Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.1 agricoltura e foreste |
Data: | 24/12/2002 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Definizioni. |
Art. 3. Incentivi per lo sviluppo dell'attività apistica. |
Art. 4. Diffusione delle specie vegetali di interesse apistica. |
Art. 5. Modalità e requisiti per usufruire dei contributi in conto capitale. |
Art. 6. Osservatorio regionale per l'apicoltura. |
Art. 7. Comitato tecnico apistico. |
Art. 8. Compiti del Comitato tecnico apistico. |
Art. 9. Disciplina delle distanze degli apiari e degli alveari. |
Art. 10. Anagrafe regionale degli apicoltori. |
Art. 11. Obbligo di denuncia delle malattie delle api. |
Art. 12. Materiale infetto o sospetto di infezione. |
Art. 13. Commercio di api vive. |
Art. 14. Divieto di trattamento delle colture nel periodo della fioritura. |
Art. 15. Sanzioni amministrative. |
Art. 16. Disciplina del nomadismo. |
Art. 17. Allevamento e selezione delle api regine. |
Art. 18. Albo regionale degli allevatori di api regine. |
Art. 19. Zone di rispetto. |
Art. 20. Disposizioni finali. |
Art. 21. Norma finanziaria. |
Art. 22. Entrata in vigore. |
§ 2.1.69 - L.R. 24 dicembre 2002, n. 42.
Norme per l'incremento e lo sviluppo dell'apicoltura.
(B.U. n. 30 del 31 dicembre 2002).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione Molise attiva, promuove ed incoraggia ogni azione, utile e valida per la difesa, la protezione e l'incremento dell'apicoltura locale e dei suoi prodotti.
2. L'apicoltura contribuisce alla conservazione dell'ambiente ed è considerata utile ed indispensabile elemento per l'impollinazione incrociata per il miglioramento qualitative e quantitativo delle produzioni agricole e forestali che da essa ne conseguono.
3. L'apicoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.
Art. 2. Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si considera:
a)"apicoltore" chiunque detiene alveari;
b) "produttore apistico" chiunque detiene alveari a fini economici;
c) "arnia" il contenitore per api a favi mobili;
d) "alveare" l'arnia contenente una famiglia di api;
e) "alveare stanziale" l'alveare che non viene spostato nel corso dell'anno;
f) "alveare nomade" l'alveare che viene spostato una o più volte nel corso dell'anno;
g) "apiario" due o più alveari collocati in una postazione costituenti un insieme unitario;
h) "nomadismo" la tecnica di conduzione dell'apiario che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.
2. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli:
a) il miele;
b) la cera d'api;
c) la pappa reale o gelatina reale;
d) il polline;
e) il propoli
f) il veleno d'api;
g) le api e le api regine;
h) l'idromiele;
i) l'aceto di miele.
Art. 3. Incentivi per lo sviluppo dell'attività apistica.
1. Al fine di sostenere e di sviluppare l'apicoltura molisana, possono essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione, sul territorio regionale, delle seguenti attività ed iniziative:
a) ampliamento, adeguamento e ristrutturazione di apiari già esistenti;
b) acquisto di arnie, di macchine ed attrezzature per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti apistici;
c) acquisto di sciami di api, di pacchi di api e di api regine quando trattasi di primo acquisto (impianto nuovo allevamento) o quando l'acquisto è finalizzato al miglioramento genetico mediante l'acquisto di riproduttori di qualità pregiata, iscritti in registri equivalenti ai libri genealogici;
d) acquisto di attrezzature specifiche per l'allevamento di sciami, pacchi d'ape e di api regine;
e) costruzione, ristrutturazione e adeguamento dei locali da destinare alla lavorazione, alla trasformazione ed al confezionamento dei prodotti apistici.
f) spese di funzionamento per la costituzione, l'avviamento e l'ampliamento di associazioni di produttori apistici, in possesso dei requisiti di organizzazione dei produttori;
g) assistenza tecnica apistica da erogare a tutti gli apicoltori;
h) formazione ed aggiornamento professionale degli apicoltori;
i) promozione, divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti anche mediante l'organizzazione e/o la partecipazione a concorsi, mostre e fiere;
l) programmi di ricerca e progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi finalizzati alla diffusione di moderne tecniche di allevamento e di lavorazione dei prodotti dell'alveare.
