§ 1.5.3 - Legge Regionale 22 maggio 1973, n. 7.
Norme provvisorie per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione Molise con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 competenze degli organismi regionali
Data:22/05/1973
Numero:7


Sommario
Art. 1.      L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione Molise con i decreti del Presidente della Repubblica nn. 1-2-3-4-5 e 6 del 14 gennaio 1972 e nn. 7-8-9-10 e 11 del 15 gennaio 1972 e [...]
Art. 2.      In relazione alle funzioni di cui al precedente articolo ed alle attribuzioni previste dagli artt. 6-34-49 e 55 dello Statuto, spetta, tra l'altro, al Consiglio Regionale:
Art. 3.      Il Presidente della Regione:
Art. 4.      Le funzioni amministrative di cui all'art. 1, non attribuite ad altri regionali, sono esercitate dalla Giunta Regionale.
Art. 5.      Gli Uffici periferici dello Stato trasferiti alla Regione e gli organismi collegiali operanti presso di essi sono organi periferici dell'amministrazione regionale.
Art. 6.      Fino all'emanazione della normativa per l'adeguamento della legislazione statale alla autonomia regionale, è assicurato il funzionamento degli organismi collegiali, costituiti presso gli uffici [...]
Art. 7.      Avverso gli atti degli organi periferici della Regione, degli Enti, aziende o consorzi trasferiti alla dipendenza della Regione, degli organismi collegiali comunque operanti nell'ambito delle [...]
Art. 8.      Le funzioni di cui all'art. 1, già di competenza di organi centrali e periferici dello Stato, i cui uffici non sono trasferiti alla Regione, e le cui competenze non siano state attribuite dalla [...]
Art. 9.      La Regione Molise, nei limiti delle funzioni trasferite, si sostituisce agli organi centrali e periferici dello Stato o agli Enti ed aziende da essi dipendenti nei consorzi di cui essi facevano [...]
Art. 10.      Sono fatte salve, in quanto applicabili ed in quanto compatibili con la presente legge, fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di riordinamento delle funzioni, le norme sostanziali e [...]
Art. 11.      Fino a quando la Regione non provveda ad una diversa disciplina della materia, gli enti provinciali per il turismo continueranno ad esercitare le funzioni loro decentrate dal D.P.R. 28 giugno [...]
Art. 12.      I controlli sugli atti e sugli organi degli enti trasferiti alle dipendenze della Regione sono esercitati, secondo la rispettiva competenza, dal Consiglio e dalla Giunta, con l'osservanza delle [...]
Art. 13.      Il controllo sugli atti degli enti sottoposti alla sola vigilanza e tutela della Regione è esercitato dall'organo regionale di controllo e sue sezioni con la osservanza delle leggi statali e [...]
Art. 14.      La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 38 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale [...]


§ 1.5.3 - Legge Regionale 22 maggio 1973, n. 7.

Norme provvisorie per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione Molise con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, e con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.

(B.U. n. 14 del 28 maggio 1973).

 

Art. 1.

     L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione Molise con i decreti del Presidente della Repubblica nn. 1-2-3-4-5 e 6 del 14 gennaio 1972 e nn. 7-8-9-10 e 11 del 15 gennaio 1972 e di quelle comunque ad essa spettanti ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione è provvisoriamente disciplinato dalla presente legge.

 

     Art. 2.

     In relazione alle funzioni di cui al precedente articolo ed alle attribuzioni previste dagli artt. 6-34-49 e 55 dello Statuto, spetta, tra l'altro, al Consiglio Regionale:

     a) - determinare gli indirizzi politici ed amministrativi;

     b) - emanare gli atti amministrativi che determinano criteri generali di intervento e prescrizioni di massima;

     c) - approvare i piani e i programmi di intervento settoriale e di valorizzazione e deliberare sulla assegnazione e sulla ripartizione dei relativi finanziamenti;

     d) - approvare i piani regolatori generali e le relative varianti, nonché i piani intercomunali;

     e) - esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo su Enti, Aziende e Consorzi dipendenti o comunque sottoposti alla vigilanza e tutela della Regione, di regola mediante l'approvazione dei loro atti fondamentali, la designazione dei rappresentanti negli organi di Amministrazione ordinaria e la nomina degli Organi di Amministrazione straordinaria, l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e dei loro programmi generali di attività, dei regolamenti organici di amministrazione e di contabilità, nonché delle convenzioni con Enti per l'assunzione di attività;

     f) - effettuare le designazioni spettanti alla Regione presso Enti, Consorzi, Commissioni, Comitati ed Organismi vari, quando disposizioni non ne attribuiscono la competenza ad altri organi;

     g) - provvedere alla costituzione o allo scioglimento di Enti, Aziende, Consorzi obbligatori in relazione alle materie di cui all'art. 1.

