Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.12 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 05/03/1990 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione del servizio di polizia municipale. |
Art. 2. Funzioni di polizia municipale. |
Art. 3. Dipendenza dei servizi di polizia municipale. |
Art. 4. Ordinamento del corpo di polizia municipale. |
Art. 5. Classificazione Dei Comuni. |
Art. 6. Determinazione del contingente numerico degli addetti ai servizi di polizia municipale. |
Art. 7. Regolamento comunale. |
Art. 8. Forma associativa di comuni. |
Art. 9. Collaborazione fra Comuni. |
Art. 10. Formazione e aggiornamento professionale. |
Art. 11. Conferenza di servizio. |
Art. 12. Divise. |
Art. 13. Placca e tesserino di riconoscimento. |
Art. 14. Gradi e distintivi di grado. |
Art. 14 bis. Decorazioni. |
Art. 14 ter. Istituzione della Giornata regionale per l'attribuzione delle onorificenze. |
Art. 15. Mezzi operativi. |
Art. 16. Apparecchi rice-trasmittenti. |
Art. 17. Ambito di applicazione. |
Art. 18. Comitato tecnico regionale. |
Art. 19. Compiti del Comitato. |
Art. 20. Programma di finanziamento dei mezzi e strumenti operativi. |
Art. 21. Presentazione domande. |
Art. 22. Norma transitoria. |
Art. 23. Norma finanziaria. |
Art. 24. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 1.12.7 - Legge Regionale 5 marzo 1990, n. 12.
Norme in materia di Polizia locale.
(B.U. n. 5 del 16 marzo 1990).
Titolo I
NORME GENERALI PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA MUNICIPALE
Art. 1. Istituzione del servizio di polizia municipale.
1. La Regione, nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla
2. I Comuni possono procedere all'istituzione del "Corpo di polizia municipale" quando le funzioni di cui al precedente comma sono espletate da almeno sette addetti, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformità ai principi contenuti nella
Art. 2. Funzioni di polizia municipale.
1. Il personale che svolge il servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, provvede, oltre all'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 3 e 5 della
a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti emanati dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali, nelle materie di cui al precedente articolo 1 - comma 1°;
b) tutelare il patrimonio, provvedendo a tutte le funzioni che non siano attribuite ad altri enti ed istituzioni;
c) assolvere gli incarichi di raccolta notizie, accertamento e di rilevazione, nei casi previsti dalle leggi o da regolamenti;
d) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento delle attività e compiti istituzionali degli enti di appartenenza;
e) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge e nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato e della protezione Civile;
f) in caso di calamità il personale preposto ai servizi di polizia locale assicurano l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi.
Art. 3. Dipendenza dei servizi di polizia municipale.
1. La polizia municipale è alle dirette dipendenze del sindaco o dell'assessore da lui delegato, che vi sovrintende impartendo le direttive di carattere generale e vigilando sullo svolgimento del servizio.
2. Il responsabile del servizio di polizia municipale risponde direttamente al sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico - operativo degli addetti.
3. Nel caso di gestione associata, il relativo atto costitutivo disciplina l'adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio, fissandone i contenuti essenziali. Il responsabile del servizio di polizia municipale gestito in forma comune ha il compito di coordinare l'impiego tecnico-operativo degli addetti, sulla base delle richieste e delle esigenze delle amministrazioni associate.
Egli è altresì responsabile della disciplina e dell'addestramento del personale.
4. Gli addetti ai servizi di polizia municipale esercitati in forma associata sono in ogni caso sottoposti all'autorità del sindaco del comune nel cui territorio si trovano ad operare.
Art. 4. Ordinamento del corpo di polizia municipale.
1. L'ordinamento del Corpo di Polizia municipale, fatte salve le diverse previsioni degli accordi stipulati a norma della
Art. 5. Classificazione Dei Comuni.
1. Ai fini della istituzione del servizio di polizia municipale, i Comuni sono individuati sulla base delle classi previste per l'assegnazione ai Comuni del segretario comunale di cui alla Tabella A annessa alla
2. I Comuni assegnati alle classi III e IV organizzano l'attività di polizia municipale prevedendo l'area unica della polizia municipale.
3. I Comuni assegnati alla classe II organizzano l'attività di polizia prevedendo che l'area della Polizia municipale sia articolata in due nuclei, il primo per la viabilità ed il secondo per le altre attribuzioni.