2. I contributi possono essere concessi nella seguente misura:
a) per ciò che attiene gli investimenti materiali, di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) possono essere riconosciuti contributi fino alla misura massima del 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, riguardo alle zone svantaggiate, fino alla misura massima del 30 per cento. Qualora il soggetto richiedente sia giovane o sia composto prevalentemente da giovani che si trovano nei cinque anni dalla data di insediamento in agricoltura, tali percentuali sono elevate, rispettivamente, al 30 per cento ed al 40 per cento;
b) per ciò che attiene le spese per la costituzione, l'avviamento e l'ampliamento di associazioni di produttori apistici di cui alla lettera j) possono essere riconosciuti contributi che non potranno superare nel primo anno il 50 per cento dei costi sostenuti e il 20 per cento per i restanti quattro anni.
c) per ciò che attiene gli investimenti di cui alle lettere g), h), i) ed l) possono essere concessi contributi fino alla misura massima "del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile [1].
Art. 4. Diffusione delle specie vegetali di interesse apistica.
1. Al fine di favorire la diffusione dell'apicoltura, l'assessorato regionale all'Agricoltura e Foreste competente promuove, nei programmi di rimboschimento, di ricostituzione vegetale, nei riordini fondiari e negli interventi di difesa del suolo, l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico, compatibili con le condizioni ambientali.
3. La Regione propone e diffonde lo sviluppo delle cultivar ed essenze nettarifere attraverso la programmazione e lo sviluppo delle coltivazioni vegetali.
Art. 5. Modalità e requisiti per usufruire dei contributi in conto capitale.
1. I soggetti interessati ad ottenere i contributi di cui alla presente legge dovranno inviare una documentata istanza alla Giunta regionale, che stabilisce i criteri, le priorità, le modalità ed i termini per la presentazione e l'istruttoria delle domande ai fini della concessione e delle agevolazioni.
2. Possono beneficiare dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, lettere a), b), c), d) ed e), i produttori apistici, singoli o associati, se in possesso dei seguenti requisiti:
a) redditività aziendale dimostrata mediante una valutazione delle prospettive sulla base dei criteri stabiliti nel Programma operativo regionale "POR Molise" 2000/2006;
b) soddisfacimento dei requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali; nel caso in cui gli investimenti sono finalizzati a conformarsi a nuovi requisiti minimi, il sostegno può essere concesso per il loro raggiungimento;
c) non sono ammessi investimenti finalizzati ad un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali su mercati o che contravvengono ad eventuali restrizioni della produzione o a limitazione del sostegno comunitario fissato nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, secondo quanto previsto dal POR Molise:
d) i conduttori delle aziende devono possedere professionalità adeguate.
3. In caso di nuove attività, i soggetti richiedenti devono impegnarsi ad acquisire tutti i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) entro un anno dalla determina di assegnazione dei contributi; trascorso invano tale periodo devono restituire i contributi stessi, maggiorati degli interessi legali.
4. Le organizzazioni dei produttori apistici possono beneficiare dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere j), g), h), i) ed l), se in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di organizzazioni dei produttori così come definite nel
5. Sono escluse dagli aiuti all'avviamento ed all'ampliamento le associazioni riconoscibili come organizzazioni di produttori il cui obiettivo è la gestione di una o più aziende agricole e/o che non rispettano le norme sulla concorrenza.
Art. 6. Osservatorio regionale per l'apicoltura.
1. È istituito presso l'Associazione provinciale allevatori di Campobasso un osservatorio regionale per l'apicoltura con compiti di:
a) attività di assistenza tecnica specialistica agli apicoltori ed ai laboratori per migliorare le condizioni di produzione e di estrazione del miele e per il monitoraggio del tasso d'inquinamento ambientale;
b) lotta contro le varroasi e le malattie connesse nonché miglioramento delle condizioni di trattamento degli alveari;
c) razionalizzazione della transumanza; .
d) collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca in materia di miglioramento qualitativo del miele;
e) stampa di pubblicazioni di interesse apistico.
2. Per tali attività la Giunta regionale ha facoltà di concedere, sulla base di specifici programmi, contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile ed effettivamente sostenuta [2].
