§ 1.10.12 - Legge Regionale 19 dicembre 1977, n. 47.
Ordinamento degli uffici.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:19/12/1977
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Modello organizzativo.
Art. 2.  Articolazione interna e decentramento territoriale delle unità organizzative.
Art. 3.  Funzioni delle unità organizzative.
Art. 4.  Coordinamento e controllo generale sull'attività delle unità organizzative.
Art. 5.  Adeguamenti strutturali.
Art. 6.  Servizi.
Art. 7.  Responsabilità dei servizi.
Art. 8.  Coordinamento funzionale dei servizi.
Art. 9.  Servizi.
Art. 10.  Settori.
Art. 11.  Responsabilità dei servizi e dei settori.
Art. 12.  Coordinamento funzionale delle unità organizzative della giunta regionale.
Art. 13.  Servizi.
Art. 14.  Responsabilità dei servizi.
Art. 15.  Assegnazione del personale alle unità organizzative.
Art. 16.  Metodi di lavoro delle unità organizzative.
Art. 17.  Indennità di coordinamento funzionale e di direzione.
Art. 18.  Organi consultivi.
Art. 19.  Denominazioni speciali del personale e delle unità organizzative trasferite alla regione.
Art. 20.  Entrata in vigore della legge.


§ 1.10.12 - Legge Regionale 19 dicembre 1977, n. 47.

Ordinamento degli uffici. [1]

(B.U. n. 24 del 31 dicembre 1977).

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Modello organizzativo.

     [L'apparato tecnico-amministrativo regionale è costituito da unità organizzative corrispondenti a materie e funzioni, o raggruppamenti omogenei di materie e funzioni, che assumono la denominazione di Servizi o Settori.

     Sono Servizi le unità organizzative preposte alle attività strumentalmente necessarie al funzionamento degli organi e dell'apparato tecnico-amministrativo regionale.

     Sono Settori le unità organizzative preposte alle attività direttamente finalizzate alla disciplina delle materie di competenza regionale, secondo quando disposto dall'art. 117 Cost., nonchè da leggi dello Stato, o comunque pertinenti l'azione di governo e di amministrazione del territorio e della comunità propria degli Organi regionali.

 

     Art. 2. Articolazione interna e decentramento territoriale delle unità organizzative.

     Le unità organizzative si articolano al loro interno, per fasi di processo o per specificazione di materia, in Uffici aventi esclusiva rilevanza interna. Tale articolazione è approvata, per le rispettive competenze, dall'Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale e dalla Giunta Regionale, rispettivamente su proposta del Segretario generale del Consiglio e dell'Assessore competente per materia, sentito il Consiglio di amministrazione del personale.

     I Settori della Giunta Regionale si articolano in Uffici, in forma anche territorialmente decentrata, a dimensione provinciale e comprensoriale.

     A ciascun Ufficio è preposto un dipendente regionale designato con lo stesso atto istitutivo dell'Ufficio, avente qualifica non inferiore a quella di responsabile di ufficio.

     Sino all'approvazione dei provvedimenti ordinatori di settore sono fatte salve le rilevanze esterne attribuite agli esistenti Uffici decentrati che già le svolge.

 

     Art. 3. Funzioni delle unità organizzative.

     Le unità organizzative assolvono le attività inerenti le funzioni regionali nelle materie corrispondenti alle rispettive denominazioni.

     L'Ufficio di presidenza del Consiglio, la Giunta Regionale e le Presidenze degli Organi regionali di controllo, per le rispettive competenze, sentiti i responsabili delle unità organizzative interessate, risolvono gli eventuali conflitti interni di competenza.

 

     Art. 4. Coordinamento e controllo generale sull'attività delle unità organizzative.

     Il coordinamento politico ed il controllo generale sull'attività delle unità organizzative dell'apparato regionale spettano, per le rispettive competenze, all'Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale ed alla Giunta Regionale.

     La Giunta esercita queste prerogative in via generale attraverso la propria attività collegiale e, in via specifica, attraverso l'azione di indirizzo e controllo della Presidenza, nonchè l'incarico attribuito agli Assessori regionali ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto.

 

     Art. 5. Adeguamenti strutturali.

     Le leggi di approvazione di piani e progetti indicano, volta a volta, le eventuali modifiche da apportare alla struttura dell'apparato regionale nonchè alle dotazioni organiche onde adeguarle alle nuove finalità e modalità individuate.

     Le leggi di delega delle funzioni amministrative e di costituzione di enti ed aziende regionali prevedono anche i trasferimenti o i comandi di personale che, caso a caso, si rendano necessari, fatti salvi i diritti e la tutela previsti dagli artt. 17 e 18 della legge 31 agosto 1974, n. 11 e successive modificazioni.

