§ 2.1.87 - L.R. 26 febbraio 2008, n. 5.
Disposizioni relative all'installazione di impianti serricoli e di tunnel serre.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:26/02/2008
Numero:5


Sommario
Art. 1. 1. Sono considerati impianti serricoli e tunnel serre quelle strutture che determinano condizioni agronomiche ottimali per la messa a dimora, lo sviluppo e la produzione di colture orto-frutticole [...]
Art. 2. 1. L'installazione degli impianti, di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzata, nei Comuni dotati di strumenti urbanistici approvati o adottati, esclusivamente nelle parti di territorio [...]
Art. 3. 1. Nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale gli impianti serricoli ed i tunnel serre possono realizzarsi, esclusivamente, nelle parti di territorio destinate da almeno un decennio, di [...]
Art. 4. 1. Nella realizzazione degli impianti di cui alla presente legge, non è consentito ricorrere ad opere murarie eccedenti il piano di campagna o all'utilizzazione di pannelli prefabbricati che [...]
Art. 5. 1. Gli impianti sono equiparati, a tutti gli effetti, agli annessi rustici e per essi non si applica il rispetto dei limiti di densità fondiaria o di rapporto di copertura eventualmente fissato dallo [...]
Art. 6.  [2]
Art. 7.  [4]
Art. 8. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


§ 2.1.87 - L.R. 26 febbraio 2008, n. 5.

Disposizioni relative all'installazione di impianti serricoli e di tunnel serre.

(B.U. 1 marzo 2008, n. 5)

 

Art. 1.

1. Sono considerati impianti serricoli e tunnel serre quelle strutture che determinano condizioni agronomiche ottimali per la messa a dimora, lo sviluppo e la produzione di colture orto-frutticole nonché floreali a ciclo stagionale o ininterrotto, oppure per la ripetizione della stessa specie di prodotto senza soluzione di continuità.

2. Gli impianti di cui al precedente comma costituiscono opere di miglioramento fondiario finalizzate all'elevazione dei redditi in agricoltura, alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed alla valorizzazione dell'impresa diretto-coltivatrice.

 

     Art. 2.

1. L'installazione degli impianti, di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzata, nei Comuni dotati di strumenti urbanistici approvati o adottati, esclusivamente nelle parti di territorio individuate come «zone agricole».

2. La realizzazione di impianti serricoli e di tunnel serre nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali o da prescrizioni degli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici, o per la tutela della sicurezza del traffico è subordinata al previo nulla-osta delle autorità preposte alla tutela del vincolo. Non è tuttavia ammessa la realizzazione di tali impianti nelle zone boscate soggette a vincolo forestale.

 

     Art. 3.

1. Nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale gli impianti serricoli ed i tunnel serre possono realizzarsi, esclusivamente, nelle parti di territorio destinate da almeno un decennio, di fatto ed ininterrottamente, ad attività agricole.

 

     Art. 4.

1. Nella realizzazione degli impianti di cui alla presente legge, non è consentito ricorrere ad opere murarie eccedenti il piano di campagna o all'utilizzazione di pannelli prefabbricati che richiedono, per il relativo assemblaggio, l'esecuzione di opere murarie ovvero di altre tecniche di posa in opera che non ne consentano l'immediato e semplice smontaggio. Sono consentite solo opere murarie entroterra, strettamente necessarie all'ancoraggio dei detti impianti.

2. Le chiusure laterali degli impianti e la copertura devono essere realizzate con materiali che consentano dall'esterno la visione ed il controllo delle colture. Sono comunque vietate soluzioni progettuali suscettibili, anche in assenza di opere, di mutamento di destinazione d'uso, ovvero soluzioni che richiedano, all'atto della dismissione dell'impianto, attività di demolizione e non di semplice smontaggio.

3. Gli impianti serricoli ed i tunnel serre devono essere provvisti di opere necessarie per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio degli impianti. La relativa realizzazione va effettuata nel rispetto della normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro e di quella antincendi di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 1989, nonché delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la tutela delle acque dall'inquinamento [1].

 

     Art. 5.

1. Gli impianti sono equiparati, a tutti gli effetti, agli annessi rustici e per essi non si applica il rispetto dei limiti di densità fondiaria o di rapporto di copertura eventualmente fissato dallo strumento urbanistico.

2. La distanza dai confini non può essere inferiore a metri 3 dai fondi finitimi, a metri 5 dalla viabilità pubblica, a metri 10 dai fabbricati destinati a civile abitazione.

 

     Art. 6. [2]

1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, la realizzazione degli impianti di cui alla presente legge è subordinata al rilascio del permesso di costruire.

2. Qualora gli impianti non comportino trasformazione permanente del suolo la loro realizzazione è consentita mediante denuncia di inizio attività (DIA), fermo restando il rispetto dei vincoli imposti da leggi statali e regionali e delle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

3. Si considerano non comportanti trasformazione permanente del suolo gli impianti realizzati con strutture leggere a carattere precario ancorate al terreno senza strutture fondali fisse, non pavimentate internamente, destinate alla coltivazione temporanea o stagionale.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 è altresì subordinata alla presentazione di un'autocertificazione che preveda il mantenimento della destinazione dell'impianto a servizio dell'attività agricola [3].

 

     Art. 7. [4]

1. Ai fini sanzionatori si applicano le disposizioni di legge vigenti.

 

     Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 2009, n. 13.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 2009, n. 13.

[3] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 22 gennaio 2010, n. 3.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2009, n. 13.