3. Su tali sovvenzioni verrà accordato un anticipo pari al 10 per cento sulla base di atti formali d'inizio attività e di realizzazione del programma [3].
Art. 7. Comitato tecnico apistico.
1. È istituito presso l'assessorato regionale all'Agricoltura e Foreste un Comitato apistico.
Esso è composto:
a) dall' Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste o da un suo delegato con funzioni di Presidente;
b) dal responsabile del settore "Zootecnia" dell'assessorato all'Agricoltura e Foreste;
c) dal responsabile del settore "Sanità animale ed igiene degli allevamenti" dell'assessorato regionale alla Sanità o da un suo delegato;
d) da un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni di rappresentanza della cooperazione
maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) da un rappresentante designato dalle organizzazioni di produttori del settore apistico riconosciute dalla Regione;
g) da un rappresentante dell'osservatorio regionale dell'apicoltura;
h) da un rappresentante del dipartimento di "entomologia" dell'Università degli studi di Campobasso.
In caso di mancato accordo nelle designazioni unitarie dei rappresentanti delle associazioni di cui alle lettere d), e) ed j), il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina adottando il criterio della maggiore rappresentatività nel settore, sul territorio regionale.
2. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C.
3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.
Art. 8. Compiti del Comitato tecnico apistico.
1. Il Comitato tecnico apistico propone alla Giunta regionale iniziative ed interventi utili a perseguire le finalità della presente legge ed esprime i pareri in ordine:
a) agli incentivi per lo sviluppo dell'attività apistica, di cui all'art. 3;
b) alla regolamentazione del nomadismo e della distanza tra apiari, nonché alla soluzione delle controversie tra apicoltori relative al posizionamento degli apiari nella pratica del nomadismo;
c) all'attività svolta dall'osservatorio regionale apistico.
d) alla gestione dell'anagrafe regionale degli apicoltori.
2. La partecipazione alle sedute del Comitato è onorifica. Ai componenti residenti fuori sede sono dovuti solo il rimborso delle spese e l'indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali [4].
Art. 9. Disciplina delle distanze degli apiari e degli alveari.
1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 metri nella direzione di sortita delle api e a non meno di 5 metri nelle altre direzioni rispetto:
a) alle strade di pubblico transito;
b) ai confini di proprietà.
2. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario e gli immobili di cui al comma 1 sono interposti muri, siepi ed altri ripari, senza soluzione di continuità, che siano idonei ad impedire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere altezza non inferiore a due metri ed estendersi per almeno 5 metri oltre gli alveari posti all'estremità dell'apiario.
3. Gli apicoltori che intendono costruire nuovi apiari devono attenersi alle distanze minime di rispetto dagli apiari esistenti, di altri apicoltori. Dette distanze si calcolano dal centro dei singoli apiari e sono stabilite dalla seguente tabella:
a) m. 100 di raggio se gli apiari sono formati da 1 a 10 alveari;
b) m. 200 di raggio se gli apiari sono formati da 10 a 20 alveari;
c) m. 300 di raggio se gli apiari sono formati da 21 a 30 alveari;
d) m. 500 di raggio se gli apiari sono formati da 31 a più alveari.
4. Dagli obblighi di cui ai commi precedenti sono comunque fatti salvi gli eventuali accordi intervenuti tra le parti interessate anche in difformità alle distanze sopra fissate.
5. Gli apicoltori devono adeguarsi alle norme del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli apiari esistenti ed immediatamente per quelli di nuova costruzione.
Art. 10. Anagrafe regionale degli apicoltori.
1. È istituita presso l'assessorato regionale all'Agricoltura e Foreste, settore "Zootecnica", l'Anagrafe regionale degli alveari.
2. I possessori o detentori di alveari hanno l'obbligo di fare denuncia, compilando apposita modulistica, nel periodo intercorrente tra il 10 novembre ed il 31 dicembre di ogni anno, specificando dislocazione e consistenza dei singoli apiari. Ad ogni apicoltore, entro trenta giorni dalla prima denuncia, verrà assegnata una sigla identificativa per ogni apiario la quale dovrà essere riportata su di un cartello di identificazione da apporre, in maniera visibile, nell'apiario. A ciascun apicoltore verrà rilasciato e vidimato un registro aziendale in cui saranno annotati i dati relativi ad ogni singolo apiario.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ogni alveare dovrà essere identificato ai sensi del comma 2.