TITOLO II

Unità organizzative del Consiglio regionale

 

     Art. 6. Servizi.

     Sono Servizi del Consiglio Regionale:

     - il Servizio Segreteria del Consiglio;

     - il Servizio affari generali, amministrativi e contabili;

     - il Servizio commissioni e resocontazione;

     - il Servizio legislativo, documentazione e studi;

     - il Servizio informazione, stampa e pubbliche relazioni;

     - la Segreteria dell'Ufficio di presidenza e della conferenza dei Capi gruppo;

     - il Servizio documentazione e biblioteca.

 

     Art. 7. Responsabilità dei servizi.

     L'incarico di Segretario del Consiglio Regionale è attribuito dal Consiglio stesso, su proposta dell'Ufficio di presidenza, secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge regionale n. 11 del 31 agosto 1974 e successive modifiche.

     La responsabilità dei Servizi del Consiglio Regionale è affidata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, sentito il Consiglio di amministrazione del personale, a dipendenti regionali con qualifica non inferiore a quella di responsabile di ufficio, i quali sono responsabili, con opportuno margine di autonomia funzionale e secondo quanto stabilito dalla legge, dell'ordinato e proficuo svolgimento delle attività delle unità organizzative cui sono preposti.

 

     Art. 8. Coordinamento funzionale dei servizi.

     Il Segretario del Consiglio Regionale cura il coordinamento funzionale dei Servizi del Consiglio stesso, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 11 del 31 agosto 1974 e successive modifiche.

TITOLO III

Unità organizzative della Giunta regionale

 

     Art. 9. Servizi.

     Sono Servizi della Giunta Regionale:

     - il Servizio Gabinetto ed affari generali della Presidenza della Giunta;

     - la Segreteria della Giunta;

     - il Servizio per la programmazione e la pianificazione territoriale;

     - il Servizio per gli affari legislativi, giuridici e legali;

     - il Servizio amministrazione locale;

     - il Servizio organizzazione e informatica;

     - il Servizio amministrazione e gestione del personale;

     - il Servizio bilancio e controllo di gestione;

     - il Servizio ragioneria generale;

     - il Servizio informazione, stampa, pubbliche relazioni.

 

     Art. 10. Settori.

     Sono Settori della Giunta Regionale:

     - Agricoltura e bonifica;

     - Artigianato e industria;

     - Assistenza ospedaliera;

     - Assistenza sociale;

     - Commercio, fiere e mercati;

     - Edilizia pubblica;

     - Edilizia residenziale;

     - Foreste;

     - Formazione professionale;

     - Igiene ed ecologia;

     - Irrigazione;

     - Istruzione e cultura;

     - Lavoro, movimenti demografici, occupazione giovanile;

     - Lavori pubblici regionali e degli enti locali;

     - Musei, biblioteche, beni culturali, spettacoli;

     - Sanità;

     - Schemi idrici intersettoriali e acque pubbliche;

     - Trasporti;

     - Turismo, sport, tempo libero;

     - Urbanistica;

     - Veterinaria;

     - Viabilità;

     - Zootecnia.

 

     Art. 11. Responsabilità dei servizi e dei settori.

     L'incarico di Segretario della Giunta Regionale è attribuito dalla Giunta stessa, su proposta del Presidente, secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge regionale n. 11 del 31 agosto 1974 e successive modifiche.

     La responsabilità dei Servizi e dei Settori della Giunta Regionale è affidata dalla Giunta stessa, sentito il Consiglio di amministrazione del personale, a dipendenti regionali con qualifica non inferiore a quella di responsabile di ufficio, i quali sono responsabili, con opportuno margine di autonomia funzionale e secondo quanto stabilito dalla legge, dell'ordinato e proficuo svolgimento delle attività organizzative cui sono proposti.

 

     Art. 12. Coordinamento funzionale delle unità organizzative della giunta regionale.

     Il coordinamento funzionale dei Servizi e dei Settori della Giunta, per assessorati, materie omogenee o piani e progetti, è attribuito a dipendenti regionali secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 11 del 31 agosto 1974 e successive modifiche.

     I coordinatori collaborano con gli amministratori regionali, promuovono le attività, coordinano funzionalmente Servizi ed i Settori e ne controllano l'efficienza. Nella loro attività si avvalgono di apposito ufficio per gli affari amministrativi di interesse generale.

     Con la periodicità richiesta dalle esigenze pianificatorie intersettoriali il Presidente della Giunta o più Assessori convocano in conferenze generali o settoriali i coordinatori ed i responsabili delle unità organizzative costituenti l'apparato o parte dell'apparato tecnico- amministrativo della Giunta Regionale.

TITOLO IV

Unità organizzative degli organi regionali

di controllo sugli atti degli enti locali

 

     Art. 13. Servizi.

