§ 1.13.12 - Legge Regionale 27 gennaio 1999, n. 4.
Finanziamento alle Comunità Montane degli oneri pregressi per l'assistenza tecnica in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.13 comunità montane
Data:27/01/1999
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Molise, in coerenza con la legge regionale n. 7 del 23 febbraio 1995, assume a proprio carico l'onere sostenuto dalle Comunità Montane per l'assistenza tecnica in agricoltura nel [...]
Art. 2.      1. Sulla base della rendicontazione di spesa resa dalle Comunità Montane che hanno effettivamente sostenuto gli oneri di cui all art. 1, sono riconosciute le seguenti somme:
Art. 3.      1. Sulla base della rendicontazione di cui all'art. 2 sono disposte le seguenti erogazioni in acconto:
Art. 4.      1. Le restanti somme da erogare fino alla concorrenza dell'importo complessivo di cui all'art. 2 pari a:
Art. 5.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui all'art. 3 della presente legge faranno carico al capitolo 12214 del bilancio di esercizio finanziario 1999 che presenta una disponibilità di L. [...]
Art. 6.  


§ 1.13.12 - Legge Regionale 27 gennaio 1999, n. 4. [1]

Finanziamento alle Comunità Montane degli oneri pregressi per l'assistenza tecnica in agricoltura.

(B.U. n. 2 del 1 febbraio 1999).

 

Art. 1.

     1. La Regione Molise, in coerenza con la legge regionale n. 7 del 23 febbraio 1995, assume a proprio carico l'onere sostenuto dalle Comunità Montane per l'assistenza tecnica in agricoltura nel periodo 1° gennaio / 31 dicembre 1993.

 

     Art. 2.

     1. Sulla base della rendicontazione di spesa resa dalle Comunità Montane che hanno effettivamente sostenuto gli oneri di cui all art. 1, sono riconosciute le seguenti somme:

 

- Comunità Montana del "Fortore Molisano" di      L. 481.685.567

Riccia

- Comunità Montana "Trigno Medio Biferno" di      L. 153.870.494

Trivento

- Comunità Montana "Sannio" di Frosolone          L. 139.461.953

                                        Totale     L. 775.018.014

 

 

     Art. 3.

     1. Sulla base della rendicontazione di cui all'art. 2 sono disposte le seguenti erogazioni in acconto:

 

- Comunità Montana del "Fortore Molisano" di      L. 416.844.336

Riccia

- Comunità Montana "Trigno Medio Biferno" di      L. 134.465.915

Trivento

- Comunità Montana "Sannio" di Frosolone          L. 121.019.323

                                        Totale     L. 672.329.574

 

 

     Art. 4.

     1. Le restanti somme da erogare fino alla concorrenza dell'importo complessivo di cui all'art. 2 pari a:

 

- Comunità Montana del "Fortore Molisano" di       L. 64.841.231

Riccia

- Comunità Montana "Trigno Medio Biferno" di       L. 19.404.579

Trivento

- Comunità Montana "Sannio" di Frosolone           L. 18.442.630

                                        Totale     L. 102.688.440

 

saranno liquidate con successivo provvedimento legislativo.

 

     Art. 5.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui all'art. 3 della presente legge faranno carico al capitolo 12214 del bilancio di esercizio finanziario 1999 che presenta una disponibilità di L. 672.329.574 in corrispondenza degli "oneri relativi alla promozione ed allo sviluppo di attività produttive ed associazionismo di base. Delibera CIPE 29 marzo 1990 D.C. n. 186 del 22 settembre 1992 per anni pregressi".

 

     Art. 6.

 

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.