4. Per gli apicoltori che risiedono al di fuori del territorio regionale, ma che esercitano su di esso attività di nomadismo, valgono le norme di cui all'articolo 16. Gli alveari non identificati come prescritto dal comma 2 sono considerati abbandonati a tutti gli effetti di legge.
Art. 11. Obbligo di denuncia delle malattie delle api.
1. È fatto obbligo a chiunque possegga o detenga alveari di qualunque tipo di denunciare all'autorità sanitaria competente per territorio le seguenti malattie accertate o sospette: nosemiasi, peste europea, peste americana ed altre eventuali malattie infettive.
2. Successivamente alla denuncia le A.S.L. provvedono agli accertamenti diagnostici ed all'adozione di interventi di tecnica apistica idonei o conseguenti a misure di polizia veterinaria, a norma delle vigenti leggi e dei regolamenti in materia.
Art. 12. Materiale infetto o sospetto di infezione.
1. Gli apicoltori non possono lasciare abbandonati i loro alveari; l'autorità sanitaria ove si renda necessario può procedere alla loro distruzione.
2. È fatto divieto di esporre o di lasciare a portata delle api il miele, i favi ed il materiale infetti o sospetti di malattie di cui all'articolo precedente.
3. È fatto altresì divieto di alienare, rimuovere ed occultare alveari, attrezzi, miele, cera e materiale vario di alveari infetti o sospetti di malattia.
Art. 13. Commercio di api vive.
1. La vendita o l'acquisto di api vive possono essere effettuati solo se le api sono accompagnate da un certificato sanitario attestante la provenienza da allevamento sito in zona non sottoposta a misure restrittive di polizia veterinaria.
Art. 14. Divieto di trattamento delle colture nel periodo della fioritura.
1. Sono vietati i trattamenti erbicidi o fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura, dall'apertura alla caduta dei petali. Al di fuori di detto periodo, sono consentiti solo successivamente all'eliminazione delle vegetazioni sottostanti qualora siano in fioritura.
Art. 15. Sanzioni amministrative.
1. Fatte salve le sanzioni previste dalle norme penali e quelle amministrative previste dalle leggi dello Stato riferite a competenze riservate allo stesso, per la violazione degli obblighi della presente legge si applicano, oltre che l'esclusione dagli incentivi e dai benefici previsti dalla stessa, le seguenti sanzioni amministrative:
a) da Euro 100, 00 ad Euro 300, 00 nel caso di violazione del disposto dell'art. 9;
b) da Euro 300,00 ad Euro 1.000,00 nel caso di violazione del disposto dell'art. l0;
c) la sanzione amministrativa prevista dall'art. 6, comma 1 della
d) la sanzione amministrativa prevista dall'art. 6, comma 3 della
e) da Euro 300,00 ad Euro 1.000, 00 nel caso di violazione dei disposti degli articoli 13, 14, 16 e 19.
2. La vigilanza sul rispetto delle norme e degli obblighi contenuti nella presente legge è demandata ai competenti uffici della Regione, ai Comuni, ai Servizi veterinari delle ASL ed al Corpo forestale dello Stato.
3. L'autorità competente a determinare con ordinanza-ingiunzione la somma dovuta per le violazioni accertate è il Presidente della Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto in materia di sanità pubblica veterinaria.
Art. 16. Disciplina del nomadismo.
1. Chiunque intende praticare li nomadismo nel territorio della Regione Molise deve darne comunicazione scritta, almeno 15 giorni prima del previsto spostamento, al servizio veterinario della A.S.L. competente nel territorio di destinazione ed all'assessorato regionale all'Agricoltura, settore " Zootecnia". Nella comunicazione devono essere dichiarati:
a) cognome e nome dell'apicoltore;
b) luogo di residenza;
c) sede e consistenza dell'apiario da spostare;
d) presumibile data del trasferimento;
e) luogo di destinazione;
f) presunta durata della permanenza nell'area di destinazione.
2. Gli alveari devono essere accompagnati da un'autocertificazione firmata dall'apicoltore dalla quale risulti che l'apiario di origine non è soggetto a vincoli od a misure restrittive di polizia veterinaria.
