§ 1.11.24 - L.R. 2 ottobre 2006, n. 38.
Disposizioni sulla permanenza in carica di organi dell'Azienda speciale regionale denominata "Molise Acque".


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.11 enti dipendenti o a partecipazione regionale
Data:02/10/2006
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.      1. Al fine di consentire la piena attuazione della trasformazione dell'ERIM in Azienda speciale "Molise Acque", così come previsto dalla legge regionale 1 dicembre 1999, n. 37, e successive [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


§ 1.11.24 - L.R. 2 ottobre 2006, n. 38.

Disposizioni sulla permanenza in carica di organi dell'Azienda speciale regionale denominata "Molise Acque".

(B.U. 5 ottobre 2006, n. 28 - edizione straordinaria).

 

Art. 1. Finalità.

     1. L'acqua è una risorsa primaria essenziale alla vita. La disponibilità e l'accesso universale all'acqua sono obiettivi da perseguire in quanto garanzia di un diritto inalienabile. La conservazione della risorsa acqua va perseguita anche a beneficio delle generazioni future, che hanno diritto ad un ecosistema equilibrato.

     2. In funzione del preminente interesse generale per un servizio pubblico essenziale, con situazione di monopolio naturale (articolo 43 della Costituzione), la Regione si prefigge la gestione interamente pubblica del servizio idrico integrato e la promozione della partecipazione popolare alla stessa.

 

     Art. 2.

     1. Al fine di consentire la piena attuazione della trasformazione dell'ERIM in Azienda speciale "Molise Acque", così come previsto dalla legge regionale 1 dicembre 1999, n. 37, e successive modificazioni, ed in attuazione dello statuto dell'Azienda speciale "Molise Acque", approvato dal Consiglio regionale con Delib.C.R. 26 luglio 2005, n. 175 gli organi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8 della legge regionale 1° dicembre 1999, n. 37, restano in carica per ulteriori 6 (sei) mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo diversa motivata determinazione della Giunta regionale che può decretarne l'irrevocabile decadenza.

     2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma precedente è sospesa l'applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.