§ 42.2.65 - D.P.R. 16 maggio 1961, n. 636.
Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261, concernente il riordinamento dei Patronati scolastici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:16/05/1961
Numero:636


Sommario
Art. 1.      Il Patronato scolastico, istituito in ogni Comune ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 261, assiste gli alunni bisognosi delle scuole elementari e delle scuole per il completamento dell'obbligo [...]
Art. 2.      Il provveditore agli studi, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, ha facoltà di istituire nelle frazioni comunali, sezioni del Patronato scolastico, distinte dal Patronato del [...]
Art. 3.      Ai fini della vigilanza prevista dall'art. 4 della legge 4 marzo 1958, n. 261, il provveditore agli studi può richiedere copia di qualsiasi atto amministrativo e contabile del Patronato e [...]
Art. 4.      La Commissione prevista dall'art. 5 della legge 4 marzo 1958, n. 261, è costituita di un funzionario della Prefettura, di un funzionario del Provveditorato agli studi e di uno della Ragioneria [...]
Art. 5.      Sono soggetti alla approvazione della Commissione, di cui al precedente articolo, i seguenti atti:
Art. 6.      Ai fini degli adempimenti di cui al precedente articolo, il Patronato dovrà trasmettere alla Commissione, prevista dall'art. 5 della legge 4 marzo 1958, n. 261, gli atti, per i quali sia [...]
Art. 7.      L'attività del Patronato è disciplinata da apposito statuto, da emanarsi in conformità dello statuto tipo predisposto dal Ministero della pubblica istruzione. Gli statuti sono di due tipi (A e [...]
Art. 8.      Il presidente del Patronato, eletto dal Consiglio di amministrazione nei modi previsti dall'art. 13, ha le seguenti attribuzioni:
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.     
Art. 12.      Non possono essere nominati consiglieri coloro che non possono far parte dell'Ente comunale di assistenza.
Art. 13.      Il Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico, nella prima adunanza, presieduta dal rappresentante della autorità scolastica, elegge, nel proprio seno, ed a maggioranza relativa di [...]
Art. 14.      Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi e in via straordinaria tutte le volte che lo ritenga opportuno il presidente o ne faccia richiesta almeno un [...]
Art. 15.      I consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a due sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal presidente del Consiglio di amministrazione e può [...]
Art. 16.      Il Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico delibera:
Art. 17.      Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione si richiedono la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a [...]
Art. 18.      I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario-direttore e sono firmati dal medesimo e dal presidente.
Art. 19.      I rappresentanti del Comune, sono designati dal Consiglio comunale tra coloro che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 12.
Art. 20.      Il rappresentante dell'autorità scolastica è scelto tra il personale ispettivo, direttivo ed insegnante, che non presti servizio presso il Provveditorato agli studi o presso il Patronato.
Art. 21.      Il rappresentante dell'autorità ecclesiastica è scelto, preferibilmente, fra i sacerdoti che risiedono nel Comune sede del Patronato.
Art. 22.      Il rappresentante dell'autorità sanitaria è designato dal Consiglio comunale.
Art. 23.      Le votazioni per la designazione dei rappresentanti degli insegnanti elementari sono indette dal provveditore agli studi, con preavviso di almeno trenta giorni, mediante circolare alle Direzioni [...]
Art. 24.      Le votazioni hanno luogo, nel giorno stabilito, presso ogni sede di direzione didattica e, per i Comuni sprovvisti di direzione didattica, nella scuola all'uopo designato dai direttori didattici.
Art. 25.      I rappresentanti dei genitori degli alunni sono scelti dal provveditore agli studi, in base ad apposito elenco compilato dai direttori didattici e dai capi di Istituto.
Art. 26.      I rappresentanti dei soci sono nominati in ragione di uno ogni cento soci o frazione di cento superiore a cinquanta per ciascuna delle tre categorie previste dagli statuti tipo ("A" e "B") dei [...]
Art. 27.      I rappresentanti, di cui all'articolo precedente, sono designati dall'assemblea dei soci.
Art. 28.      La designazione del rappresentante, direttore o insegnante delle scuole per il completamento dell'obbligo, ha luogo in base a votazioni fra il personale direttivo ed insegnante delle anzidette [...]
Art. 29.      La scelta del rappresentante di scuola materna - nel caso in cui l'assistenza, a termini dell'art. 1, secondo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 261, sia estesa anche agli alunni di detta [...]
Art. 30.      La Giunta esecutiva del Patronato scolastico con statuto "A" consta di cinque membri, due di diritto e tre elettivi. Questi ultimi sono scelti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno. [...]
Art. 31.      La Giunta esecutiva del Patronato scolastico con statuto "B" consta di quattro membri, due di diritto e due elettivi. Questi ultimi sono scelti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno. [...]
Art. 32.      La Giunta prepara il bilancio preventivo e il consuntivo, sovraintende all'amministrazione del patrimonio, alla contabilità, alla cassa ed in genere a tutto quanto riguarda l'attività del [...]
Art. 33.      Le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 34.      Il segretario-direttore, nominato dal provveditore agli studi, su proposta del Consiglio di amministrazione del Patronato, ha la direzione tecnica ed amministrativa del Patronato.
Art. 35.      L'assemblea dei soci è convocata in sessione ordinaria due volte all'anno: entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'esame del conto consuntivo dell'esercizio precedente e nel mese di [...]
Art. 36.      Le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea dei soci sono fatte dal presidente del Consiglio di amministrazione in seguito a deliberazione del Consiglio stesso, mediante avvisi [...]
Art. 37.      L'assemblea elegge nel proprio seno un presidente e un segretario, ai quali sono aggiunti, in caso di votazione, come scrutatori, uno o più soci parimenti scelti dall'assemblea.
Art. 38.      L'elenco dei soci e gli atti dell'assemblea sono custoditi nell'Ufficio di segreteria del Patronato sotto la responsabilità del segretario-direttore.
Art. 39.      Sono eletti, in rappresentanza dei soci, nel Consiglio di amministrazione, a termini dell'art. 26 del presente regolamento, coloro che, in sede di votazione, abbiano riportato il maggior numero [...]
Art. 40.      Il Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico può deliberare la istituzione dell'Economato presso le sezioni frazionali, di cui all'art. 2 del presente regolamento, quando sussistano [...]
Art. 41.      Il Consorzio provinciale dei Patronati scolastici, previsto dall'art. 12 della legge 4 marzo 1958, n. 261, ha sede nel capoluogo; è sottoposto alla vigilanza del provveditore agli studi ed al [...]
Art. 42.      Sono soggetti alla approvazione della Commissione tutti gli atti per i quali, a termini dell'art. 5 del presente regolamento, è prescritto per i Patronati scolastici l'approvazione della [...]
Art. 43.      Ai fini di cui all'articolo precedente, il Consorzio deve trasmettere alla Commissione gli atti per i quali sia richiesta l'approvazione, entro quindici giorni dalla deliberazione dell'assemblea.
