Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.8 ordinamento istituzionale |
Data: | 24/02/2003 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale n. 44/2002). |
Art. 2. (Proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale n. 22/2002). |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. |
§ 1.8.20 - L.R. 24 febbraio 2003, n. 9.
Proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 2002 n. 44, ad oggetto: «Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002 n. 3, concernente: “Commissione per l'autoriforma del Molise” ed alla legge regionale 8 novembre 2002 n. 37, concernente: “Proroga del termine di cui all'art. 8, comma 1 della legge regionale 2 agosto 2002 n. 16 ad oggetto: “Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale”” e proroga del termine, di cui all’art. 2, comma 1 della legge regionale 27 settembre 2002 n. 22, ad oggetto: “Modifica dell'art. 2, comma 7 ed integrazione dell'art. 8 della legge regionale 2 agosto 2002 n. 16, concernente: “Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale””».
(B.U. 26 febbraio 2003, n. 4).
Art. 1. (Proroga del termine di cui all'art. 2 della
1. L'art. 2 della
“Art. 2.
1. Il termine di novanta giorni, previsto dall'articolo 8 della
Art. 2. (Proroga del termine di cui all'art. 2 della
1. L'art. 2, comma 1 della
“Art. 2.
1. Per le nomine riguardanti gli enti, le cui proposte legislative di riordino risultino essere state presentate alla data del 31 agosto 2002, il termine di cui all'art. 8, comma 1 della
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.