4. I Comuni assegnati alla classe I organizzano l'attività articolando l'area della polizia municipale in più nuclei operativi, caratterizzati dalla specializzazione delle attribuzioni.
I comuni assegnati alla classe 1B organizzano la propria attività di polizia locale in modo articolato sul territorio secondo il principio del decentramento, in circoscrizione e/o quartieri.
Nel caso in cui il servizio di polizia municipale sia gestito in forma associata o consorziata, la classe è determinata in base alla popolazione complessiva residente nei Comuni associati o consorziati.
Art. 6. Determinazione del contingente numerico degli addetti ai servizi di polizia municipale.
1. I comuni o loro Consorzi, per la determinazione del contingente numerico degli addetti al servizio di polizia municipale, terranno conto dei seguenti elementi:
a) numero degli abitanti del Comune e flussi della popolazione;
b) superficie territoriale e suddivisioni in circoscrizioni e frazioni, collegamenti logistici e caratteri urbanistici;
c) sviluppo chilometrico della rete viaria, densità e complessità del traffico;
d) sviluppo dell'edilizia, insediamenti industriali e commerciali e sviluppo turistico;
e) quantità dei servizi;
f) ogni altro criterio oggettivo di carattere socio-economico di particolare significato per la specificità del territorio stesso;
g) complessità del servizio.
Art. 7. Regolamento comunale.
1. I Comuni che, a norma del precedente art. 1 provvedono a istituire il Corpo di polizia municipale, adottano, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 65/86, il regolamento comunale del servizio di polizia municipale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Titolo II
ASSOCIAZIONE E COLLABORAZIONE FRA COMUNI
Art. 8. Forma associativa di comuni.
1. La Regione promuove e incentiva la costituzione in associazioni e consorzi da parte dei Comuni per l'esercizio delle funzioni di polizia municipale secondo criteri di economicità e di efficienza, negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dagli stessi.
2. Le norme di funzionamento delle strutture organizzative di cui al comma precedente saranno stabilite nello Statuto, approvato dai Consigli dei Comuni interessati e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 9. Collaborazione fra Comuni.
1. La Regione incentiva le intese fra i Comuni dirette a conseguire la gestione dei servizi a carattere ricorrente, stagionale e occasionale relativi allo svolgimento delle funzioni di Polizia Municipale sul territorio.
2. A tal fine i Comuni possono costituire apposite strutture organizzative e strumenti operativi per l'impiego del personale su tutto il territorio interessato.
3. Quando il personale di polizia municipale viene impiegato nell'ambito di un Comune diverso da quello di appartenenza, è collocato alle dipendenze funzionali del Sindaco di quest'ultimo Comune, fermo restando che l'impiego tecnico operativo è affidato al comandante del Corpo o al responsabile del servizio di polizia municipale di quel Comune.
4. Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse sulla base di appositi piani concordati tra le amministrazioni interessate. Delle missioni va data preventiva comunicazione al prefetto.
Titolo III
Art. 10. Formazione e aggiornamento professionale.
1. In attesa della istituzione di una struttura regionale permanente per la formazione degli addetti alla Polizia Municipale, la Regione promuove ed attua annualmente:
a) Corsi di formazione riservati ai vincitori di pubblico concorso per addetti alla Polizia municipale;
b) Corsi di aggiornamento professionale per addetti alla Polizia municipale in servizio presso i Comuni della Regione;
c) Corsi di specializzazione nei settori di competenza della Polizia municipale nonchè nelle materie le cui funzioni sono state trasferite o delegate ai Comuni dal D.P.R 616/77, da leggi dello Stato o della Regione.
Tali corsi si concludono con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del partecipante, che costituiscono, ad ogni effetto, titolo di servizio; d) ogni altra iniziativa finalizzata a migliorare i servizi di Polizia municipale.
2. Le iniziative di cui ai commi precedenti sono organizzate ed attuate dal settore di Formazione Professionale della Giunta Regionale.
3. La frequenza ai corsi di preparazione e di aggiornamento è obbligatoria per tutti gli addetti ai servizi di polizia locale.
Art. 11. Conferenza di servizio.
