§ 2.2.24 - L.R. 27 maggio 2005, n. 26.
Interventi della Regione per la tutela e la valorizzazione del 'CAVALLO PENTRO'.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 zootecnia
Data:27/05/2005
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2 . Salvaguardia.
Art. 3 . Consulta regionale per la tutela e la valorizzazione del "cavallo pentro".
Art. 4 . Istituzione del registro anagrafico regionale del "cavallo pentro".
Art. 5 . Riproduzione del "cavallo pentro".
Art. 6 . Interventi per la tutela del "cavallo pentro".
Art. 7 . Interventi sulle strutture.
Art. 8 . Manifestazioni culturali.
Art. 9 . Sanzioni.
Art. 10 . Norma finanziaria.
Art. 11 . Disposizioni finali.
Art. 12 . Pubblicazione.


§ 2.2.24 - L.R. 27 maggio 2005, n. 26.

Interventi della Regione per la tutela e la valorizzazione del 'CAVALLO PENTRO'.

(B.U. 1 giugno 2005, n. 12).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Molise riconosce l'esistenza di un interesse generale alla tutela della razza del "cavallo pentro", originaria della zona del "Pantano della Fittola" in agro di Montenero Valcocchiara, in provincia di Isernia.

     2. Per "cavallo pentro" si intende il cavallo che presenta le caratteristiche fisiche e morfologiche identificate dalla ricerca del Dipartimento SAVA – Facoltà di Agraria dell'Università del Molise.

     3. La presente legge è finalizzata alla salvaguardia della razza del "cavallo pentro" attualmente esistente nella Regione e dei suoi discendenti da allevare nella zona d'origine o in altre zone del territorio molisano.

 

     Art. 2. Salvaguardia.

     1. La Regione Molise, considerata la valenza della bio-diversità zootecnica della razza, si propone di conservarne il patrimonio genetico, culturale e ambientale, incentivandone l'impiego in tutto il territorio molisano.

     2. La Regione svolge la propria attività di tutela del "cavallo pentro" favorendo le iniziative pubbliche e private tendenti:

     a) a preservare la biodiversità autoctona del "cavallo pentro";

     b) ad approfondire e diffondere la conoscenza di tale biodiversità;

     c) all'incremento della consistenza numerica del patrimonio, tendendo almeno al raggiungimento di un numero di soggetti tale da consentire il mantenimento senza eccessivi rischi di consanguineità, secondo le indicazioni di organismi scientifici riconosciuti;

     d) alla graduale ricostituzione e recupero delle caratteristiche funzionali e morfologiche essenziali proprie di questa razza, in connessione con le funzioni produttive e con l'ambiente in cui quest'ultima è inserita o potenzialmente inseribile.

 

     Art. 3. Consulta regionale per la tutela e la valorizzazione del "cavallo pentro".

     1. Presso l'assessorato regionale delle "Politiche agricole" è istituita la Consulta regionale per la tutela e la valorizzazione del "cavallo pentro" che opera con criteri oggettivi di valutazione, secondo metodologie trasparenti e non discriminatorie che vengono sancite nel proprio regolamento interno.

     2. La Consulta di cui al comma 1 è così composta:

     a) assessore alle "Politiche agricole" o un funzionario delegato;

     b) un rappresentante dell'APA (Associazione ProvincialeAllevatori) di Campobasso designato dalla stessa associazione;

     c) due veterinari esperti del settore, designati rispettivamente dall'Ordine dei veterinari di Campobasso e di Isernia;

     d) un ricercatore del Dipartimento SAVA – Facoltà di Agraria dell'Università del Molise.

     3. La Consulta esprime parere su:

     a) riparto dei contributi previsti dalla presente legge;

     b) manifestazioni di cui all'articolo 8 della presente legge.

     4. La partecipazione alle sedute della Consulta è onorifica. Ai componenti residenti in un comune diverso da quello ove ha sede la Consulta sono dovuti solo il rimborso delle spese e l'indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali [1].

 

     Art. 4. Istituzione del registro anagrafico regionale del "cavallo pentro".

     1. L'Associazione Italiana Allevatori istituisce, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, il registro anagrafico regionale del "cavallo pentro", in cui sono annotati gli animali riproduttori della razza con l'indicazione dei loro ascendenti e i nuovi nati. Ogni animale riproduttore deve essere identificato con un appropriato ed idoneo sistema di identificazione (microchips o tatuaggio labiale).

     2. La tenuta del registro anagrafico è affidata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, all'APA di Campobasso.

