§ 2.1.35 - Legge Regionale 28 agosto 1984, n. 23.
Norme per il riconoscimento delle Associazioni dei produttori agricoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:28/08/1984
Numero:23


Sommario
Art. 1.      La presente legge, in attuazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e dei Regolamenti del Consiglio delle Comunità economiche europee, n. 1360 del 19 giugno 1978, nn. 2083 e 2084 del 31 luglio [...]
Art. 2.      La Regione provvede al riconoscimento delle associazioni dei produttori e delle relative unioni, previo accertamento dei seguenti requisiti:
Art. 3.      L'istanza di riconoscimento di associazione di produttori agricoli va presentata al Presidente della Giunta regionale del Molise. Ad essa vanno allegati:
Art. 4.      L'istruttoria dell'istanza di riconoscimento viene completata, dall'Assessorato competente, entro novanta giorni dalla presentazione.
Art. 5.      Per gli scopi di cui alla presente legge, è istituito presso la Giunta Regionale l'albo regionale delle associazioni dei produttori agricoli al quale sono iscritte le associazioni e le unioni [...]
Art. 6.      Le associazioni riconosciute, oltre i libri e le scritture prescritte dalla vigente legislazione, devono tenere:
Art. 7.      Fra le associazioni riconosciute dalla Regione possono costituirsi, preferibilmente per settori produttivi omogenei, unioni regionali. Le unioni sono costituite da Associazioni di produttori [...]
Art. 8.      Le attività di vigilanza e controllo sulle associazioni e le relative unioni, sono esercitate dalla Giunta Regionale, per il tramite dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura. A tal fine può [...]
Art. 9.      Qualora venga accertato che un'associazione o un'unione non sia più in possesso di taluno dei requisiti occorrenti per l'iscrizione nell'albo, ovvero abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni [...]
Art. 10.      Le deliberazioni delle associazioni possono avere, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati dei territori in cui [...]
Art. 11.      Ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, articoli 11 e 13, è istituito il comitato regionale molisano di coordinamento delle unioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli.
Art. 12.      Il comitato coordina l'attività delle unioni riconosciute, ed in particolare:
Art. 13.      Ai componenti del comitato regionale di cui agli articoli 12 e 13, se estranei all'Amministrazione regionale, spettano il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta - se dovuta - [...]
Art. 14.      Alle associazioni ed alle unioni regionali, nei tre anni successivi alla data del loro riconoscimento, possono essere concessi, secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 11 del [...]
Art. 15.      Alle associazioni ed alle unioni regionali possono essere concessi contributi fino alla misura massima dell'80% della spesa riconosciuta ammissibile per l'attuazione di programmi di sviluppo, [...]
Art. 16.      Ai fini della corresponsione dei contributi di cui ai precedenti articoli 13 e 14, le Associazioni e le Unioni presentano alla Regione entro il 30 marzo di ciascun anno, domanda corredata dalla [...]
Art. 17.      La Regione può concedere aiuti ad organizzazioni professionali, sindacali e cooperativistiche riconosciute, rappresentate nel CNEL e che presentino propri programmi per la costituzione di [...]
Art. 18.      Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme di cui al regolamento C.E.E., n. 1360/78 e successive modificazioni ed integrazioni, e alla legge 20 ottobre 1978, n. 674.
Art. 19.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con le risorse provenienti dalle assegnazioni di fondi alla Regione Molise, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge [...]
Art. 20.      La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.1.35 - Legge Regionale 28 agosto 1984, n. 23. [1]

Norme per il riconoscimento delle Associazioni dei produttori agricoli.

(B.U. n. 19 del 16 settembre 1984).

 

Art. 1.

     La presente legge, in attuazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e dei Regolamenti del Consiglio delle Comunità economiche europee, n. 1360 del 19 giugno 1978, nn. 2083 e 2084 del 31 luglio 1980, emana disposizioni per la costituzione ed il riconoscimento delle Associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni regionali.

     La normativa è rivolta, in particolare, a disciplinare le modalità per:

     a) il riconoscimento delle associazioni dei produttori e delle relative unioni regionali;

     b) l'istituzione di un apposito albo regionale, in cui siano iscritte le associazioni e le relative unioni riconosciute;

     c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo sulle associazioni e relative unioni, compresa la revoca del riconoscimento;

     d) la concessione di contributi alle associazioni e relative unioni, per la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle stesse;

     e) l'istituzione del comitato regionale delle unioni riconosciute;

     f) la partecipazione delle associazioni e delle unioni alla programmazione agricola regionale.

