Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.8 ordinamento istituzionale |
Data: | 06/06/2003 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine previsto all'articolo 8, comma 1 della legge regionale 2 agosto 2002 n. 16, entro cui effettuare le nomine negli organi degli enti regionali per i quali è in corso il riordino [...] |
Art. 2. 1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione |
§ 1.8.21 - L.R. 6 giugno 2003, n. 24.
Ulteriore proroga di termine previsto dall'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002 n. 16, recante: “Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale”.
(B.U. 16 giugno 2003, n. 13).
1. Il termine previsto all'articolo 8, comma 1 della
2. È fatto obbligo di nominare Commissari degli Enti, di cui alla presente legge, in via prioritaria, Dirigenti di Amministrazioni Pubbliche, anche in quiescenza, salvo motivata diversa scelta.
3. Le nomine di cui al comma precedente sono comunicate al Consiglio regionale che, nella prima seduta utile, procede alla relativa ratifica.
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.