§ 2.2.7 - Legge Regionale 2 settembre 1977, n. 28.
Leggi Regionali 5 novembre 1976, n. 30 e 5 gennaio 1977, n. 2 - Potenziamento degli allevamenti cunicoli - Prosecuzione.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 zootecnia
Data:02/09/1977
Numero:28


Sommario
Art. 1.      La Regione Molise attua, in favore degli allevamenti cunicoli, interventi in conformità e con l'osservanza delle norme di cui alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 30, pubblicata nel [...]
Art. 2.      La spesa complessiva di lire 600.000.000, di cui L. 450.000.000 in conto capitale e L. 150 milioni in conto interessi, derivante dall'attuazione della presente legge fa carico al Cap. 2330 del [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 2.2.7 - Legge Regionale 2 settembre 1977, n. 28. [1]

Leggi Regionali 5 novembre 1976, n. 30 e 5 gennaio 1977, n. 2 - Potenziamento degli allevamenti cunicoli - Prosecuzione.

(B.U. n. 17 del 16 settembre 1977).

 

Art. 1.

     La Regione Molise attua, in favore degli allevamenti cunicoli, interventi in conformità e con l'osservanza delle norme di cui alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 30, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 21 del 16 novembre 1976, ed alla legge regionale 5 gennaio 1977, n. 2, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 1 del 15 gennaio 1977.

 

     Art. 2.

     La spesa complessiva di lire 600.000.000, di cui L. 450.000.000 in conto capitale e L. 150 milioni in conto interessi, derivante dall'attuazione della presente legge fa carico al Cap. 2330 del bilancio 1977 residui 1976 Cap. 1900, il cui stanziamento è stato già autorizzato dalla legge di bilancio 1976 in attuazione della legge nazionale 16 ottobre 1975, n. 493 e mantenuto fra i residui di stanziamento in chiusura dell'esercizio 1976.

     Per gli anni successivi, i fondi necessari saranno previsti nell'apposito capitolo del preventivo.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.