§ 1.10.1 - Legge Regionale 31 marzo 1972, n. 5.
Istituzione del servizio di Tesoreria della Regione Molise.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:31/03/1972
Numero:5


Sommario
Art. 1.      E' istituito il servizio di Tesoreria della Regione Molise.
Art. 2.      Il servizio di tesoreria viene affidato dalla Giunta Regionale, con apposita convenzione ed a seguito di licitazione privata, ad un Istituto di credito di diritto pubblico, o ad una Banca di [...]
Art. 3.      La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Permanente, provvede ad approvare il contratto nel quale dovranno essere indicate le modalità e le condizioni di resa del servizio, gli [...]
Art. 4.      La Tesoreria Regionale è tenuta ad effettuare i pagamenti disposti dalla Regione, anche quando si verifichi insufficienza o mancanza di disponibilità nel fondo cassa regionale, con anticipazioni [...]
Art. 5.      La presente Legge, a norma del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38/2° comma dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua [...]


§ 1.10.1 - Legge Regionale 31 marzo 1972, n. 5.

Istituzione del servizio di Tesoreria della Regione Molise.

(B.U. n. 7 del 20 maggio 1972).

 

Art. 1.

     E' istituito il servizio di Tesoreria della Regione Molise.

 

     Art. 2.

     Il servizio di tesoreria viene affidato dalla Giunta Regionale, con apposita convenzione ed a seguito di licitazione privata, ad un Istituto di credito di diritto pubblico, o ad una Banca di interesse nazionale, o ad altra Azienda di credito, esercenti attività nel territorio della Regione.

 

     Art. 3.

     La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Permanente, provvede ad approvare il contratto nel quale dovranno essere indicate le modalità e le condizioni di resa del servizio, gli interessi da corrispondere alla Regione sulle somme giacenti in Tesoreria, le norme ed i criteri secondo i quali dovrà essere esercitata la vigilanza della Regione sul servizio.

 

     Art. 4.

     La Tesoreria Regionale è tenuta ad effettuare i pagamenti disposti dalla Regione, anche quando si verifichi insufficienza o mancanza di disponibilità nel fondo cassa regionale, con anticipazioni aventi carattere eccezionale e temporaneo, secondo le modalità e nei limiti da stabilirsi nella convenzione di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

 

     Art. 5.

     La presente Legge, a norma del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38/2° comma dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

     La stessa sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Molise.