§ 2.1.39 - Legge Regionale 4 settembre 1989, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1984, n. 23, recante norme per il riconoscimento, delle associazioni dei produttori agricoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:04/09/1989
Numero:13


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Per l'esercizio finanziario 1989, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente normativa, si provvede con legge di variazione al relativo bilancio regionale.
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a [...]


§ 2.1.39 - Legge Regionale 4 settembre 1989, n. 13. [1]

Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1984, n. 23, recante norme per il riconoscimento, delle associazioni dei produttori agricoli.

(B.U. n. 17 del 16 settembre 1989).

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2.

     1. Per l'esercizio finanziario 1989, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente normativa, si provvede con legge di variazione al relativo bilancio regionale.

     2. Per gli esercizi finanziari successivi, alla quantificazione dell'entità della spesa si provvede con le relative leggi di bilancio.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.

[2] Sostituisce il quarto comma, art. 14 della L.R. 28 agosto 1984, n. 23.