Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.12 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 03/12/2004 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Metodo della concertazione. |
Art. 3. Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, altre forme associative. |
Art. 4. Programmazione regionale e procedura concertativa. |
Art. 5. Criteri delle incentivazioni regionali. |
Art. 6. Finanziamento. |
§ 1.12.9 - L.R. 3 dicembre 2004, n. 32. [1]
Misure di sostegno all'associazionismo intercomunale.
(B.U. 16 dicembre 2004, n. 28).
Art. 1. Oggetto.
1. In attuazione del Capo V del Titolo I del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
2. Nel prosieguo della presente legge, il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Art. 2. Metodo della concertazione.
1. La Regione sostiene la ricomposizione a livello sovracomunale delle funzioni e dei servizi, attraverso il metodo della concertazione con gli enti locali, in applicazione degli articoli 1, 6, 8 e 9 della
Art. 3. Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, altre forme associative.
1. I Comuni, in quanto titolari della cura degli interessi delle comunità locali, sono soggetti primari delle forme di associazione e di aggregazione intercomunale.
2. Le Comunità montane, unioni di comuni, sono enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani che assicurano l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali.
3. Agli effetti della presente legge, le unioni di comuni, diverse dalle Comunità montane, sono costituite da due o più comuni contermini non appartenenti a Comunità montana, per esercitare, ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico, in maniera congiunta, pluralità di funzioni e di servizi comunali.
4. In applicazione del principio costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione nonché dei principi di efficienza, di economicità, di omogeneità e unicità dell'amministrazione, la Regione Molise incentiva altresì la gestione associata di funzioni e di servizi comunali svolta sulla base di apposite convenzioni, con riferimento alle forme associative previste dal Cap. V del Testo unico.
Art. 4. Programmazione regionale e procedura concertativa.
1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 33 del Testo unico, predispone, in concertazione con l'ANCI, l'UNCEM, la Lega delle Autonomie Locali e l'UPI, un programma triennale di individuazione degli ambiti per la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, che tenga presente di tutte le forme associative di cui al Cap. V del Testo unico.
2. Il programma indica gli ambiti territoriali, le forme e modalità associative, le funzioni e i servizi da associare, i termini e i criteri di ripartizione dei contributi finanziari e delle altre forme di incentivazione.
3. Il programma così predisposto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise affinché i rappresentanti degli enti locali, entro 30 giorni dalla stessa data di pubblicazione, possano proporre integrazioni e/o modifiche alla Giunta regionale che le esamina con i soggetti della concertazione di cui al comma 1.
4. Il programma è definitivamente approvato dal Consiglio regionale.
5. Il programma, che viene aggiornato almeno ogni tre anni, tiene conto, integrandole, delle incentivazioni disposte dallo Stato a favore dei comuni molisani nonché delle forme associative esistenti o in corso di costituzione o trasformazione.
6. La Giunta regionale, per esigenze particolari e straordinarie, può aggiornare il programma triennale nelle modalità di cui al comma 1.
Art. 5. Criteri delle incentivazioni regionali.
1. I soggetti di cui all'art. 3, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del programma regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, formulano le proposte relative ai servizi da gestire in forma associata.
2. I criteri per la determinazione dei contributi e delle incentivazioni regionali ai comuni che prescelgono forme di associazione e di cooperazione intercomunale sono determinati attraverso le elaborazioni statistiche e assegnati tenendo conto:
a) del numero e dell'entità delle funzioni e dei servizi da gestire in forma associata;
b) dei particolari svantaggi socio - economici;
c) dell'altimetria e dell'estensione del territorio montano;
d) della densità abitativa sul territorio;
e) della popolazione residente anche in riferimento a classi di età, occupazione e indice di spopolamento, e comunque calcolando il limite massimo di 5.000 abitanti per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
f) della salvaguardia dell'ambiente e sviluppo delle attività agro - silvo - pastorali ecocompatibili;
g) del reddito medio pro - capite;
h) del livello dei servizi;
i) del livello delle attività produttive;
j) del livello occupazionale.
Art. 6. Finanziamento.
1. Nell'ambito del Fondo, di cui all'articolo 10 della
2. In fase di prima applicazione della presente legge, agli oneri derivanti si fa fronte con i fondi di cui all'U.P.B. 090, capitolo 12209 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2004.
[1] Abrogata dall'art. 15 della