Art. 44.      L'attività del Consorzio è disciplinata da apposito statuto, da emanarsi in conformità dello statuto tipo approvato dal Ministero della pubblica istruzione a termini dell'art. 12 della legge 4 [...]
Art. 45.      Il presidente del Consorzio, eletto dall'assemblea nei modi previsti dall'art. 51:
Art. 46.      Il Consiglio di presidenza, da nominarsi con decreto del provveditore agli studi, consta di membri elettivi e di diritto.
Art. 47.      Il Consiglio di presidenza cura a che l'attività del Consorzio si svolga sempre secondo le deliberazioni dell'assemblea; prepara il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; sovraintende alla [...]
Art. 48.      Il Consiglio si riunisce di regola ogni mese. Esso si riunisce altresì tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre membri del Consiglio aventi voto [...]
Art. 49.      Ove ricorrano gravi motivi, il provveditore agli studi, su conforme parere del Consiglio scolastico provinciale, provvede con proprio decreto, da notificarsi al Ministero della pubblica [...]
Art. 50.      L'assemblea è composta dei presidenti dei Patronati scolastici della provincia o dei loro rappresentanti.
Art. 51.      L'Assemblea, nella sua prima adunanza, presieduta dal componente più anziano di età, elegge, nel proprio seno, ed a maggioranza assoluta di voti, il presidente ed il Consiglio di presidenza.
Art. 52.      Spetta all'assemblea di deliberare:
Art. 53.      Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a meno che si tratti di [...]
Art. 54.      Il Consorzio può avvalersi dell'opera di un segretario, scelto, di regola, fra gli insegnanti elementari di ruolo ordinario, particolarmente qualificati nel campo della assistenza scolastica, e [...]
Art. 55.      I processi verbali delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di presidenza sono redatti dal segretario di cui al precedente articolo e firmati dal presidente del Consorzio.
Art. 56.      Il Consorzio può avvalersi, per il suo funzionamento, oltre che del personale insegnante comandato, ai sensi dell'art. 11 della legge 4 marzo 1958, n. 261, del personale del Patronato scolastico [...]
Art. 57.      L'esercizio finanziario dei Consorzi provinciali e dei Patronati scolastici ha inizio col primo ottobre e si chiude il 30 settembre dell'anno successivo.
Art. 58.      Atti fondamentali dell'Amministrazione dei Consorzi e dei Patronati sono:
Art. 59.      Il bilancio preventivo del Consorzio e quello del Patronato sono predisposti, rispettivamente, dal Consiglio di presidenza e dalla Giunta esecutiva, in conformità dell'allegato modello A.
Art. 60.      Le entrate e le spese che si iscrivono nel bilancio di previsione del Consorzio o del Patronato sono quelle di cui si verifica nell'esercizio, rispettivamente, il diritto alla riscossione o [...]
Art. 61.      Ogni variazione al preventivo, compresi gli storni di fondi da capitolo a capitolo, deve essere deliberata dalla assemblea per il Consorzio e dal Consiglio di amministrazione per i Patronati, e [...]
Art. 62.      Il conto consuntivo dimostra i risultati della gestione del bilancio, per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli e capitoli, secondo la classificazione del bilancio di previsione, [...]
Art. 63.      Il conto consuntivo è predisposto, per il Consorzio, dal Consiglio di presidenza, e, per il Patronato dalla Giunta esecutiva, in conformità dell'allegato modello B.
Art. 64.      Copia del conto consuntivo dei Consorzi e dei Patronati, unitamente ai relativi allegati, alla documentazione delle entrate e delle spese dell'esercizio e all'estratto del conto corrente postale [...]
Art. 65.      Tutti i movimenti di denaro devono essere registrati cronologicamente ed in maniera regolare sull'apposito libro di cassa, preventivamente numerato e vistato dal presidente in ogni pagina.
Art. 66.      Per i crediti ed i debiti è tenuto apposito partitario nel quale sono messi in evidenza i singoli rapporti intercorrenti tra il Consorzio od il Patronato e gli enti, le istituzioni ed i privati, [...]
Art. 67.      Il servizio di cassa dei Patronati scolastici e dei Consorzi provinciali è disimpegnato a mezzo del servizio dei conti correnti postali.
Art. 68.      Gli assegni postali ed i postagiro sono firmati congiuntamente dal presidente del Consorzio o del Patronato, ovvero da un consigliere all'uopo delegato, e dal segretario, o da chi lo sostituisce.
Art. 69.      Il movimento di entrata e di uscita, qualora il servizio di cassa sia affidato ad un istituto di credito, ha luogo mediante ordini di incasso e di pagamento, firmati dalle persone di cui al [...]
Art. 70.      Alle forniture, i lavori o provviste di ogni genere i Consorzi ed i Patronati provvedono di norma mediante licitazione privata o, nei casi previsti dall'art. 41 del regolamento sulla [...]
Art. 71.      La Giunta esecutiva ed il Consiglio di presidenza, con motivata deliberazione, possono autorizzare la costituzione di un fondo per le piccole spese, da tenersi rispettivamente dal [...]
Art. 72.      Le fatture debbono essere rilasciate in doppio originale e, quando ciò non sia possibile, ne è fatto di ufficio un secondo.
Art. 73.      Quando il pagamento di una fattura sia fatto in contanti, la fattura stessa deve essere regolarmente quietanzata dal fornitore.
Art. 74.      Tutte le fatture, prima del loro pagamento, devono essere vistate dal presidente che ne autorizza così il saldo.
Art. 75.      Ogni Consorzio o Patronato deve tenere un registro inventario in cui siano elencati tutti i beni mobili di proprietà, ovunque siano essi dislocati.
Art. 76.      Si provvede allo scarico, quando occorra porre fuori uso materiale deteriorato o comunque non più utilizzabile.
Art. 77.      Nell'inventario, oltre che la quantità, deve essere indicato anche il valore del materiale.
Art. 78.      Gli oggetti di consumo non devono essere inventariati.
Art. 79.      I consegnatari dei viveri e del materiale di assistenza (libri, cancelleria, indumenti, medicinali, ecc.) devono tenere per ogni singolo oggetto apposita scheda, aggiornata, nella quale sono [...]
Art. 80.      La distribuzione del materiale, di cui al precedente articolo, deve, di norma, essere fatta dall'insegnante degli alunni da assistere.
Art. 81.      Le sezioni frazionali del Patronato debbono tenere regolare contabilità, le cui risultanze sono riportate nel bilancio del Patronato, nei confronti del quale sono direttamente responsabili.
Art. 82.      Il Comitato centrale per l'assistenza scolastica previsto dall'art. 17 della legge 4 marzo 1958, n. 261, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, è presieduto dal [...]
Art. 83.      I componenti del Comitato di cui ai numeri 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), nonchè il segretario, sono scelti dal Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 84.      I componenti del Comitato restano in carica per un triennio e la loro nomina è rinnovabile. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno.
Art. 85.      I provveditori agli studi devono predisporre quanto occorra per il passaggio dalla attuale organizzazione dei Patronati scolastici e dei Consorzi provinciali a quella prevista dalla legge 4 [...]
Art. 86.      Entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, i provveditori agli studi promuoveranno gli atti per la costituzione dei nuovi Consigli di amministrazione dei [...]
Art. 87.      I provveditori agli studi, entro il termine di trenta giorni dalla costituzione dei nuovi Consigli di amministrazione dei Patronati scolastici della Provincia, provvederanno, mediante avviso [...]