 

     Art. 2.

     La Regione provvede al riconoscimento delle associazioni dei produttori e delle relative unioni, previo accertamento dei seguenti requisiti:

     a) siano costituite secondo le norme del regolamento C.E.E. n. 1360/78 e della legge n. 674/78;

     b) abbiano sede nel territorio regionale;

     c) siano costituite per uno o più settori produttivi omogenei ed abbiano dimensioni socio-economiche minime richieste dal regolamento C.E.E. n. 2083/80, recante modalità di applicazione in relazione all'art. 6 parag. 3 del regolamento C.E.E. n. 1360/78;

     d) le associazioni dei produttori devono essere costituite da produttori singoli oppure da produttori singoli e organizzazioni di produzione e valorizzazione dei prodotti agricoli, di cui facciano parte solo produttori agricoli. Le associazioni possono comprendere anche associati situati in regioni limitrofe, purchè i 2/3 dei soci, siano produttori di aziende agricole situate nel territorio regionale e purchè almeno la metà della produzione derivi dallo stesso territorio;

     e) le unioni regionali sono costituite da associazioni di produttori agricoli riconosciute, previste dalla precedente lettera d) Le unioni possono comprendere anche associazioni alle quali facciano parte produttori con aziende situate in regioni limitrofe, purchè per quanto attiene alle associazioni e alle loro produzioni, siano rispettati i parametri previsti per le associazioni di cui all'art. 3 del regolamento C.E.E. n. 2083/80.

 

     Art. 3.

     L'istanza di riconoscimento di associazione di produttori agricoli va presentata al Presidente della Giunta regionale del Molise. Ad essa vanno allegati:

     1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

     2) copia del libro degli associati;

     3) dichiarazione del legale rappresentante, attestante la superficie colturale interessata alla produzione per la quale gli associati hanno aderito, nonchè la quantità e/o il valore del prodotto immesso sul mercato nell'anno precedente alla data di richiesta del riconoscimento.

     La veridicità della suddetta documentazione deve essere attestata dal presidente dell'associazione o dell'unione, con propria dichiarazione scritta ed autenticata.

 

     Art. 4.

     L'istruttoria dell'istanza di riconoscimento viene completata, dall'Assessorato competente, entro novanta giorni dalla presentazione.

     Tale termine si interrompe nel caso vengano richieste integrazioni di atti.

     Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta, viene disposto o negato il riconoscimento. Il decreto del Presidente viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     Con il decreto di riconoscimento viene disposta l'iscrizione dell'associazione all'albo regionale di cui all'art. 5 della presente legge.

 

     Art. 5.

     Per gli scopi di cui alla presente legge, è istituito presso la Giunta Regionale l'albo regionale delle associazioni dei produttori agricoli al quale sono iscritte le associazioni e le unioni che hanno ottenuto il riconoscimento di cui alla presente legge.

     La costituzione e la tenuta dell'albo, è curata dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura.

     L'albo è distinto in sezioni per settori produttivi omogenei.

 

     Art. 6.

     Le associazioni riconosciute, oltre i libri e le scritture prescritte dalla vigente legislazione, devono tenere:

     1) il libro degli associati nel quale sono indicate le generalità o la ragione sociale di ciascun associato, i terreni posseduti, individuati con i relativi estremi catastali e/o la consistenza degli allevamenti condotti destinati alle produzioni che interessano l'attività dell'Associazione.

     Nel libro dovranno essere indicate tutte le successive variazioni di tali elementi;

     2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;

     3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni di ogni altro Organo collegiale dell'Associazione.

     Le associazioni riconosciute sono tenute, a chiusura di ciascun esercizio finanziario, a trasmettere all'Assessorato Regionale all'Agricoltura, copia dei bilanci e delle deliberazioni delle Assemblee con le quali viene stabilita la misura del contributo a carico degli associati, nonchè copia del libro degli associati, qualora ad esso siano state apportate variazioni.

 

     Art. 7.

