§ 1.10.38 - Legge Regionale 1 dicembre 1987, n. 16.
Anticipazione benefici economici determinati al sensi del D.P.R. n. 268 del 13 maggio 1987.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:01/12/1987
Numero:16


Sommario
Art. 1.      Al personale regionale, nonchè a quello degli Enti Pubblici non economici dipendenti dalla Regione per il quale già si applicano le normative regionali in vigore, è corrisposto un acconto sul [...]
Art. 2.      Al personale di cui al precedente articolo 1 sono concessi gli aumenti lordi mensili di retribuzione previsti nella tabella "A" allegata alla presente legge.
Art. 3.      Le somme di cui al precedente articolo sono da computare a tutti gli effetti nel trattamento di previdenza e quiescenza.
Art. 4.      L'onere presunto della spesa derivante dall'applicazione della presente legge relativamente ai dipendenti regionali, valutato per l'anno 1987 in L. 630.000.000, viene posto a carico del capitolo [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul [...]


§ 1.10.38 - Legge Regionale 1 dicembre 1987, n. 16. [1]

Anticipazione benefici economici determinati al sensi del D.P.R. n. 268 del 13 maggio 1987.

(B.U. n. 23 del 16 dicembre 1987).

 

Art. 1.

     Al personale regionale, nonchè a quello degli Enti Pubblici non economici dipendenti dalla Regione per il quale già si applicano le normative regionali in vigore, è corrisposto un acconto sul beneficio contrattuale di cui al D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 e del D.L. 10 luglio 1987, n. 271.

     A contratto definito ed introdotto con legge nell'ordinamento regionale, si procede ai conguagli positivi e negativi a favore e, rispettivamente, a carico del personale.

 

     Art. 2.

     Al personale di cui al precedente articolo 1 sono concessi gli aumenti lordi mensili di retribuzione previsti nella tabella "A" allegata alla presente legge.

 

     Art. 3.

     Le somme di cui al precedente articolo sono da computare a tutti gli effetti nel trattamento di previdenza e quiescenza.

 

     Art. 4.

     L'onere presunto della spesa derivante dall'applicazione della presente legge relativamente ai dipendenti regionali, valutato per l'anno 1987 in L. 630.000.000, viene posto a carico del capitolo di uscita n. 4000 i cui stanziamenti di competenza e di cassa vengono incrementati di L. 630.000.000, mediante riduzioni di pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo di spesa n. 55500 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1987.

     L'onere presunto per l'anno 1988, ammontante a L. 1.950.000.000 sarà posto a carico del corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1988.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

Tabella "A"

 

ANNO 1987

Livello                      Importo lordo       Importo lordo

                                  annuo              mensile

1                               325.000              7.084

2                               520.000             43.334

3                               637.000             53.084

4                               702.000             58.500

5                               858.000             71.500

6                              1.066.000            88.834

7                              1.261.000            105.084

8                              1.859.000            154.917

9                              1.755.000            146.250

 

9 con 2 anni di effettivo      3.120.000            260.000

servizio

10                             4.550.000            379.167

 

ANNO 1988

Livello                      Importo lordo       Importo lordo

                                  annuo              mensile

1                               500.000             41.667

2                               800.000             66.667

3                               980.000             81.667

4                              1.080.000            90.000

5                              1.320.000            110.000

6                              1.640.000            136.667

7                              1.940.000            161.667

8                              2.860.000            238.334

9                              2.700.000            225.000

9 con 2 anni di effettivo      4.800.000            400.000

servizio

10                             7.000.000            583.334

 

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.