§ 42.2.65 - D.P.R. 16 maggio 1961, n. 636.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261, concernente il riordinamento dei Patronati scolastici.

(G.U. 28 luglio 1961, n. 185).

 

     E' approvato il regolamento annesso al presente decreto e vistato dai Ministri per la pubblica istruzione, per l'interno e per il tesoro, contenente le norme di attuazione della legge 4 marzo 1958, n. 261, sul riordinamento dei Patronati scolastici.

 

Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261,

che detta norme per il riordinamento dei Patronati scolastici

 

Titolo I

ORDINAMENTO DEI PATRONATI SCOLASTICI

 

Capo I

NORME GENERALI

 

     Art. 1.

     Il Patronato scolastico, istituito in ogni Comune ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 261, assiste gli alunni bisognosi delle scuole elementari e delle scuole per il completamento dell'obbligo scolastico, sempre che non esistano apposite casse scolastiche che provvedano in modo adeguato alla assistenza degli alunni stessi.

     Il patronato può assistere anche gli alunni delle scuole materne.

 

          Art. 2.

     Il provveditore agli studi, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, ha facoltà di istituire nelle frazioni comunali, sezioni del Patronato scolastico, distinte dal Patronato del capoluogo, tenendo conto dell'importanza del plesso scolastico, della distanza, della difficoltà di accesso al capoluogo e del frazionamento della popolazione. In seguito alla istituzione di sezioni frazionali, dovranno essere introdotte nello statuto norme per il funzionamento delle sezioni medesime.

 

          Art. 3.

     Ai fini della vigilanza prevista dall'art. 4 della legge 4 marzo 1958, n. 261, il provveditore agli studi può richiedere copia di qualsiasi atto amministrativo e contabile del Patronato e disporre ispezioni ed inchieste.

 

          Art. 4.

     La Commissione prevista dall'art. 5 della legge 4 marzo 1958, n. 261, è costituita di un funzionario della Prefettura, di un funzionario del Provveditorato agli studi e di uno della Ragioneria provinciale dello Stato.

     La designazione dei funzionari stessi, fatta dai competenti uffici, deve cadere preferibilmente su persone che abbiano particolare competenza nell'esame degli atti amministrativi e di contabilità del Patronato scolastico.

     La Commissione è nominata con decreto del provveditore agli studi. La presidenza della Commissione spetta al funzionario con qualifica più elevata.

     E' aggregato alla Commissione, con mansioni di segretario, senza voto deliberativo, un impiegato del Provveditorato agli studi.

     La Commissione ha sede presso il Provveditorato agli studi.

 

          Art. 5.

     Sono soggetti alla approvazione della Commissione, di cui al precedente articolo, i seguenti atti:

     a) i contratti di acquisto e di alienazione dei beni immobili;

     b) tutti gli altri contratti, il cui importo ecceda i limiti di spesa indicati nell'art. 5 del regio decreto 10 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

     c) i contratti di locazione per un termine maggiore di nove anni;

     d) gli atti di accettazione o di rifiuto di lasciti o donazioni;

     e) le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio;

     f) le deliberazioni a stare in giudizio;

     g) il bilancio preventivo annuale e le relative variazioni;

     h) il conto consuntivo;

     i) tutte le altre deliberazioni del Consiglio di amministrazione, che implichino impegni di spesa di carattere permanente e variazioni patrimoniali.

 

          Art. 6.

     Ai fini degli adempimenti di cui al precedente articolo, il Patronato dovrà trasmettere alla Commissione, prevista dall'art. 5 della legge 4 marzo 1958, n. 261, gli atti, per i quali sia richiesta l'approvazione, entro quindici giorni dalla data della deliberazione del Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 7.

     L'attività del Patronato è disciplinata da apposito statuto, da emanarsi in conformità dello statuto tipo predisposto dal Ministero della pubblica istruzione. Gli statuti sono di due tipi (A e B), rispettivamente, per Patronati dei Comuni con popolazione superiore o inferiore ai diecimila abitanti.

     Il Patronato può emanare apposito regolamento interno, in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

     Sia lo statuto, sia il regolamento interno sono soggetti alla approvazione del Consiglio scolastico provinciale.

 

Capo II

ORGANI DEL PATRONATO

 

Paragrafo I

PRESIDENTE, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

GIUNTA ESECUTIVA, SEGRETARIO-DIRETTORE

 

          Art. 8.

     Il presidente del Patronato, eletto dal Consiglio di amministrazione nei modi previsti dall'art. 13, ha le seguenti attribuzioni:

     a) rappresenta legalmente il Patronato scolastico in giudizio e nei rapporti con i terzi, e, ove occorra, adotta gli atti conservativi per la tutela dei diritti del Patronato stesso;

     b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni, nonchè di quelle della assemblea dei soci;

     c) vigila sulla regolare tenuta degli inventari, dei registri e delle scritture contabili;

     d) provvede, nelle forme prescritte, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese iscritte in bilancio;

     e) adotta, nei casi di urgenza e salvo ratifica degli organi competenti nella loro prima riunione successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

     In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito da un consigliere, dallo stesso appositamente designato e, in mancanza di designazione, dal consigliere più anziano in età.

 

          Art. 9. [1]

 

          Art. 10. [2]

 

          Art. 11.

     Il Consiglio di amministrazione dura in carica un triennio. Se taluno dei consiglieri viene a mancare, per causa di morte, dimissioni, incompatibilità o per altri motivi di decadenza, il provveditore promuove gli atti per la sostituzione del consigliere mancante con un altro consigliere, il quale durerà in carica sino al compimento del triennio. Per i membri elettivi, si provvede alla sostituzione con il candidato che segue con il maggior numero di voti, e, in mancanza, per elezione.