     Fra le associazioni riconosciute dalla Regione possono costituirsi, preferibilmente per settori produttivi omogenei, unioni regionali. Le unioni sono costituite da Associazioni di produttori riconosciute e perseguono ad un livello più vasto gli stessi obiettivi di tali Associazioni.

     Le unioni di cui al comma precedente, sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, a seguito dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, effettuato dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura e ai fini del riconoscimento anzidetto le unioni debbono essere costituite a norma di quanto previsto dai regolamenti C.E.E. nn. 1360/78, 2083/80 e 2084/80.

     Con tale riconoscimento le unioni acquisiscono la personalità giuridica di Ente di diritto privato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

     Lo statuto delle unioni regionali deve prevedere fra l'altro:

     a) il diritto di adesione delle associazioni riconosciute del settore anche se comprendenti associati situati in regioni limitrofe;

     b) che a ciascuna associazione spetta un numero di voti proporzionale al numero degli associati.

 

     Art. 8.

     Le attività di vigilanza e controllo sulle associazioni e le relative unioni, sono esercitate dalla Giunta Regionale, per il tramite dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura. A tal fine può essere richiesta l'esibizione di scritture e documenti e possono essere disposte visite ispettive.

 

     Art. 9.

     Qualora venga accertato che un'associazione o un'unione non sia più in possesso di taluno dei requisiti occorrenti per l'iscrizione nell'albo, ovvero abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali, può essere disposta la revoca del relativo riconoscimento.

     La revoca è disposta, previa diffida, e sentito il Comitato regionale di cui al successivo art. 11, su conforme deliberazione della Giunta a regionale e previo parere della competente Commissione consiliare, con decreto del Presidente della Giunta.

     Con il decreto di revoca, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, viene disposta la cancellazione dall'albo, di cui all'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 10.

     Le deliberazioni delle associazioni possono avere, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati dei territori in cui operano le associazioni stesse, in casi di gravi necessità, dichiarati tali dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, e per il periodo di tempo strettamente necessario fissato nel decreto medesimo.

     In ogni caso le deliberazioni delle associazioni devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati ed ottenere il parere favorevole del comitato regionale di cui al successivo art. 11.

 

     Art. 11.

     Ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, articoli 11 e 13, è istituito il comitato regionale molisano di coordinamento delle unioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli.

     Il Comitato è composto dai rappresentanti designati dalle Unioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli, nella misura di un rappresentante per ogni associazione dei produttori riconosciuta aderente.

     In ogni caso ciascuna unione non può designare più di sei membri.

     Il comitato è integrato da rappresentanti aventi voto consultivo, indicato nella legge 20 ottobre 1978, n. 674, art. 11.

     In mancanza di rappresentanti delle unioni regionali riconosciute il comitato regionale viene costituito, in via provvisoria, facendo ricorso alle norme previste dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, art. 13.

     Nell'ipotesi prevista al precedente comma, viene assegnato un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative nel settore.

     Il comitato viene costituito con deliberazione della Giunta regionale.

     Le sostituzioni dei membri sono effettuate dall'Assessore Regionale competente per l'agricoltura su richiesta della stessa unione, organizzazione o ente, che aveva designato il membro da sostituire.

     Le sedute del comitato sono valide con almeno un terzo dei membri, ed i pareri sono validi quando vengono adottati con il voto della maggioranza dei presenti. A tali scopi non sono conteggiati i membri con diritto a voto consultivo.

     Il comitato regionale inoltre:

     - ha sede presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura;

     - è presieduto dall'Assessore Regionale per l'Agricoltura o suo delegato;

     - è convocato dal presidente, oppure ogni qual volta ne sia fatta richiesta almeno da 1/3 dei rappresentanti delle unioni e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura.

     Il comitato può essere articolato per ognuno dei settori produttivi omogenei in sottocomitati di settori o comparti produttivi.

     Il comitato regionale deve esprimere i pareri previsti dalla presente legge entro i trenta giorni successivi alla richiesta.

 

     Art. 12.

