§ 1.17.7 - L.R. 26 gennaio 2007, n. 3.
Istituzione della Commissione per la cooperazione interregionale nell'area adriatica.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.17 disciplina della programmazione
Data:26/01/2007
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Istituzione e compiti della Commissione.
Art. 2.  Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza.
Art. 3.  Disposizioni procedurali.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 1.17.7 - L.R. 26 gennaio 2007, n. 3. [1]

Istituzione della Commissione per la cooperazione interregionale nell'area adriatica.

(B.U. 1 febbraio 2007, n. 4).

 

Art. 1. Istituzione e compiti della Commissione.

     1. È istituita, presso il Consiglio regionale del Molise, una Commissione a carattere temporaneo, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, denominata: "Commissione per la cooperazione interregionale nell'area adriatica".

     2. La Commissione ha il compito di:

     a) monitorare le attività di cooperazione in atto tra le regioni, le province, i comuni, le camere di commercio, le istituzioni universitarie e scolastiche dei seguenti paesi: Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serba-Montenegro, Albania e Grecia;

     b) elaborare una proposta finalizzata alla creazione di un organismo rappresentativo degli enti di cui alla lettera a) che, in raccordo con Adriamed e sue evoluzioni, individui e coordini strategie per il rafforzamento della cooperazione tra le due sponde dell'Adriatico. La cooperazione multisettoriale, rispettosa di uno sviluppo sostenibile, riguarda l'ambiente, i prodotti di qualità, l'istruzione, la formazione, la ricerca scientifica e la cultura.

    3. La Commissione dura in carica trenta mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Può essere prorogata non oltre la scadenza della legislatura in corso.

 

     Art. 2. Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza.

     1. La Commissione è costituita da:

     a) Presidente della Regione o un consigliere da lui delegato con funzione di Presidente della Commissione stessa;

     b) 6 consiglieri regionali di cui pariteticamente 3 indicati dai gruppi di maggioranza e 3 indicati dai gruppi di opposizione.

     2. La Commissione elegge al suo interno il Vice Presidente ed il Segretario. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario costituiscono l'Ufficio di presidenza.

     3. La Commissione ha facoltà di:

     a) avvalersi della consulenza di 2 esperti qualificati;

     b) promuovere incontri e scambi di informazione con soggetti istituzionali ed analoghi organismi di altre istituzioni regionali e locali dell'area adriatica;

     c) indire seminari e convegni;

     d) tenere incontri con i rappresentanti delle autonomie, delle categorie sociali ed economiche, con l'Università e con qualunque forma di organizzazione dei cittadini;

     e) porre in essere ogni altra iniziativa o attività utile all'assolvimento dei suoi compiti.

     4. Il Consiglio regionale provvede a fornire alla Commissione locali, strumentazioni e personale occorrenti per il suo funzionamento, nonché personale di segreteria per l'Ufficio di presidenza della Commissione, nel numero massimo di tre unità, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15.

     5. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo Statuto regionale ed il regolamento interno del Consiglio disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione.

 

     Art. 3. Disposizioni procedurali.

     1. La Commissione, su questioni di particolare rilievo, può relazionare al Consiglio regionale per trarne orientamenti ed indirizzi.

     2. La Commissione trasmette al Presidente del Consiglio regionale le proposte di cui all'articolo 1, comma 2, corredate di relazione illustrativa e di eventuale relazione di minoranza.

     3. Entro 30 giorni dalla trasmissione delle proposte, ciascun consigliere può presentare al Presidente del Consiglio emendamenti, sui quali la Commissione si pronuncia nei successivi 60 giorni.

     4. Terminato l'esame degli emendamenti da parte della Commissione, le proposte sotto iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per il corrente anno in euro 120.000,00 (centoventimila/00) si provvederà mediante la previsione di appositi stanziamenti con legge di approvazione del bilancio per l'anno 2007.

     2. In deroga alla vigente normativa in materia di contabilità, l'Ufficio di presidenza della Commissione ha autonomia di spesa, nel limite dello stanziamento, con impegno di rendicontazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

     3. Anche per gli esercizi successivi l'onere annuale della spesa sarà determinato con la legge di approvazione dei relativi bilanci annuali.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 6 della L.R. 20 agosto 2010, n. 16, con la decorrenza ivi prevista. Per una proroga della Commissione di cui alla presente legge, vedi l'art. 1 della L.R. 27 luglio 2009, n. 20.