     Sono Servizi degli Organi regionali di controllo sugli atti degli Enti locali le Segreterie degli Organi stessi.

 

     Art. 14. Responsabilità dei servizi.

     La responsabilità dei Servizi degli Organi regionali di controllo è affidata dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio di amministrazione del personale, a dipendenti regionali con qualifica non inferiore a quella di responsabile di ufficio, i quali con opportuno margine di autonomia funzionale e secondo quanto stabilito dalla legge, sono responsabili dell'ordinato svolgimento delle attività delle unità organizzative cui sono preposti.

TITOLO V

Organici e metodi di lavoro delle unità organizzative del Consiglio e della

Giunta regionale e degli organi regionali

 

     Art. 15. Assegnazione del personale alle unità organizzative.

     Salve le competenze del Consiglio Regionale definite negli articoli precedenti, il personale è preposto e assegnato alle unità organizzative costituenti l'apparato regionale con provvedimenti della Giunta Regionale, rispettivamente su proposta degli Assessori competenti e dei Presidenti degli Organi regionali di controllo.

     Per il personale del Consiglio Regionale la Giunta provvede a richiesta dell'Ufficio di Presidenza, cui è riservata la competenza a disporre l'assegnazione alle singole unità organizzative del Consiglio. Per la prima assegnazione del personale in servizio alla data di approvazione della presente legge viene sentito il Consiglio di Amministrazione del personale.

 

     Art. 16. Metodi di lavoro delle unità organizzative.

     Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio ordine di servizio, su proposta dell'Assessore competente per materia e sentito il Consiglio di amministrazione del personale approva i metodi di lavoro e definisce i carichi di lavoro per ciascuno Ufficio determinando gli adeguamenti funzionali da apportare in relazione alla evoluzione tecnologica e organizzativa.

     Per gli Uffici del Consiglio Regionale vi provvede il Presidente del Consiglio con proprio ordine di servizio, su proposta del Segretario generale e deliberazione dell'Ufficio di presidenza, sempre sentito il Consiglio di amministrazione del personale.

 

     Art. 17. Indennità di coordinamento funzionale e di direzione.

     Ai dipendenti regionali incaricati del coordinamento di Servizio o di Settori della Giunta è attribuita l'indennità di cui all'art. 4, V comma, della legge regionale del 31 agosto 1974, n. 11 e successive modifiche. La medesima indennità altresì corrisposta ai Segretari del Consiglio e della Giunta nonchè del Servizio Gabinetto ed affari generali della Presidenza della Giunta stessa. L'indennità prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 11 del 31 agosto 1974 e successive modifiche è attribuita ai responsabili dei Servizi e dei Settori nonchè ai dirigenti la Segreteria particolare dei Presidenti della Giunta e del Consiglio Regionale.

     Le indennità di coordinamento, di Segretario della Giunta e del Consiglio regionali, nonchè quelle previste per i responsabili dei Servizi e dei Settori non sono in nessun caso cumulabili tra loro.

 

     Art. 18. Organi consultivi.

     La Giunta Regionale può costituire, per l'elaborazione e l'esame di progetti, leggi ed atti complessi, comitati di consulenza tecnico- scientifica integrati anche da esperti estranei all'Amministrazione regionale. Le deliberazioni della Giunta Regionale costitutive dei comitati suddetti ne determinano la composizione, le finalità, la durata, la collocazione nelle strutture regionali, la Segreteria, nonchè l'entità dei compensi e rimborsi spese da corrispondere agli esperti esterni, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 5 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 13.

     Non possono fare parte dei Comitati di cui sopra coloro che siano parenti ed affini, entro il 4° grado, di amministratori regionali o che abbiano rapporti contrattuali di natura economica o che si trovino comunque in conflitto di interessi con la Regione, nonchè con Enti o Aziende regionali o a partecipazione regionale.

     Le condizioni di cui sopra devono sussistere al momento del conferimento dell'incarico e devono permanere, a pena di decadenza, per tutta la durata del medesimo.

     Con le stesse modalità il Consiglio regionale può costituire comitati di consulenza per la migliore esplicazione delle sue funzioni istituzionali.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 19. Denominazioni speciali del personale e delle unità organizzative trasferite alla regione.

     Sono soppresse tutte le denominazioni speciali del personale e delle unità organizzative trasferite alla Regione in attuazione della legge 16 maggio 1970 n. 281. Le attribuzioni conferite dalla legge ai responsabili delle unità organizzative trasferite alla Regione sono assegnate ai responsabili dei corrispondenti Servizi, Settori e Uffici regionali.

 

     Art. 20. Entrata in vigore della legge.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.]

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 47, comma 1, lettera b) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della legge di abrogazione.