegnato per la concessione delle garanzie, comprensivo degli interessi maturati, deve essere restituito mediante versamento del relativo importo al bilancio della Regione. Per le somme impegnate il rimborso dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di quest'ultimo termine devono essere restituite le somme eventualmente recuperate dopo l'escussione delle garanzie

 

     Art. 9 bis. Convenzione tra REGIONE e "FINMOLISE - S.p.A.". [7]

     1. Un'apposita convenzione, autorizzata dalla Giunta Regionale, disciplina i rapporti tra la REGIONE MOLISE e "FINMOLISE - S.p.A." per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 10. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con la legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

     1 bis. Per gli anni successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio [8].

 

     Art. 11. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     2. [Le disposizioni della presente legge concernente aiuti alle imprese conseguono efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise del parere favorevole emesso dalla Commissione dell'Unione Europea in esito al procedimento di notifica ai sensi degli articoli 87 ed 88 del Trattato] [9].


[1] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2004, n. 7.

[2] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 24 marzo 2004, n. 7.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 24 marzo 2004, n. 7.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.R. 24 marzo 2004, n. 7.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 5 della L.R. 24 marzo 2004, n. 7.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 6 della L.R. 24 marzo 2004, n. 7.

[7] Articolo aggiunto dall’art. 7 della L.R. 24 marzo 2004, n. 7.

[8] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.R. 24 marzo 2004, n. 7.

[9] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. 24 marzo 2004, n. 7.