§ 1.9.1 - Legge Regionale 15 novembre 1974, n. 20.
Delega ai Comuni e alle Province delle funzioni trasferite alla Regione in ordine ai Patronati Scolastici ed ai Consorzi dei Patronati [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.9 deleghe agli enti locali
Data:15/11/1974
Numero:20


Sommario
Art. 1.      Tutte le funzioni già degli organi centrali e periferici dello Stato, in ordine ai Patronati Scolastici ed ai Consorzi dei Patronati Scolastici previste dalla legge 4 marzo 1958, n. 261 e dal [...]
Art. 2.      Dall'entrata in vigore della presente legge cessano le competenze del Provveditore agli Studi, della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 4 marzo 1958, n. 261 e del Consiglio Scolastico [...]
Art. 3.      Gli insegnanti elementari di ruolo assegnati, ai sensi delle vigenti leggi, alle Direzioni Didattiche per servizi da svolgere presso i Patronati Scolastici ed i Consorzi dei Patronati Scolastici [...]
Art. 4.      I beni dei Patronati Scolastici possono essere utilizzati dai Comuni per le attività riguardanti la realizzazione del diritto allo studio.
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 1.9.1 - Legge Regionale 15 novembre 1974, n. 20. [1]

Delega ai Comuni e alle Province delle funzioni trasferite alla Regione in ordine ai Patronati Scolastici ed ai Consorzi dei Patronati Scolastici.

(B.U. n. 37 del 6 dicembre 1974).

 

Art. 1.

     Tutte le funzioni già degli organi centrali e periferici dello Stato, in ordine ai Patronati Scolastici ed ai Consorzi dei Patronati Scolastici previste dalla legge 4 marzo 1958, n. 261 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 16 maggio 1961, n. 636 e trasferite alla Regione con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, sono rispettivamente delegate ai Comuni per i Patronati Scolastici ed alle Province per i Consorzi dei Patronati Scolastici.

 

     Art. 2.

     Dall'entrata in vigore della presente legge cessano le competenze del Provveditore agli Studi, della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 4 marzo 1958, n. 261 e del Consiglio Scolastico Provinciale sui Patronati Scolastici e sui Consorzi dei Patronati Scolastici.

 

     Art. 3.

     Gli insegnanti elementari di ruolo assegnati, ai sensi delle vigenti leggi, alle Direzioni Didattiche per servizi da svolgere presso i Patronati Scolastici ed i Consorzi dei Patronati Scolastici sono, a loro domanda, trasferiti alla Regione, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 e inquadrati nel ruolo regionale secondo le modalità previste nelle Leggi Regionali 31 agosto 1974, n. 11 e 31 agosto 1974, n. 12.

 

     Art. 4.

     I beni dei Patronati Scolastici possono essere utilizzati dai Comuni per le attività riguardanti la realizzazione del diritto allo studio.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.