     Tre mesi prima della scadenza del triennio, il provveditore agli studi promuove gli atti per la rinnovazione del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio uscente rimane in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio.

 

          Art. 12.

     Non possono essere nominati consiglieri coloro che non possono far parte dell'Ente comunale di assistenza.

     Del pari non possono essere nominati consiglieri gli impiegati del Provveditorato agli studi, i componenti del Consiglio scolastico provinciale ed i membri della Commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

     I sindaci dei Comuni e i dipendenti comunali non possono far parte, ancorchè designati da enti o da soci, del Consiglio di amministrazione del Patronato, nè avervi incarichi di qualsiasi natura.

     Coloro che, ai sensi del precedente comma non possono essere nominati componenti del Consiglio, in rappresentanza dell'Ente cui appartengono, non possono far parte del Consiglio medesimo come rappresentanti di altri enti o soci, nè possono avere presso i Patronati incarichi di alcun genere.

     Non possono, infine, far parte del Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico parenti ed affini sino al terzo grado. Nei casi di incompatibilità, è escluso il meno anziano di nomina e, subordinatamente, il più giovane di età.

 

          Art. 13.

     Il Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico, nella prima adunanza, presieduta dal rappresentante della autorità scolastica, elegge, nel proprio seno, ed a maggioranza relativa di voti, il presidente ed i componenti della Giunta esecutiva.

     A parità di voti, prevale il più anziano di età.

     Successivamente, il Consiglio designa la persona da proporre al provveditore agli studi per la nomina a segretario-direttore.

 

          Art. 14.

     Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi e in via straordinaria tutte le volte che lo ritenga opportuno il presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

     Il Consiglio è convocato mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori, da inviarsi ai singoli componenti almeno tre giorni prima della riunione.

 

          Art. 15.

     I consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a due sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal presidente del Consiglio di amministrazione e può essere promossa d'ufficio anche dal provveditore agli studi.

     La relativa comunicazione al provveditore agli studi, al quale spetta di promuovere gli atti per la sostituzione, è fatta dal presidente del Patronato entro sette giorni dalla data di pronuncia della decadenza. Entro lo stesso termine, sono effettuate le comunicazioni relative ai casi di morte o di dimissioni dei componenti il Consiglio.

 

          Art. 16.

     Il Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico delibera:

     1) sullo statuto e sul regolamento interno dell'Ente;

     2) sui contratti di acquisto e di alienazione;

     3) sull'accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni;

     4) sulle locazioni e conduzioni;

     5) su ogni altro argomento che importi trasformazione o diminuzione del patrimonio;

     6) sul bilancio preventivo e relative variazioni e sul conto consuntivo;

     7) sulla convocazione dell'assemblea dei soci e sul relativo ordine del giorno;

     8) sui provvedimenti relativi al servizio di cassa;

     9) sulle autorizzazioni a stare in giudizio;

     10) sul programma annuale di attività da svolgere e sulle graduatorie degli alunni da assistere, riferite ai singoli settori, in cui l'assistenza del Patronato può articolarsi;

     11) sull'ammissione dei soci.

 

          Art. 17.

     Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione si richiedono la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a meno che non si tratti di deliberare sugli argomenti di cui ai punti 1), 2), 3), 5), 6), 7) e 9) del precedente art. 16, nel qual caso si richiede la maggioranza assoluta dei voti del Consiglio.

     In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

 

          Art. 18.

     I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario-direttore e sono firmati dal medesimo e dal presidente.

     La pubblicazione delle deliberazioni, ove sia richiesta, è curata dal segretario-direttore, il quale tiene anche il registro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 19.

     I rappresentanti del Comune, sono designati dal Consiglio comunale tra coloro che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 12.

 

          Art. 20.

     Il rappresentante dell'autorità scolastica è scelto tra il personale ispettivo, direttivo ed insegnante, che non presti servizio presso il Provveditorato agli studi o presso il Patronato.

 

          Art. 21.

     Il rappresentante dell'autorità ecclesiastica è scelto, preferibilmente, fra i sacerdoti che risiedono nel Comune sede del Patronato.

 

          Art. 22.

     Il rappresentante dell'autorità sanitaria è designato dal Consiglio comunale.

     Nei Comuni consorziati che dispongono di un unico medico condotto, questi può far parte di ognuno dei Patronati funzionanti nei Comuni predetti.

 

          Art. 23.

     Le votazioni per la designazione dei rappresentanti degli insegnanti elementari sono indette dal provveditore agli studi, con preavviso di almeno trenta giorni, mediante circolare alle Direzioni didattiche, le quali provvedono a darne tempestiva comunicazione agli insegnanti di ruolo che prestino comunque servizio nel Comune sede del Patronato.

     Le votazioni possono avvenire su liste o su una sola lista, presentate da almeno un decimo degli elettori. Nei Comuni con oltre 2000 posti in organico sono sufficienti 200 presentatori.

     Le liste sono costituite da un numero di candidati non inferiore a quello dei posti da coprire e non superiore al doppio dei posti stessi. Un candidato non può essere presentato in più liste.

     Le liste, corredate della firma per accettazione di ciascun candidato, sono depositate presso un ufficio delegato dal provveditore, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la votazione.

     Nel caso di più liste, queste sono riportate in una sola scheda, da servire per le votazioni. Nel caso di lista unica, la scheda riporterà la medesima.

     Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti candidati, quanti sono i rappresentanti da eleggere, scegliendoli tra una stessa lista oppure fra più liste.

     Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il più anziano di età.

 

          Art. 24.

     Le votazioni hanno luogo, nel giorno stabilito, presso ogni sede di direzione didattica e, per i Comuni sprovvisti di direzione didattica, nella scuola all'uopo designato dai direttori didattici.

     La riunione degli elettori è presieduta dal direttore didattico o dall'insegnante da esso designato.

     Il presidente invita gli elettori ad indicare due scrutatori e, appena costituito il seggio, ha inizio la votazione che deve concludersi entro le ore 16 dello stesso giorno. I componenti del seggio votano prima della chiusura.

     Appena chiusa la votazione, si iniziano le operazioni di scrutinio, terminate le quali, è redatto il relativo verbale che è trasmesso al provveditore agli studi.

     Il provveditore dispone il riepilogo dei voti, accerta la regolarità delle elezioni, decide - in via definitiva - su eventuali reclami, per la cui presentazione al provveditore medesimo è prescritto il termine di cinque giorni dalla data delle votazioni, e quindi dà luogo alla proclamazione degli eletti.

 

          Art. 25.

     I rappresentanti dei genitori degli alunni sono scelti dal provveditore agli studi, in base ad apposito elenco compilato dai direttori didattici e dai capi di Istituto.

