§ 1.5.10 - L.R. 24 giugno 2011, n. 10.
Modifiche alla legge regionale 22 maggio 1973, n. 7.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 competenze degli organismi regionali
Data:24/06/2011
Numero:10


Sommario
Art. 1. 1. All'articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1973, n. 7, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:


§ 1.5.10 - L.R. 24 giugno 2011, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 22 maggio 1973, n. 7.

(B.U. 1 luglio 2011, n. 18)

 

Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1973, n. 7, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Alle conferenze di servizi volte alla valutazione di interventi che, ai sensi della vigente normativa, comportano varianti agli strumenti urbanistici la Regione partecipa attraverso un rappresentante unico, individuato dalla Giunta regionale, la cui manifestazione di volontà espressa in sede di conferenza di servizi tiene luogo degli atti dell'Amministrazione. In mancanza di individuazione da parte della Giunta regionale, il rappresentante unico è il Direttore generale. Il Direttore generale può delegare un dirigente, o, se necessario, un funzionario assegnato alla struttura regionale competente. L'amministrazione indicente la conferenza di servizi, non oltre trenta giorni antecedenti la data fissata per la prima riunione, trasmette la documentazione necessaria per l'istruttoria al rappresentante unico ed a ciascuna struttura regionale competente al rilascio di pareri, nulla-osta o assensi comunque denominati nell'ambito del procedimento di variante urbanistica. Il rappresentante unico acquisisce assensi, autorizzazioni, nulla-osta e pareri comunque denominati di competenza di strutture regionali, che li rilasciano nel termine di quindici giorni dalla ricezione della relativa documentazione o delle necessarie integrazioni. Ove lo ritenga necessario per la valutazione contestuale dei vari interessi coinvolti, il rappresentante unico convoca una conferenza interna di servizi alla quale i rappresentanti delle strutture regionali interessate sono tenuti a intervenire. Al termine dei lavori della conferenza interna di servizi il rappresentante unico regionale redige il verbale di conclusione del procedimento interno che costituisce la posizione della Regione in seno alla conferenza di servizi."