Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione |
Data: | 31/03/1972 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. E' istituito il servizio di Tesoreria della Regione Molise. |
Art. 2. Il servizio di tesoreria viene affidato dalla Giunta Regionale, con apposita convenzione ed a seguito di licitazione privata, ad un Istituto di credito di diritto pubblico, o ad una Banca di [...] |
Art. 3. La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Permanente, provvede ad approvare il contratto nel quale dovranno essere indicate le modalità e le condizioni di resa del servizio, gli [...] |
Art. 4. La Tesoreria Regionale è tenuta ad effettuare i pagamenti disposti dalla Regione, anche quando si verifichi insufficienza o mancanza di disponibilità nel fondo cassa regionale, con anticipazioni [...] |
Art. 5. La presente Legge, a norma del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38/2° comma dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua [...] |
§ 1.10.1 - Legge Regionale 31 marzo 1972, n. 5.
Istituzione del servizio di Tesoreria della Regione Molise.
(B.U. n. 7 del 20 maggio 1972).
E' istituito il servizio di Tesoreria della Regione Molise.
Il servizio di tesoreria viene affidato dalla Giunta Regionale, con apposita convenzione ed a seguito di licitazione privata, ad un Istituto di credito di diritto pubblico, o ad una Banca di interesse nazionale, o ad altra Azienda di credito, esercenti attività nel territorio della Regione.
La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Permanente, provvede ad approvare il contratto nel quale dovranno essere indicate le modalità e le condizioni di resa del servizio, gli interessi da corrispondere alla Regione sulle somme giacenti in Tesoreria, le norme ed i criteri secondo i quali dovrà essere esercitata la vigilanza della Regione sul servizio.
La Tesoreria Regionale è tenuta ad effettuare i pagamenti disposti dalla Regione, anche quando si verifichi insufficienza o mancanza di disponibilità nel fondo cassa regionale, con anticipazioni aventi carattere eccezionale e temporaneo, secondo le modalità e nei limiti da stabilirsi nella convenzione di cui ai precedenti articoli 2 e 3.
La presente Legge, a norma del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38/2° comma dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
La stessa sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Molise.