     3. Il registro anagrafico è regolato da apposito disciplinare regolante le modalità di tenuta ed organizzazione, nonché le caratteristiche fisico morfologiche caratterizzanti la razza del "cavallo pentro".

     4. Il disciplinare di cui al precedente comma 3 è proposto dall'APA ed è approvato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 5. Riproduzione del "cavallo pentro".

     1. La riproduzione del "cavallo pentro" è disciplinata dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e dal D.M. 19 luglio 2000, n. 403, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. L'Assessorato regionale alle "Politiche agricole" entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede all'adozione degli atti previsti dal D.M. 19 luglio 2000, n. 403, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 6. Interventi per la tutela del "cavallo pentro".

     1. Al fine di preservare e migliorare la razza a rischio di estinzione e rilevata l'importanza di diffondere la presenza del "cavallo pentro", anche ai fini della tutela agroambientale, la Regione Molise concede contributi agli allevatori ed agli imprenditori agricoli singoli ed associati per:

     a) la nascita e il mantenimento almeno quinquennale di capi di razza pentra, anche in età riproduttiva, al fine di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente, ai sensi del regolamento n. 445/2002. Tali aiuti, considerati come misure agroambientali, a norma del Regolamento n. 1257/1999 e del Regolamento n. 1783/2003, verranno accordati annualmente e calcolati sulla base del mancato guadagno. Gli aiuti ammonteranno ad un massimo di 500 euro per capo, salvo il calcolo del cumulo con altri regimi di aiuto;

     b) il primo acquisto di stalloni e fattrici registrati nel libro genealogico del "cavallo pentro" nei limiti del 50% nelle zone svantaggiate e del 40% nelle altre zone delle spese ritenute ammissibili dalle normative comunitarie.

 

     Art. 7. Interventi sulle strutture.

     1. Agli allevatori ed agli imprenditori agricoli singoli ed associati vengono inoltre concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 30 per cento nelle zone svantaggiate e del 20 per cento nelle altre zone rispetto ai costi ritenuti ammissibili dalla normativa comunitaria per [2]:

     a) costruzione o ristrutturazione di ricoveri per cavalli di razza pentra;

     b) costruzione o ristrutturazione di staccionate. recinti ed abbeveratoi che agevolino il mantenimento dei cavalli di razza pentra allo stato brado;

     c) realizzazione di stazioni di monta naturale pubblica e privata, fino al limite massimo del 40% dei costi ammissibili, anche nelle zone svantaggiate;

     d) miglioramento di pascoli e prati-pascoli;

     e) acquisto attrezzature tecnologiche che migliorino le attività di censimento e dialogo telematico fra gli allevatori e le strutture di studio e ricerche;

     f) progettazione di strutture fino al 10 per cento della spesa ammissibile, Per tutti gli aiuti deve essere effettuato il calcolo del cumulo con altri eventuali regimi di aiuto [3].

 

     Art. 8. Manifestazioni culturali.

     1. La Regione Molise, allo scopo di favorire la tutela del "cavallo pentro", intende contribuire alle iniziative pubbliche e private tendenti alla diffusione della conoscenza della suddetta razza equina.

     2. Per tutte le iniziative intraprese da Enti pubblici, associazioni di allevatori ed organizzazioni che annoverino tra le proprie finalità quella della diffusione delle tradizioni popolari e culturali legate al "cavallo pentro" e la conoscenza della sua biodiversità, la Regione riconosce, pertanto, contributi fino al 30 per cento delle spese sostenute, ritenute ammissibili e comunque non superiori a 10.000 euro per ogni progetto, previo parere favorevole della Consulta e nei limiti delle disponibilità di bilancio. Tra le suddette manifestazioni si annoverano [4]:

     a) mostre e rassegne equestri;

     b) "Rodeo pentro";

     c) corsi di addestramento equestre o a scopo terapeutico.

 

     Art. 9. Sanzioni.

     1. La Regione vigila, mediante le proprie strutture, sul corretto utilizzo dei contributi.

     2. Per le violazioni degli obblighi di cui alla presente legge, la Regione dispone la revoca immediata dei finanziamenti, alla restituzione delle somme percepite con gli interessi di legge, ferme restando le sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità e gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e negli afferenti capitoli del bilancio 2005 e successivi, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale n. 4/2002.

 

     Art. 11. Disposizioni finali.

     1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce i criteri, le priorità, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di contributo e di rendicontazione delle spese.

 

     Art. 12. Pubblicazione.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.


[1] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[2] Alinea così modificato dall'art. 27 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[3] Lettera così modificata dall'art. 27 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[4] Alinea così modificato dall'art. 27 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.