§ 2.1.46 - Legge Regionale 28 febbraio 1995, n. 7.
Finanziamento alle Comunità Montane degli oneri pregressi per l'assistenza tecnica in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:28/02/1995
Numero:7


Sommario
Art. 1.      La Regione Molise assume a proprio carico l'onere sostenuto dalle Comunità Montane per l'assistenza tecnica in agricoltura nel periodo dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1992.
Art. 2.      Sulla base delle rendicontazioni di spesa rese dalle Comunità Montane che hanno effettivamente sostenuto gli oneri di cui all'art. 1, sono disposte le erogazioni di seguito indicate:
Art. 3.      Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge faranno carico sulla legge approvativa del bilancio per il 1995.
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel [...]


§ 2.1.46 - Legge Regionale 28 febbraio 1995, n. 7. [1]

Finanziamento alle Comunità Montane degli oneri pregressi per l'assistenza tecnica in agricoltura.

(B.U. n. 4 del 1 marzo 1995).

 

Art. 1.

     La Regione Molise assume a proprio carico l'onere sostenuto dalle Comunità Montane per l'assistenza tecnica in agricoltura nel periodo dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1992.

 

     Art. 2.

     Sulla base delle rendicontazioni di spesa rese dalle Comunità Montane che hanno effettivamente sostenuto gli oneri di cui all'art. 1, sono disposte le erogazioni di seguito indicate:

 

- Comunità Montana di Frosolone                   L. 480.472.692

- Comunità Montana di Riccia                    L. 1.967.218.756

- Comunità Montana di Trivento                   L. 675.978.978.

 

 

     Art. 3.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge faranno carico sulla legge approvativa del bilancio per il 1995.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.