1. La Giunta Regionale, d'intesa con l'Associazione regionale dell'ANCI e della Lega delle autonomie locali, indice e organizza annualmente una Conferenza di servizio tra gli appartenenti alla Polizia municipale per favorire il confronto e l'interscambio di esperienze.
Titolo IV
UNIFORMI E DISTINTIVI DI GRADO
Art. 12. Divise.
1. La divisa degli appartenenti a servizi di polizia municipale è costituita da un insieme organico di oggetti di vestiario, o equipaggiamento, di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.
2. Le divise sono ordinarie, di servizio e, per servizi di onore e di rappresentanza, con le caratteristiche previste per ciascun capo dell'allegato A della presente legge.
3. Salvo quanto sarà disposto dai regolamenti comunali, di norma il personale indossa l'uniforme ordinaria per tutta la durata del servizio.
4. L'uso di divisa diversa dall'ordinaria è disposta dal responsabile del servizio o dal Comandante del Corpo.
Art. 13. Placca e tesserino di riconoscimento.
1. Gli addetti alla Polizia municipale devono essere dotati di:
a) placca di riconoscimento costituita da uno scudetto di metallo inseribile in un rettangolo a sfondo dorato delle dimensioni di mm. 40 di base e mm. 55 di altezza rappresentante lo stemma del Comune con la scritta "Polizia Municipale" (segue il nome del Comune) e il numero di matricola del personale.
La placca è applicata al petto, all'altezza del taschino sinistro dell'uniforme.
b) Tesserino di riconoscimento plastificato con foto, di cm. 8 per cm. 6 contenente i seguenti dati: denominazione e stemma del Comune, scritta "Polizia Municipale", numero di matricola, grado e dati anagrafici.
Sul retro del tesserino debbono essere indicati:
a) il decreto prefettizio di riconoscimento della qualifica di agente di P.S.;
b) la qualifica di agente o di ufficiale di PG;
c) gli estremi dell'autorizzazione al porto d'armi;
d) il gruppo sanguigno.
Art. 14. Gradi e distintivi di grado.
1. Gli addetti alla Polizia municipale sono distinti per gradi in comandante, ufficiali, sottufficiali, operatori di Polizia municipale.
2. I gradi hanno una mera funzione simbolica e non incidono sullo stato giuridico: sono determinati per il Comandante, il Vice Comandante e gli ufficiali dalla classe cui sono assegnati i comuni ai sensi dell'art. 5 della presente legge; per i sottufficiali dall'anzianità di servizio avendo come riferimento analogico la
3. Nei Comuni di classe I/A il Comandante della Polizia municipale riveste il grado di Colonnello; nei Comuni di classe I/B, capoluoghi di Provincia, il Comandante riveste il grado di Tenente Colonnello; nei Comuni I/B non Capoluoghi di Provincia; il Comandante della Polizia municipale riveste il grado di Maggiore; nei Comuni di classe II il Comandante della Polizia municipale riveste il grado di Capitano; nei Comuni di classe III il Comandante della Polizia municipale riveste il grado di Tenente; nei Comuni di classe IY il Comandante riveste il grado di Maresciallo.
4. Il Vice Comandante, ove previsto, riveste il grado immediatamente inferiore a quello del Comandante.
Gli Ufficiali, ove previsti, rivestono i gradi che saranno determinati dal regolamento comunale ai sensi dell'art. 7 della
5. I singoli distintivi di grado degli ufficiali sono costituiti da stelle dorate con sei punte a torre per le spalline, soggolo a cordone intrecciato o piatto dorato con galloni dorati per il berretto.
6. Il Comandante indossa i gradi con filetto rosso intorno ai singoli distintivi di grado.
7. Ai Sottufficiali vengono attribuiti i gradi e i relativi distintivi che saranno determinati dal regolamento comunale, così come anche per gli appuntati e i vigili scelti.
8. I simboli distintivi di grado sono costituiti da barrette zigrinate, una per ogni grado per le spalline, e barrette verticali equivalenti ai gradi per il berretto.