     L'elenco deve comprendere non meno di tre genitori di alunni, scelti possibilmente tra i capi di famiglia numerosa.

 

          Art. 26.

     I rappresentanti dei soci sono nominati in ragione di uno ogni cento soci o frazione di cento superiore a cinquanta per ciascuna delle tre categorie previste dagli statuti tipo ("A" e "B") dei Patronati scolastici.

     Ciascuna categoria non può avere più di due rappresentanti.

     Se nessuna delle tre categorie raggiunga il numero di cento soci e qualora - nel complesso - tutte e tre le categorie raggiungano o superino il numero di cento soci o centocinquanta soci (a seconda che si tratti di Comuni con popolazione inferiore o superiore a diecimila abitanti), è eletto un solo rappresentante per tutte e tre le categorie.

     Nei Comuni, con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, il numero dei rappresentanti dei soci non può, in ogni caso, essere superiore a tre.

 

          Art. 27.

     I rappresentanti, di cui all'articolo precedente, sono designati dall'assemblea dei soci.

 

          Art. 28.

     La designazione del rappresentante, direttore o insegnante delle scuole per il completamento dell'obbligo, ha luogo in base a votazioni fra il personale direttivo ed insegnante delle anzidette scuole statali, funzionanti nel Comune.

     Le votazioni per la designazione del rappresentante di cui al comma precedente sono indette, su invito del provveditore agli studi, dal direttore di scuola per il completamento dell'obbligo, più anziano di ruolo.

     Saranno seguite nelle votazioni, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 23 e 24.

 

          Art. 29.

     La scelta del rappresentante di scuola materna - nel caso in cui l'assistenza, a termini dell'art. 1, secondo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 261, sia estesa anche agli alunni di detta scuola - è fatta dal provveditore agli studi.

 

          Art. 30.

     La Giunta esecutiva del Patronato scolastico con statuto "A" consta di cinque membri, due di diritto e tre elettivi. Questi ultimi sono scelti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno. I membri di diritto sono il presidente del Consiglio di amministrazione, che presiede la Giunta esecutiva, e il segretario-direttore.

     La Giunta è convocata dal presidente, mediante avviso da inviarsi ai singoli componenti almeno tre giorni prima della riunione.

     L'avviso dovrà contenere gli argomenti da trattare nella seduta.

 

          Art. 31.

     La Giunta esecutiva del Patronato scolastico con statuto "B" consta di quattro membri, due di diritto e due elettivi. Questi ultimi sono scelti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno. I membri di diritto sono il presidente del Consiglio di amministrazione e il segretario-direttore.

     La Giunta è convocata dal presidente, mediante avviso da inviarsi ai singoli componenti almeno due giorni prima della riunione.

     L'avviso dovrà contenere gli argomenti da trattare nella seduta.

 

          Art. 32.

     La Giunta prepara il bilancio preventivo e il consuntivo, sovraintende all'amministrazione del patrimonio, alla contabilità, alla cassa ed in genere a tutto quanto riguarda l'attività del Patronato. Cura l'esercizio delle diverse forme di assistenza e il relativo coordinamento; formula l'ordine del giorno per le adunanze del Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 33.

     Le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

     In caso di parità di voti, nelle deliberazioni palesi, prevale il voto del presidente.

 

          Art. 34.

     Il segretario-direttore, nominato dal provveditore agli studi, su proposta del Consiglio di amministrazione del Patronato, ha la direzione tecnica ed amministrativa del Patronato.

     In particolare:

     1) promuove gli atti per la preparazione del bilancio preventivo e consuntivo;

     2) provvede, sotto la vigilanza del presidente, alla tenuta dei registri e alla conservazione degli atti contabili;

     3) cura la pubblicazione delle deliberazioni, per le quali essa è richiesta;

     4) tiene il registro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, della Giunta esecutiva e dell'Assemblea dei soci;

     5) cura la corrispondenza e la tenuta dell'archivio.

 

Paragrafo II

ASSEMBLEA DEI SOCI

 

          Art. 35.

     L'assemblea dei soci è convocata in sessione ordinaria due volte all'anno: entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'esame del conto consuntivo dell'esercizio precedente e nel mese di maggio per discutere la relazione del Consiglio di amministrazione ed esprimere il proprio parere sul bilancio preventivo da sottoporre alla Commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

     In sessione straordinaria, l'assemblea dei soci si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio di amministrazione o ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci.

 

          Art. 36.

     Le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea dei soci sono fatte dal presidente del Consiglio di amministrazione in seguito a deliberazione del Consiglio stesso, mediante avvisi individuali contenenti l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello destinato alla riunione.

     L'avviso di convocazione è affisso nell'albo del Patronato quindici giorni prima della data di convocazione, con l'ordine del giorno della seduta.

     Negli avvisi è indicata la data della eventuale seconda convocazione.

     Per la validità delle riunioni dell'assemblea dei soci, in prima convocazione si richiede la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, la riunione è valida, qualunque sia il numero degli intervenuti.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei soci intervenuti.

 

          Art. 37.

     L'assemblea elegge nel proprio seno un presidente e un segretario, ai quali sono aggiunti, in caso di votazione, come scrutatori, uno o più soci parimenti scelti dall'assemblea.

 

          Art. 38.

     L'elenco dei soci e gli atti dell'assemblea sono custoditi nell'Ufficio di segreteria del Patronato sotto la responsabilità del segretario-direttore.

 

          Art. 39.

     Sono eletti, in rappresentanza dei soci, nel Consiglio di amministrazione, a termini dell'art. 26 del presente regolamento, coloro che, in sede di votazione, abbiano riportato il maggior numero di voti.

     In caso di parità di voti, è eletto il più anziano in età.

 

Capo III

ECONOMATO SCOLASTICO

 

          Art. 40.

     Il Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico può deliberare la istituzione dell'Economato presso le sezioni frazionali, di cui all'art. 2 del presente regolamento, quando sussistano le condizioni previste dall'art. 10 della legge 4 marzo 1958, n. 261. La deliberazione è approvata dal provveditore agli studi, previo parere della Camera di Commercio, industria e agricoltura.

 

Titolo II

CONSORZI PROVINCIALI DEI PATRONATI SCOLASTICI

 

Capo I

NORME GENERALI

 

          Art. 41.

     Il Consorzio provinciale dei Patronati scolastici, previsto dall'art. 12 della legge 4 marzo 1958, n. 261, ha sede nel capoluogo; è sottoposto alla vigilanza del provveditore agli studi ed al controllo della Commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

     Il Consorzio può destinare parte delle proprie entrate ad erogazioni in favore dei Patronati scolastici che ne abbiano particolare bisogno.

