§ 2.1.90 - L.R. 6 aprile 2009, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5, recante: "Disposizioni relative all'installazione di impianti serricoli e di tunnel serre".


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:06/04/2009
Numero:13


Sommario
Art. 1. 1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5 (Disposizioni relative all'installazione di impianti serricoli e di tunnel serre), le parole "e della legge n. 319/1976, e [...]
Art. 2. 1. L'articolo 6 della legge regionale n. 5/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 3. 1. L'articolo 7 della legge regionale n. 5/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise


§ 2.1.90 - L.R. 6 aprile 2009, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5, recante: "Disposizioni relative all'installazione di impianti serricoli e di tunnel serre".

(B.U. 16 aprile 2009, n. 8)

 

Art. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5 (Disposizioni relative all'installazione di impianti serricoli e di tunnel serre), le parole "e della legge n. 319/1976, e successive modificazioni ed integrazioni" sono sostituite dalle parole "nonché delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la tutela delle acque dall'inquinamento".

 

     Art. 2.

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 5/2008 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 6

1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, la realizzazione degli impianti di cui alla presente legge è subordinata al rilascio del permesso di costruire.

2. Qualora gli impianti non comportino trasformazione permanente del suolo la loro realizzazione è consentita mediante denuncia di inizio attività (DIA), fermo restando il rispetto dei vincoli imposti da leggi statali e regionali e delle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

3. Si considerano non comportanti trasformazione permanente del suolo gli impianti realizzati con strutture leggere a carattere precario ancorate al terreno senza strutture fondali fisse, non pavimentate internamente, destinate alla coltivazione temporanea o stagionale.

4. Il permesso di costruire di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale l'interessato si impegna a non mutare la destinazione di uso agricolo dei manufatti".

 

     Art. 3.

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 5/2008 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 7

1. Ai fini sanzionatori si applicano le disposizioni di legge vigenti.".

 

     Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.