Art. 14 bis. Decorazioni. [1]
1. Al personale addetto ai servizi di Polizia Municipale operante sul territorio regionale sono conferite, in relazione alla durata del servizio prestato, le decorazioni nell'ordine di seguito elencato:
a) medaglia e nastrino di lungo comando, diversificato in tre fogge rispettivamente per dieci, quindici e venti anni di comando presso i servizi di Polizia Municipale, come descritti negli allegati "A" ed “A1”;
b) medaglia e nastrino di anzianità di servizio, diversificato in tre fogge rispettivamente per sedici, venticinque e quaranta anni di servizio presso i servizi di Polizia Municipale, come descritti negli allegati "B" e “B1”;
c) croce e nastrino per meriti speciali per gli operatori della Polizia Municipale distintisi in servizio per azioni encomiabili sul piano sociale o professionale connotate da particolari doti di alto valore, come descritti negli allegati "C" e “C1”;
d) medaglia e nastrino per eventi particolari, identificati con apposito atto del Presidente della Giunta Regionale.
2. I nastrini sono portati sulle uniformi di servizio sopra il taschino superiore sinistro della giacca dell'uniforme ordinaria estiva o invernale. Le medaglie sono portate nella stessa posizione dei nastrini sulla giacca dell'alta uniforme estiva o invernale.
3. Le decorazioni di lungo comando e di anzianità di servizio sono assegnate dall'Amministrazione di appartenenza su segnalazione del Comando presso il quale l'operatore è in servizio, previo computo dei periodi di comando e/o servizio, anche cumulativo se riferito a servizi resi presso diversi enti locali.
4. La croce per meriti speciali è conferita dal Presidente della Regione. Le segnalazioni alla Presidenza della Giunta regionale possono pervenire entro il 31 dicembre di ciascun anno:
a) dall'Amministrazione di appartenenza;
b) dalle Associazioni professionali di categoria;
c) dalle Associazioni sindacali e di categoria;
d) da almeno cinquanta operatori di Polizia locale;
e) da almeno cinquecento cittadini.
Art. 14 ter. Istituzione della Giornata regionale per l'attribuzione delle onorificenze. [2]
1. E’ istituita il 20 gennaio di ogni anno la Giornata regionale per l'attribuzione delle onorificenze agli appartenenti alla Polizia locale distintisi per meriti particolari.
Titolo V
MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI
Art. 15. Mezzi operativi.
1. Le attività di Polizia Municipale vengono disimpegnate con autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi e automezzi per impieghi speciali.
2. I servizi o i Corpi di polizia municipale potranno essere dotati di un proprio natante a motore per i servizi marittimi, lacuali o comunque per le acque interne, quando svolgono attività di vigilanza o di polizia locale in zone marittime; portuali o lacustri.
3. I mezzi nautici saranno in tal caso dotati di sistema di allarme, collegamento radio ed attrezzatura necessaria atta ad assicurare una efficiente operatività.
4. I mezzi di cui al primo comma del presente art., acquistati con i contributi della Regione, devono essere adibiti esclusivamente per compiti di istituto.
Art. 16. Apparecchi rice-trasmittenti.
1. Di norma gli automezzi debbono essere dotati di apparecchio rice- trasmittente collegati con la centrale operativa o il centralino di Comando.
2. Il personale in servizio di vigilanza deve essere dotato di apparecchio rice-trasmittente portatile.
3. Per le trasmissioni di servizio attraverso il ponte radio, ogni Comune farà uso di una sigla propria di individuazione alla quale fara poi seguito un numero di chiamata per singolo equipaggio o posto di servizio.
4. La Regione con proprio provvedimento potrà stabilite norme per eventuale collegamento dei comandi di polizia municipale con il sistema radio - trasmittente regionale ai fini del collegamento per ragioni di soccorso o per servizio di protezione civile.
Art. 17. Ambito di applicazione.
1. Gli enti locali diversi dai Comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; ad essi sono estesi, in quanto applicabili, le disposizioni della presente legge sostituendo al Comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.
Titolo VI
FUNZIONI DI STUDIO IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE
Art. 18. Comitato tecnico regionale.
1. E' istituito il Comitato tecnico regionale in materia di Polizia locale, il quale dura in carica quanto il Consiglio Regionale, svolge le sue funzioni fino al suo rinnovo ed è composto:
a) dall'Assessore regionale agli Enti Locali o da un suo delegato che lo presiede;
b) da un esperto in materia di polizia locale designato dalla Giunta Regionale;
c) da 4 rappresentanti degli Enti Locali designati rispettivamente dalle sezioni regionali ANCI, UPI, UNCEM, e Lega delle Autonomie;
d) da un rappresentante sindacale appartenente alla Polizia Municipale designato unitariamente dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) da due rappresentanti dell'associazione di categoria più rappresentativa in ambito regionale dei Vigili Urbani;
f) da due rappresentanti dell'associazione di categoria più rappresentativa in ambito regionale dei Comandanti e Ufficiali di Polizia Municipale.
2. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale il quale, in caso di omessa designazione di alcuni dei membri, assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedervi. Qualora l'omissione si protragga, provvede ugualmente alla nomina dei soggetti già designati. In tal caso il Comitato risulta composto, a tutti gli effetti, da un numero di componenti corrispondente a quello dei membri nominati.
3. Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate.
Art. 19. Compiti del Comitato.
1. Il Comitato tecnico regionale ha funzioni di studio, di informazione e consulenza tecnica e giuridica in materia di Polizia Locale.
2. In particolare, esso formula alla Giunta regionale proposte relative:
a) alle caratteristiche dei servizi di Polizia;
b) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del personale addetto ai servizi di Polizia locale;
c) alle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e ai servizi di Polizia locale: a tale fine esprime pareri sulle richieste di contributi previste dalla presente legge;
d) ai corsi di formazione professionale con particolare riferimento alle materie di insegnamento che dovranno essere omogenei quanto ai contenuti tecnico culturali;
e) a eventuali comunicati e note esplicative, nelle materie di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, ai corpi ed ai servizi di Polizia Locale.
3. Una struttura organizzativa regionale alle dipendenze funzionali della Giunta, svolge i compiti di supporto tecnico e amministrativo all'attività del Comitato.
Titolo VII
Art. 20. Programma di finanziamento dei mezzi e strumenti operativi.
1. La Regione concede ai Comuni ed agli altri Enti Locali contributi per l'acquisto di attrezzature e mezzi necessari all'espletamento delle funzioni e dei compiti di polizia locale, nei limiti delle risorse stanziate in bilancio.
2. I contributi sono concessi sulla base di un programma annuale di finanziamento delle attrezzature e mezzi, approvato dal Consiglio Regionale previo parere del Comitato Tecnico di cui all'art. 19 ed elaborato sulla base di parametri e standards individuati tenendo prevalentemente conto degli elementi di cui all'art. 6 della presente legge. Va data precedenza alle richieste di contributi presentate da associazioni o consorzi ai Comuni per il servizio di Polizia Municipale.
3. La misura del contributo per ciascuna categoria di attrezzature è determinata dal programma di cui al precedente comma e non può, comunque, superare il 50% della spesa necessaria. Tale percentuale è elevata al 70% della spesa nel caso di Associazione o Consorzi di Comuni.
4. Il contributo verrà erogato dalla Giunta Regionale previa presentazione della delibera di liquidazione delle spese adottata dal competente Organo del Comune o degli altri Enti Locali.
Art. 21. Presentazione domande.
1. I Comuni e gli altri Enti Locali che intendono fruire dei benefici di cui al precedente articolo 21, devono inoltrare, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, apposita domanda, sottoscritta dal Sindaco, indirizzata alla Regione Molise - Assessorato agli Enti Locali, indicante la classe di appartenenza del Comune, l'attrezzatura che si intende acquistare, l'uso cui sarà adibita, il costo, la sua utilizzazione ai fini del potenziamento di strutture preesistenti, nonchè la somma richiesta e i mezzi per far fronte alla copertura finanziaria della spesa eccedente la misura del contributo ammissibile.
2. Alla domanda deve essere allegata una copia della delibera del competente Organo del Comune o degli altri Enti Locali che autorizza l'acquisto delle attrezzature con la contestuale assunzione del relativo impegno di spesa.
Titolo VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 22. Norma transitoria.
1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni e gli altri Enti Locali adeguano i propri vigenti regolamenti alle disposizioni in essa contenute.
2. I Comuni adeguano, altresì, la foggia delle uniformi e le caratteristiche dei mezzi e strumenti operativi ai modelli stabiliti nella presente legge, entro due anni dalla sua entrata in vigore.
Art. 23. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della
2. Alla quantificazione della spesa annuale sarà provveduto con la stessa legge approvativa del bilancio.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Allegato A
(Omissis)
[1] Articolo inserito dall’art. 1 della
[2] Articolo inserito dall’art. 2 della