§ 2.2.4 - Legge Regionale 5 novembre 1976, n. 30.
Potenziamento degli allevamenti cunicoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 zootecnia
Data:05/11/1976
Numero:30


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Possono beneficiare del contributo di cui al precedente art. 1 i coniglicoltori che realizzino allevamenti razionali di almeno trenta fattrici, con preferenza per i coltivatori diretti singoli [...]
Art. 3.      Le domande, intese ad ottenere i benefici di cui all'art. 1 della presente legge, corredate dal progetto dell'opera da realizzare, dei preventivi di spesa delle attrezzature da acquistare, di [...]
Art. 4. 
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 2.2.4 - Legge Regionale 5 novembre 1976, n. 30. [1]

Potenziamento degli allevamenti cunicoli.

(B.U. n. 21 del 16 novembre 1976).

 

Art. 1. [2]

     La Regione Molise, allo scopo di incrementare gli allevamenti cunicoli, concede contributi nella misura del 50% in conto capitale, nonchè contributi in conto interessi per il residuo 50% su una spesa massima di Lire trentamilioni, riconosciuta tecnicamente ed economicamente ammissibile per la realizzazione degli impianti e l'acquisto di attrezzature.

     Per le iniziative che comportano una spesa superiore a lire trenta milioni, possono essere concessi soltanto contributi in conto interesse.

     Tutti i contributi in conto interesse vengono concessi per mutui della durata massima di 15 anni nella misura necessaria a coprire la differenza tra il tasso d'interesse praticato dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario e il 4,50% che rimane a carico dei beneficiari.

     Sono concessi altresì contributi in conto capitale nella misura del 35% per l'acquisto di soggetti di razze pregiate.

 

     Art. 2.

     Possono beneficiare del contributo di cui al precedente art. 1 i coniglicoltori che realizzino allevamenti razionali di almeno trenta fattrici, con preferenza per i coltivatori diretti singoli od associati e gli altri lavoratori manuali della terra.

 

     Art. 3.

     Le domande, intese ad ottenere i benefici di cui all'art. 1 della presente legge, corredate dal progetto dell'opera da realizzare, dei preventivi di spesa delle attrezzature da acquistare, di una relazione tecnica e degli altri documenti di rito, vanno presentate agli uffici tecnici agricoli provinciali competenti per territorio che, dopo aver effettuato l'istruttoria, le trasmettono all'Assessore Regionale all'agricoltura, che, sentita la Commissione consiliare competente, le sottopone all'approvazione della Giunta Regionale ai fini della concessione del contributo.

     Il Presidente, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, provvede con proprio decreto alla liquidazione del contributo stesso.

     Nell'atto di concessione deve essere inserita la clausola con la quale si impegna il concessionario a non distogliere dal previsto impiego ed a non alienare, per un periodo di cinque anni, le strutture e le attrezzature sussidiate dandosi effettivo e continuo svolgimento alla attività di allevamento, pena la restituzione del contributo erogato.

 

     Art. 4. [3]

     Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 300 milioni, suddivisa in L. 250 milioni per contributi in conto capitale e L. 50 milioni per contributi in conto interessi, sul cap. 1900 del bilancio di previsione del 1976, la cui denominazione è integrata con la dizione "e potenziamento degli allevamenti cunicoli".

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 gennaio 1977, n. 2.

[3] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 5 gennaio 1977, n. 2.