 

          Art. 42.

     Sono soggetti alla approvazione della Commissione tutti gli atti per i quali, a termini dell'art. 5 del presente regolamento, è prescritto per i Patronati scolastici l'approvazione della Commissione medesima.

 

          Art. 43.

     Ai fini di cui all'articolo precedente, il Consorzio deve trasmettere alla Commissione gli atti per i quali sia richiesta l'approvazione, entro quindici giorni dalla deliberazione dell'assemblea.

 

          Art. 44.

     L'attività del Consorzio è disciplinata da apposito statuto, da emanarsi in conformità dello statuto tipo approvato dal Ministero della pubblica istruzione a termini dell'art. 12 della legge 4 marzo 1958, n. 261.

     Il Consorzio può, ove ne ravvisi l'opportunità, emanare apposito regolamento interno in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

     Sia lo statuto, sia il regolamento interno sono soggetti all'approvazione del Consiglio scolastico provinciale.

 

Capo II

ORGANI DEL CONSORZIO PRESIDENTE, CONSIGLIO DI PRESIDENZA E ASSEMBLEA

 

          Art. 45.

     Il presidente del Consorzio, eletto dall'assemblea nei modi previsti dall'art. 51:

     a) rappresenta legalmente il Consorzio in giudizio e nei rapporti con i terzi e adotta, ove occorra, gli atti conservativi per la tutela dei diritti del Consorzio stesso;

     b) convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio di presidenza curando l'esecuzione delle relative deliberazioni;

     c) vigila sulla regolare tenuta degli inventari, dei registri e delle scritture contabili;

     d) provvede, nelle forme prescritte, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese iscritte in bilancio;

     e) adotta, nei casi di urgenza, e salvo ratifica da parte dei competenti organi nella loro prima riunione successiva, i provvedimenti di competenza, rispettivamente, dell'assemblea e del Consiglio di presidenza.

     In caso di assenza o di impedimento, è sostituito da un consigliere dallo stesso designato, e, in mancanza della designazione, dal consigliere più anziano di età.

 

          Art. 46.

     Il Consiglio di presidenza, da nominarsi con decreto del provveditore agli studi, consta di membri elettivi e di diritto.

     I membri elettivi, in numero da cinque a sette, compreso il presidente del Consorzio, sono scelti dall'assemblea tra i propri componenti.

     Sono membri di diritto:

     a) un rappresentante del provveditore agli studi;

     b) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

     c) il medico provinciale;

     d) il direttore dell'Ufficio provinciale della Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (U.P.A.I.).

     Al Consiglio sono aggregati, con funzioni consultive, un rappresentante della Federazione provinciale dell'Opera nazionale maternità e infanzia (O.N.M.I.), dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (E.N.P.M.F.), della Croce rossa italiana (C.R.I.), ed eventualmente, previa deliberazione del Consiglio di presidenza, esperti di assistenza scolastica, in numero non superiore a tre.

     Il Consiglio dura in carica un triennio.

 

          Art. 47.

     Il Consiglio di presidenza cura a che l'attività del Consorzio si svolga sempre secondo le deliberazioni dell'assemblea; prepara il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; sovraintende alla amministrazione del patrimonio e alla contabilità; attua il programma annuale delle attività assistenziali del Consorzio; delibera sulle locazioni e conduzioni; sui provvedimenti relativi al servizio di riscossione di tesoreria, sulla convocazione ordinaria e straordinaria dell'assemblea, formulandone l'ordine del giorno.

 

          Art. 48.

     Il Consiglio si riunisce di regola ogni mese. Esso si riunisce altresì tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre membri del Consiglio aventi voto deliberativo.

     Il Consiglio è convocato, mediante avviso ai singoli componenti, almeno cinque giorni prima della data di riunione.

     L'avviso dovrà indicare gli argomenti all'ordine del giorno.

     Le deliberazioni del Consiglio di presidenza sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

     In caso di parità di voti, nelle deliberazioni palesi, prevale il voto del presidente.

 

          Art. 49.

     Ove ricorrano gravi motivi, il provveditore agli studi, su conforme parere del Consiglio scolastico provinciale, provvede con proprio decreto, da notificarsi al Ministero della pubblica istruzione, allo scioglimento del Consiglio di presidenza e alla nomina di un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

 

          Art. 50.

     L'assemblea è composta dei presidenti dei Patronati scolastici della provincia o dei loro rappresentanti.

     L'assemblea si riunisce, in sessione ordinaria, due volte l'anno, per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo; in sessione straordinaria quando lo ritenga necessario il Consiglio di presidenza o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti l'assemblea stessa.

     L'assemblea è convocata dal presidente del Consorzio mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori, da inviarsi ai singoli componenti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

 

          Art. 51.

     L'Assemblea, nella sua prima adunanza, presieduta dal componente più anziano di età, elegge, nel proprio seno, ed a maggioranza assoluta di voti, il presidente ed il Consiglio di presidenza.

     A parità di voti, è eletto il più anziano di età.

 

          Art. 52.

     Spetta all'assemblea di deliberare:

     1) sullo statuto del Consorzio, nonchè sull'eventuale regolamento interno;

     2) sul bilancio preventivo e relative variazioni, nonchè sul conto consuntivo;

     3) sui contratti di acquisto e di alienazione;

     4) sulla accettazione o rifiuto di lasciti e donazioni;

     5) su ogni altra materia che importi trasformazione o diminuzione di patrimonio;

     6) sulla autorizzazione a stare in giudizio;

     7) sul programma annuale di attività da svolgere;

     8) su ogni altro argomento che il Consiglio di presidenza ritenga di sottoporre al suo esame.

 

          Art. 53.

     Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a meno che si tratti di deliberare sugli argomenti di cui ai numeri da 1) a 5) dell'art. 52, nel qual caso è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dell'assemblea.

 

          Art. 54.

     Il Consorzio può avvalersi dell'opera di un segretario, scelto, di regola, fra gli insegnanti elementari di ruolo ordinario, particolarmente qualificati nel campo della assistenza scolastica, e nominato dal provveditore agli studi, su proposta del Consiglio di presidenza.

     Il segretario partecipa, senza diritto a voto, alle sedute dell'assemblea e del Consiglio di presidenza.

 

          Art. 55.

     I processi verbali delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di presidenza sono redatti dal segretario di cui al precedente articolo e firmati dal presidente del Consorzio.

     La pubblicazione delle deliberazioni, ove sia richiesta, è curata dal segretario, il quale conserva anche i registri delle deliberazioni.

     Qualora il segretario non sia stato nominato, la redazione dei processi verbali è eseguita dalla persona all'uopo incaricata in ogni singola riunione e la pubblicazione delle deliberazioni e la conservazione dei registri è curata dal presidente o da un consigliere delegato.

