§ 1.17.8 - L.R. 27 luglio 2009, n. 20.
Proroga della Commissione per la cooperazione interregionale nell'area adriatica.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.17 disciplina della programmazione
Data:27/07/2009
Numero:20


Sommario
Art. 1. 1. La Commissione per la cooperazione interregionale nell'area adriatica, istitutita con la legge regionale 26 gennaio 2007, n. 3, permane in funzione fino al termine della legislatura in corso dalla [...]
Art. 2. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2009 alla UPB n. [...]
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


§ 1.17.8 - L.R. 27 luglio 2009, n. 20. [1]

Proroga della Commissione per la cooperazione interregionale nell'area adriatica.

(B.U. 1 agosto 2009, n. 17)

 

Art. 1.

1. La Commissione per la cooperazione interregionale nell'area adriatica, istitutita con la legge regionale 26 gennaio 2007, n. 3, permane in funzione fino al termine della legislatura in corso dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge regionale 26 gennaio 2007, n. 3.

3. I Gruppi di maggioranza e di minoranza designano paritariamente i nuovi componenti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 3.

 

     Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2009 alla UPB n. 011.

 

     Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


[1] Abrogata dall'art. 6 della L.R. 20 agosto 2010, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.