Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione |
Data: | 01/12/1987 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Al personale regionale, nonchè a quello degli Enti Pubblici non economici dipendenti dalla Regione per il quale già si applicano le normative regionali in vigore, è corrisposto un acconto sul [...] |
Art. 2. Al personale di cui al precedente articolo 1 sono concessi gli aumenti lordi mensili di retribuzione previsti nella tabella "A" allegata alla presente legge. |
Art. 3. Le somme di cui al precedente articolo sono da computare a tutti gli effetti nel trattamento di previdenza e quiescenza. |
Art. 4. L'onere presunto della spesa derivante dall'applicazione della presente legge relativamente ai dipendenti regionali, valutato per l'anno 1987 in L. 630.000.000, viene posto a carico del capitolo [...] |
Art. 5. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul [...] |
§ 1.10.38 - Legge Regionale 1 dicembre 1987, n. 16. [1]
Anticipazione benefici economici determinati al sensi del D.P.R. n. 268 del 13 maggio 1987.
(B.U. n. 23 del 16 dicembre 1987).
Al personale regionale, nonchè a quello degli Enti Pubblici non economici dipendenti dalla Regione per il quale già si applicano le normative regionali in vigore, è corrisposto un acconto sul beneficio contrattuale di cui al
A contratto definito ed introdotto con legge nell'ordinamento regionale, si procede ai conguagli positivi e negativi a favore e, rispettivamente, a carico del personale.
Al personale di cui al precedente articolo 1 sono concessi gli aumenti lordi mensili di retribuzione previsti nella tabella "A" allegata alla presente legge.
Le somme di cui al precedente articolo sono da computare a tutti gli effetti nel trattamento di previdenza e quiescenza.
L'onere presunto della spesa derivante dall'applicazione della presente legge relativamente ai dipendenti regionali, valutato per l'anno 1987 in L. 630.000.000, viene posto a carico del capitolo di uscita n. 4000 i cui stanziamenti di competenza e di cassa vengono incrementati di L. 630.000.000, mediante riduzioni di pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo di spesa n. 55500 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1987.
L'onere presunto per l'anno 1988, ammontante a L. 1.950.000.000 sarà posto a carico del corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1988.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
Tabella "A"
ANNO 1987 |
Livello Importo lordo Importo lordo |
annuo mensile |
1 325.000 7.084 |
2 520.000 43.334 |
3 637.000 53.084 |
4 702.000 58.500 |
5 858.000 71.500 |
6 1.066.000 88.834 |
7 1.261.000 105.084 |
8 1.859.000 154.917 |
9 1.755.000 146.250 |
|
9 con 2 anni di effettivo 3.120.000 260.000 |
servizio |
10 4.550.000 379.167 |
|
ANNO 1988 |
Livello Importo lordo Importo lordo |
annuo mensile |
1 500.000 41.667 |
2 800.000 66.667 |
3 980.000 81.667 |
4 1.080.000 90.000 |
5 1.320.000 110.000 |
6 1.640.000 136.667 |
7 1.940.000 161.667 |
8 2.860.000 238.334 |
9 2.700.000 225.000 |
9 con 2 anni di effettivo 4.800.000 400.000 |
servizio |
10 7.000.000 583.334 |
[1] Abrogata dall'art. 7 della