     Il comitato coordina l'attività delle unioni riconosciute, ed in particolare:

     a) esprimere i pareri previsti dalla presente legge;

     b) favorire, mediante la proposta di iniziative opportune la stipula di accordi interprofessionali, tra le associazioni di produttori e le relative Unioni e le industrie e le loro organizzazioni;

     c) proporre e collaborare all'elaborazione di programmi pubblici per la formazione professionale, anche mediante gli appositi Istituti esistenti, di quadri tecnici amministrativi e dirigenti per le associazioni dei produttori e relative unioni;

     d) emettere, qualora richiesti, pareri sulle iniziative delle associazioni di produttori e relative unioni riconosciute con particolare riferimento alle attività previste a punti 4, 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, tendenti a stimolare l'omogeneità e la corrispondenza agli obiettivi della programmazione agricolo-alimentare.

 

     Art. 13.

     Ai componenti del comitato regionale di cui agli articoli 12 e 13, se estranei all'Amministrazione regionale, spettano il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta - se dovuta - nella misura prevista dall'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 11.

     Agli stessi componenti, spetta inoltre, per ogni giornata di seduta, un'indennità pari a quella prevista dall'articolo 2 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 7.

 

     Art. 14.

     Alle associazioni ed alle unioni regionali, nei tre anni successivi alla data del loro riconoscimento, possono essere concessi, secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 11 del regolamento del Consiglio della Comunità europea 19 giugno 1978, n. 1360, contributi destinati ad incoraggiarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo.

     Il contributo alle Associazioni potrà essere accordato, rispettivamente, per il primo, secondo e terzo anno fino alla misura del 3%, del 2% e dell'1% del valore dei prodotti provenienti dai soci ed immessi sul mercato. Il contributo non dovrà comunque superare il 60%, il 40% ed il 20% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo risultanti dal bilancio dell'anno precedente.

     Il contributo alle unioni potrà essere accordato rispettivamente, per il primo, secondo e terzo anno, fino alla misura del 60%, del 40% e del 20% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo. Esso, comunque, non potrà superare l'importo globale previsto all'art. 10, paragrafo 3, del regolamento C.E.E., n. 1360/78, e successive modificazioni ed integrazioni.

     L'importo degli aiuti concessi alle associazioni dei produttori riconosciute dopo il 1° luglio 1985, a valere per i cinque anni successivi alla data del loro riconoscimento, è pari, rispettivamente per il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto anno, al massimo al 5%, al 4%, al 3% ed al 2% del valore dei prodotti provenienti dai soci ed immessi sul mercato e non può superare le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo dell'associazione interessata. Tale importo è versato in quote annue al massimo durante un periodo di 7 anni successivo alla data del riconoscimento [2].

     La Regione può concedere anticipazioni fino al 50% degli aiuti spettanti ai sensi del comma precedente.

 

     Art. 15.

     Alle associazioni ed alle unioni regionali possono essere concessi contributi fino alla misura massima dell'80% della spesa riconosciuta ammissibile per l'attuazione di programmi di sviluppo, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione delle produzioni.

 

     Art. 16.

     Ai fini della corresponsione dei contributi di cui ai precedenti articoli 13 e 14, le Associazioni e le Unioni presentano alla Regione entro il 30 marzo di ciascun anno, domanda corredata dalla documentazione necessaria a comprovare la sussistenza della condizione richiesta.

     Alla concessione e liquidazione dei contributi provvede la Giunta Regionale.

 

     Art. 17.

     La Regione può concedere aiuti ad organizzazioni professionali, sindacali e cooperativistiche riconosciute, rappresentate nel CNEL e che presentino propri programmi per la costituzione di Associazioni di produttori e relative unioni, al fine di facilitare i primi adempimenti connessi alla costituzione stessa.

     L'aiuto consiste in un contributo fino ad un limite massimo del 50% delle spese ritenute ammissibili, ed entro il limite massimo di L. 2.000.000 per ogni singola Associazione costituita e per ogni relativa Unione.

     Alla concessione e liquidazione dell'aiuto di cui ai commi precedenti, si provvede con deliberazione della Giunta Regionale.

 

     Art. 18.

     Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme di cui al regolamento C.E.E., n. 1360/78 e successive modificazioni ed integrazioni, e alla legge 20 ottobre 1978, n. 674.

 

     Art. 19.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con le risorse provenienti dalle assegnazioni di fondi alla Regione Molise, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

     La Regione potrà disporre finanziamenti aggiuntivi rispetto alle assegnazioni statali per gli interventi della presente legge.

 

     Art. 20.

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 settembre 1989, n. 13.