 

          Art. 56.

     Il Consorzio può avvalersi, per il suo funzionamento, oltre che del personale insegnante comandato, ai sensi dell'art. 11 della legge 4 marzo 1958, n. 261, del personale del Patronato scolastico del comune, capoluogo di Provincia.

 

Titolo III

GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEI PATRONATI

SCOLASTICI E DEI CONSORZI PROVINCIALI DEI PATRONATI SCOLASTICI

 

Capo I

ESERCIZIO FINANZIARIO - SCRITTURE CONTABILI

 

          Art. 57.

     L'esercizio finanziario dei Consorzi provinciali e dei Patronati scolastici ha inizio col primo ottobre e si chiude il 30 settembre dell'anno successivo.

 

          Art. 58.

     Atti fondamentali dell'Amministrazione dei Consorzi e dei Patronati sono:

     il bilancio preventivo;

     il conto consuntivo.

     Le scritture d'obbligo sono:

     il libro cassa;

     il partitario;

     l'inventario dei beni mobili;

     lo schedario dei viveri;

     lo schedario del materiale di assistenza.

 

Capo II

BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

 

          Art. 59.

     Il bilancio preventivo del Consorzio e quello del Patronato sono predisposti, rispettivamente, dal Consiglio di presidenza e dalla Giunta esecutiva, in conformità dell'allegato modello A.

     I bilanci, corredati della delibera di approvazione da parte dei competenti organi e della relazione illustrativa del presidente, sono trasmessi, in duplice esemplare, al provveditore agli studi, entro il 15 giugno di ogni anno, per l'approvazione della Commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

 

          Art. 60.

     Le entrate e le spese che si iscrivono nel bilancio di previsione del Consorzio o del Patronato sono quelle di cui si verifica nell'esercizio, rispettivamente, il diritto alla riscossione o l'obbligo del pagamento.

     Tanto le entrate quanto le spese sono iscritte in bilancio in distinti capitoli e sono classificate nei seguenti titoli:

     I) entrate e spese effettive, distinte in ordinarie e straordinarie;

     II) entrate e spese per movimento di capitali;

     III) entrate e spese per partite di giro.

     Al bilancio di previsione è imputato il presunto avanzo o disavanzo risultanti alla fine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

     Nel preventivo debbono essere anche riportate per i singoli capitoli, a scopo di raffronto, le previsioni relative all'esercizio precedente.

 

          Art. 61.

     Ogni variazione al preventivo, compresi gli storni di fondi da capitolo a capitolo, deve essere deliberata dalla assemblea per il Consorzio e dal Consiglio di amministrazione per i Patronati, e riportare l'approvazione della Commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

 

          Art. 62.

     Il conto consuntivo dimostra i risultati della gestione del bilancio, per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli e capitoli, secondo la classificazione del bilancio di previsione, indicando le entrate dell'esercizio accertate, riscosse o non riscosse.

     Le somme accertate sono messe a raffronto con quelle previste per rilevarne le eventuali differenze in più o in meno.

     Il conto consuntivo dimostra altresì i risultati della gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori.

 

          Art. 63.

     Il conto consuntivo è predisposto, per il Consorzio, dal Consiglio di presidenza, e, per il Patronato dalla Giunta esecutiva, in conformità dell'allegato modello B.

     Al conto consuntivo devono essere uniti i prospetti relativi alla dimostrazione del risultato economico della gestione ed allo stato dei capitali al termine dell'esercizio, redatti rispettivamente in conformità degli allegati modello C e D, nonchè l'elenco dei residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio.

     Formano inoltre parte integrante del conto consuntivo, la relazione del presidente del Consorzio o del Patronato sulla attività svolta, sui risultati conseguiti dall'Ente e sull'andamento della gestione nonchè la delibera con la quale il conto è stato approvato dall'assemblea, per il Consorzio, e dal Consiglio di amministrazione, per il Patronato.

 

          Art. 64.

     Copia del conto consuntivo dei Consorzi e dei Patronati, unitamente ai relativi allegati, alla documentazione delle entrate e delle spese dell'esercizio e all'estratto del conto corrente postale o di quello dell'istituto cassiere, è trasmessa in duplice esemplare al provveditore agli studi, entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'approvazione da parte della Commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

 

Capo III

SCRITTURE D'OBBLIGO E SERVIZIO DI CASSA

 

          Art. 65.

     Tutti i movimenti di denaro devono essere registrati cronologicamente ed in maniera regolare sull'apposito libro di cassa, preventivamente numerato e vistato dal presidente in ogni pagina.

     Un consigliere appositamente incaricato dal Consiglio di presidenza per il Consorzio e dalla Giunta, per il Patronato, provvede, alla fine di ogni mese, al controllo delle risultanze del registro con il saldo del conto corrente postale o con la effettiva consistenza di cassa esistente presso l'istituto cassiere.

     Del controllo effettuato è fatta sul libro di cassa apposita annotazione sottoscritta dalla persona incaricata e vistata dal presidente.

 

          Art. 66.

     Per i crediti ed i debiti è tenuto apposito partitario nel quale sono messi in evidenza i singoli rapporti intercorrenti tra il Consorzio od il Patronato e gli enti, le istituzioni ed i privati, ivi compresi i rapporti riguardanti le sezioni frazionali ed i consegnatari.

 

          Art. 67.

     Il servizio di cassa dei Patronati scolastici e dei Consorzi provinciali è disimpegnato a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

     Eccezionalmente, può essere affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico o ad una Banca di interesse nazionale, ovvero ad una Cassa di risparmio, mediante apposita convenzione da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

 

          Art. 68.

     Gli assegni postali ed i postagiro sono firmati congiuntamente dal presidente del Consorzio o del Patronato, ovvero da un consigliere all'uopo delegato, e dal segretario, o da chi lo sostituisce.

     Per i Consorzi che non dispongono del segretario, gli assegni ed i postagiro sono firmati soltanto dal presidente o dal consigliere all'uopo delegato.

 

          Art. 69.

     Il movimento di entrata e di uscita, qualora il servizio di cassa sia affidato ad un istituto di credito, ha luogo mediante ordini di incasso e di pagamento, firmati dalle persone di cui al precedente articolo.

     Gli ordini di incasso e di pagamento sono progressivamente numerati e registrati nel libro cassa.

     Le somme eventualmente incassate in contanti dal Consorzio o dal Patronato debbono essere immediatamente versate sul conto corrente postale o bancario.

 

          Art. 70.

     Alle forniture, i lavori o provviste di ogni genere i Consorzi ed i Patronati provvedono di norma mediante licitazione privata o, nei casi previsti dall'art. 41 del regolamento sulla amministrazione del patrimonio o sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, mediante trattativa privata.

