§ 1.10.91 - L.R. 4 novembre 2008, n. 29.
Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 15, recante: "Norme per favorire l'esodo volontario dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:04/11/2008
Numero:29


Sommario
Art. 1. 1. L'articolo 3, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 15, recante: "Norme per favorire l'esodo volontario dei dipendenti della Regione Molise", deve essere interpretato nel senso che le [...]


§ 1.10.91 - L.R. 4 novembre 2008, n. 29.

Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 15, recante: "Norme per favorire l'esodo volontario dei dipendenti della Regione Molise". 

(B.U. 15 novembre 2008, n. 26)

 

Art. 1.

1. L'articolo 3, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 15, recante: "Norme per favorire l'esodo volontario dei dipendenti della Regione Molise", deve essere interpretato nel senso che le disposizioni della stessa legge possono essere applicate, in regime di autonomia per quanto concerne valutazioni e scelte di carattere organizzativo e finanziario, da tutti gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione Molise, ivi compresa l'Azienda speciale regionale "Molise acque", a condizione che i rispettivi organici siano dotati di personale dipendente il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale del comparto Regioni-Autonomie locali.