§ 2.2.13 - Legge Regionale 2 settembre 1982, n. 20.
Concorso regionale sui prestiti agrari di esercizio per la zootecnia.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 zootecnia
Data:02/09/1982
Numero:20


Sommario
Art. 1.      La Regione Molise concede prestiti di esercizio per acquisto di bestiame a coltivatori diretti, ad operatori agricoli singoli od associati con preferenza alle Cooperative costituite da [...]
Art. 2.      Il tasso d'interesse da porre a carico dei beneficiari per le operazioni di prestito previste dalla presente legge è stabilito dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
Art. 3.      I prestiti avranno durata fino a 5 anni e saranno concessi sulla base di criteri deliberati dalla Giunta, sentita la competente Commissione consiliare, nella misura massima del 75% della spesa [...]
Art. 4.      La concessione dei prestiti è subordinata al nullaosta attestante la congruità della spesa e la rispondenza tecnico-economica degli acquisti all'ordinamento produttivo dell'azienda, da [...]
Art. 5.      Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge regionale si applicano le norme di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, 2 giugno 1961, n. 454, 27 ottobre 1966, n. 910 e successive [...]
Art. 6.      Per la concessione del concorso regionale negli interessi sui prestiti di esercizio per acquisto di bestiame ai termini dell'art. 2, n. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 che gli Istituti ed [...]
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 2.2.13 - Legge Regionale 2 settembre 1982, n. 20. [1]

Concorso regionale sui prestiti agrari di esercizio per la zootecnia.

(B.U. n. 19 del 16 settembre 1982).

 

Art. 1.

     La Regione Molise concede prestiti di esercizio per acquisto di bestiame a coltivatori diretti, ad operatori agricoli singoli od associati con preferenza alle Cooperative costituite da coltivatori diretti.

 

     Art. 2.

     Il tasso d'interesse da porre a carico dei beneficiari per le operazioni di prestito previste dalla presente legge è stabilito dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

     Il concorso regionale è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, che praticano il tasso d'interesse in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente ai sensi della legge 2 giugno 1961, n. 454 - art. 34.

     L'intervento della Regione di cui al comma precedente è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse fissato ai sensi del precedente comma e quella di ammortamento calcolata al tasso d'interesse dovuto dai prestatari.

     Il concorso negli interessi per dette operazioni può essere anticipato in unica soluzione dalla Regione agli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale.

     L'attualizzazione prevista dal comma precedente va calcolata con riferimento al tasso globale al quale è stata perfezionata l'operazione di prestito ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario.

     Alla liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun Istituto od Ente autorizzato, si provvede con delibera di Giunta sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'Istituto od Ente medesimo, muniti del visto del Collegio sindacale.

 

     Art. 3.

     I prestiti avranno durata fino a 5 anni e saranno concessi sulla base di criteri deliberati dalla Giunta, sentita la competente Commissione consiliare, nella misura massima del 75% della spesa ammissibile elevabile fino al 90% per i coltivatori diretti e cooperative di allevatori coltivatori e affittuari.

 

     Art. 4.

     La concessione dei prestiti è subordinata al nullaosta attestante la congruità della spesa e la rispondenza tecnico-economica degli acquisti all'ordinamento produttivo dell'azienda, da rilasciarsi dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura il quale provvede anche ad attestare l'avvenuta esecuzione degli acquisti medesimi.

 

     Art. 5.

     Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge regionale si applicano le norme di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, 2 giugno 1961, n. 454, 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.

     I prestiti di cui alla presente legge, quanto siano concessi in favore delle categorie indicate dall'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario ai termini dell'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 sino all'ammontare della complessiva perdita che gli Istituti ed Enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di avere sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

     Gli Istituti ed Enti, quando trattasi di prestatari di cui al precedente comma, sono tenuti ad operare una volta tanto all'atto della somministrazione, sull'importo originario del prestito, la trattenuta dello 0,20% da versare al Fondo Interbancario di garanzia.

 

     Art. 6.

     Per la concessione del concorso regionale negli interessi sui prestiti di esercizio per acquisto di bestiame ai termini dell'art. 2, n. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 che gli Istituti ed Enti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella Regione Molise potranno concedere, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1982 il limite di impegno di L. 200 milioni.

     Allo stato di previsione della spesa dell'esercizio 1982 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

     Cap. 2.1.2.10.3.10.3.5.12.3. - 47950 - "Contributi in annualità a coltivatori diretti, operatori agricoli singoli od associati a titolo di concorso negli interessi sui prestiti di esercizio per l'acquisto di bestiame" (art. 1 legge regionale)

     Stanziamento di competenza 200.000.000

     Dotazione di cassa 100.000.000

     e la seguente variazione in diminuzione.

     Cap. 2.1.2.10.3.10.4.5.12.3 - 47920 - "Contributi regionali ai produttori agricoli singoli od associati per interventi di cui agli artt. 4- 7 - 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 27.

     Stanziamento di competenza in meno 200.000.000

     Dotazione di cassa in meno 100.000.000.

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.