     Quando ricorrano speciali circostanze, i Consorzi e i Patronati possono eseguire spese in economia, in base ad autorizzazione della Commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento, purchè il loro importo non superi il limite di somma stabilito, per il parere del Consiglio di Stato, dall'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

 

          Art. 71.

     La Giunta esecutiva ed il Consiglio di presidenza, con motivata deliberazione, possono autorizzare la costituzione di un fondo per le piccole spese, da tenersi rispettivamente dal segretario-direttore del Patronato e dal segretario del Consorzio, ove sia stato nominato, ovvero da persona all'uopo incaricata dal Consiglio di presidenza.

     La reintegrazione del fondo ha luogo previo rendiconto delle somme spese.

 

          Art. 72.

     Le fatture debbono essere rilasciate in doppio originale e, quando ciò non sia possibile, ne è fatto di ufficio un secondo.

     A saldo avvenuto, l'originale è allegato all'ordine o alla bolletta di pagamento e farà parte della documentazione da unire al bilancio consuntivo. La copia deve essere conservata agli atti.

 

          Art. 73.

     Quando il pagamento di una fattura sia fatto in contanti, la fattura stessa deve essere regolarmente quietanzata dal fornitore.

 

          Art. 74.

     Tutte le fatture, prima del loro pagamento, devono essere vistate dal presidente che ne autorizza così il saldo.

 

          Art. 75.

     Ogni Consorzio o Patronato deve tenere un registro inventario in cui siano elencati tutti i beni mobili di proprietà, ovunque siano essi dislocati.

     Tale registro, numerato e vistato dal presidente in ogni pagina, è suddiviso per voci in modo da consentire la ricognizione del materiale, che è da farsi periodicamente e, comunque, almeno una volta all'anno.

     Di mano in mano che siano fatti nuovi acquisti, il nuovo materiale deve essere preso in carico.

 

          Art. 76.

     Si provvede allo scarico, quando occorra porre fuori uso materiale deteriorato o comunque non più utilizzabile.

     Le operazioni di carico e scarico hanno luogo a mezzo di appositi buoni.

     Il Consiglio di presidenza, per il Consorzio, o la Giunta esecutiva, per il Patronato, accertano se sussistano estremi di responsabilità nei confronti dei consegnatari del materiale che sia andato deteriorato o smarrito.

 

          Art. 77.

     Nell'inventario, oltre che la quantità, deve essere indicato anche il valore del materiale.

     In caso di materiale proveniente da donazioni, il valore da attribuire è quello corrente di mercato.

 

          Art. 78.

     Gli oggetti di consumo non devono essere inventariati.

     Per seguirne il movimento, i Consorzi ed i Patronati hanno apposito registro di carico e scarico.

 

          Art. 79.

     I consegnatari dei viveri e del materiale di assistenza (libri, cancelleria, indumenti, medicinali, ecc.) devono tenere per ogni singolo oggetto apposita scheda, aggiornata, nella quale sono sistematicamente annotati i movimenti di carico e scarico.

     I singoli movimenti avvengono mediante buoni di carico e scarico, a firma del segretario-direttore, da staccarsi da apposito bollettario a madre e figlia.

 

          Art. 80.

     La distribuzione del materiale, di cui al precedente articolo, deve, di norma, essere fatta dall'insegnante degli alunni da assistere.

     All'atto della consegna del materiale, l'insegnante ne rilascia ricevuta al Patronato.

     Qualora si renda necessaria la consegna di materiale direttamente ai singoli alunni, il Patronato ha cura di prenderne nota in apposito registro e si fa rilasciare regolare ricevuta da uno dei genitori dell'alunno stesso o da chi legalmente lo rappresenta.

 

          Art. 81.

     Le sezioni frazionali del Patronato debbono tenere regolare contabilità, le cui risultanze sono riportate nel bilancio del Patronato, nei confronti del quale sono direttamente responsabili.

 

Titolo IV

COMITATO CENTRALE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA

 

          Art. 82.

     Il Comitato centrale per l'assistenza scolastica previsto dall'art. 17 della legge 4 marzo 1958, n. 261, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, è presieduto dal Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ed è composto come segue:

     1) il direttore generale per l'istruzione elementare;

     2) il direttore generale preposto ai servizi per le scuole del completamento dell'obbligo;

     3) il rappresentante dei Patronati scolastici in seno al Consiglio superiore della pubblica istruzione;

     4) un rappresentante del Ministero dell'interno;

     5) un rappresentante del Ministero della sanità;

     6) un rappresentante dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali;

     7) un rappresentante dell'Opera nazionale maternità ed infanzia;

     8) un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;

     9) un rappresentante della Croce rossa italiana;

     10) un funzionario dei servizi per le scuole del completamento dell'obbligo con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

     11) un ispettore centrale per l'istruzione elementare;

     12) un provveditore agli studi;

     13) un rappresentante dei Patronati scolastici dei Comuni capoluoghi di Provincia;

     14) un rappresentante dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici;

     15) un rappresentante dei Patronati scolastici con statuto "A";

     16) un rappresentante dei Patronati scolastici con statuto "B";

     17) 18) e 19) tre persone particolarmente esperte nel settore dell'assistenza scolastica.

     Il Comitato adotta le sue deliberazioni a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

     Esercita le mansioni di segretario, un funzionario della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2 classe.

 

          Art. 83.

     I componenti del Comitato di cui ai numeri 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), nonchè il segretario, sono scelti dal Ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 84.

     I componenti del Comitato restano in carica per un triennio e la loro nomina è rinnovabile. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 85.

     I provveditori agli studi devono predisporre quanto occorra per il passaggio dalla attuale organizzazione dei Patronati scolastici e dei Consorzi provinciali a quella prevista dalla legge 4 marzo 1958, n. 261.

 

          Art. 86.

     Entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, i provveditori agli studi promuoveranno gli atti per la costituzione dei nuovi Consigli di amministrazione dei Patronati scolastici, a termini della legge 4 marzo 1958, n. 261.

 

          Art. 87.

     I provveditori agli studi, entro il termine di trenta giorni dalla costituzione dei nuovi Consigli di amministrazione dei Patronati scolastici della Provincia, provvederanno, mediante avviso individuale da inviare ai singoli presidenti dei Patronati, a convocare l'assemblea del Consorzio, alla quale spetta, ai sensi dell'art. 51 del presente regolamento, la elezione del presidente del Consorzio e dei membri del Consiglio di presidenza.

 

 

Modelli

     (Omissis).


[1] Articolo abrogato dal D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1706.

[2] Articolo abrogato dal D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1706.