3. Il servizio veterinario ha facoltà di disporre eventuali controlli sanitari che possono essere eseguiti solo in presenza dell'apicoltore, il quale ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni necessarie allo scopo.
4. Gli apiari nomadi devono essere identificati mediante l'apposizione di un cartello indicatore ben visibile ed a caratteri indelebili riportante i seguenti dati:
a) cognome e nome;
b) comune e provincia di residenza;
c) recapito telefonico.
5. L'attività nomade di apicoltori residenti nella Regione Molise, sempre che avvenga nell'ambito del territorio regionale e non ostino motivi di polizia veterinaria, può avvenire anche senza le formalità descritte nei commi precedenti.
Art. 17. Allevamento e selezione delle api regine.
1. È riconosciuta l'importanza della selezione di api regine, sia sotto il profilo sanitario, con formazione di ceppi resistenti alle malattie, sia sotto il profilo produttivo, con formazione di ceppi adatti alle caratteristiche climatiche e nettarifere del Molise.
2. Si istituiscono, allo scopo, le zone di rispetto sanitario e genetico.
Art. 18. Albo regionale degli allevatori di api regine.
1. Al fine di promuovere e di favorire la selezione e di sottoporre a controllo sanitario e funzionale gli allevamenti di api regine, nonché per conseguire una maggiore qualificazione degli operatori, è istituito l'albo regionale degli allevatori di api regine.
2. Possono iscriversi all'albo gli allevatori di api regine che al momento della presentazione della relativa domanda possiedono e si impegnano a mantenere i seguenti requisiti:
a) allevare, sul territorio regionale, api regine;
b) produrre annualmente almeno cinquecento regine;
c) gestire almeno trecento nuclei di fecondazione;
d) partecipare a programmi di miglioramento genetico e produttivo comunque approvati e promossi dalla Regione;
e) consentire tutti i controlli sanitari e genetici ritenuti necessari ed opportuni dagli assessorati regionali all'Agricoltura ed alla Sanità e dai servizi veterinari delle ASL.
3. La permanenza nell'albo è subordinata al mantenimento delle condizioni previste e possedute all'atto dell'iscrizione.
4. L'assessorato all'Agricoltura della Regione provvede a tenere ed a gestire l'albo, ad istruire formalmente e tecnicamente le domande di iscrizione, a comunicare agli interessati tutti i provvedimenti che li riguardano, a sottoporre le domande di iscrizione e gli eventuali contenziosi al Comitato tecnico apistico.
Art. 19. Zone di rispetto.
1. La Regione, al fine di salvaguardare l'attività di selezione negli allevamenti di api regine i cui titolari risultano iscritti nell'apposito albo, istituisce, sentito il Comitato apistico regionale, una zona di rispetto delle postazioni di fecondazione, all'interno della quale verranno effettuati controlli di carattere sanitario e genetico.
2. È vietato il nomadismo all'interno di tali zone di rispetto.
Art. 20. Disposizioni finali.
1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente, stabilisce i criteri, le priorità, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande al fine della concessione dei benefici della presente legge, adottando i relativi provvedimenti amministrativi.
2. Gli atti deliberativi di prima applicazione sono adottati dalla Giunta regionale entrò sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 21. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con fondi derivanti da norme specifiche di settore derivanti da erogazioni comunitarie e nazionali, e con fondi propri della Regione disposti in sede di approvazione del bilancio annuale e pluriennale.
2. Per l'anno 2002 nella V.P.B. n. 250 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale: "Produzioni agricole, zootecniche, pesca ed acquacoltura", al fine della gestione, è iscritto un nuovo capitolo con la seguente denominazione: "Contributi in conto capitale per lo sviluppo e l'incremento dell'attività apistica" con una previsione di competenza e di cassa di Euro 200.000,00 alla cui copertura finanziaria si provvede con successiva legge di variazione del bilancio.
Art. 22. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
2. Le disposizioni della presente legge concernenti aiuti alle imprese conseguono efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise del parere favorevole emesso dalla Commissione dell'Unione Europea in esito al procedimento di notifica, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.
[1] Comma così modificato dall'art. 30 della
[2] Comma così modificato dall'art. 30 della
[3] Comma così modificato dall'art. 30 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 30 della