 

     Art. 3.

     Il Presidente della Regione:

     a) - esercita le funzioni di rappresentanza istituzionale della Regione;

     b) - emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni della Giunta e, allorché si tratti di atti dovuti, del Consiglio;

     c) - conferisce le nomine sulla base delle designazioni degli Organi competenti;

     d) - provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni e su conforme determinazione degli Organi competenti, alla costituzione ed allo scioglimento di Commissioni e comitati alle dipendenze dell'amministrazione regionale o comunque operanti nell'ambito delle materie di competenza regionale;

     e) - dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alle Regioni secondo i criteri di cui all'art. 30 dello Statuto;

     f) - cura l'esecuzione delle leggi e provvedimenti amministrativi della Regione.

 

     Art. 4.

     Le funzioni amministrative di cui all'art. 1, non attribuite ad altri regionali, sono esercitate dalla Giunta Regionale.

     E' di competenza della Giunta di approvare, d'intesa con la competente commissione consiliare, i regolamenti edilizi, i programmi di fabbricazione, nonché le relative modifiche.

     La Giunta Regionale provvede alla designazione delle amministrazioni straordinarie degli enti, aziende e consorzi di cui alla lettera d) del precedente art. 2, per un periodo non superiore a 90 giorni, dandone immediata comunicazione al Consiglio per la ratifica.

     Restano ferme le competenze della Giunta previste da specifiche disposizioni di legge.

     L'approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, trasmessi prima dell'approvazione della legge regionale di riordino, interviene entro il tempo perentorio di 180 giorni dalla data del loro deposito, con il corredo della documentazione prescritta, da parte dell'ente che li ha adottati. L'amministrazione ricevente ha l'obbligo di asseverare, all'atto del deposito, la regolarità formale degli atti, in base ai requisiti prescritti dalle norme vigenti. Il termine può essere interrotto una sola volta per eventuale e motivata richiesta di integrazione documentale. Ciò vale anche per accertati errori formali [1].

     [L'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici per opere pubbliche anche ai sensi della legge n. 1/1978 (legge statale) nonché i piani di cui alle leggi n. 167/1962 e n. 865/1971 deve avvenire entro 60 giorni dalla presentazione agli organi regionali competenti] [2].

     [E' di competenza dei Comuni la definitiva approvazione dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione di iniziativa privata conformi alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti entro il termine perentorio di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, corredata degli elaborati previsti] [3].

     [Alla scadenza dei termini di approvazione di cui ai commi precedenti, gli strumenti urbanistici si intendono definitivamente approvati] [4].

     La competente Commissione consiliare regionale comunica il proprio parere nei successivi 30 giorni dal ricevimento degli atti. Decorso il predetto termine il parere si intende acquisito [5].

     Alle conferenze di servizi volte alla valutazione di interventi che, ai sensi della vigente normativa, comportano varianti agli strumenti urbanistici la Regione partecipa attraverso un rappresentante unico, individuato dalla Giunta regionale, la cui manifestazione di volontà espressa in sede di conferenza di servizi tiene luogo degli atti dell'Amministrazione. In mancanza di individuazione da parte della Giunta regionale, il rappresentante unico è il Direttore generale. Il Direttore generale può delegare un dirigente, o, se necessario, un funzionario assegnato alla struttura regionale competente. L'amministrazione indicente la conferenza di servizi, non oltre trenta giorni antecedenti la data fissata per la prima riunione, trasmette la documentazione necessaria per l'istruttoria al rappresentante unico ed a ciascuna struttura regionale competente al rilascio di pareri, nulla-osta o assensi comunque denominati nell'ambito del procedimento di variante urbanistica. Il rappresentante unico acquisisce assensi, autorizzazioni, nulla-osta e pareri comunque denominati di competenza di strutture regionali, che li rilasciano nel termine di quindici giorni dalla ricezione della relativa documentazione o delle necessarie integrazioni. Ove lo ritenga necessario per la valutazione contestuale dei vari interessi coinvolti, il rappresentante unico convoca una conferenza interna di servizi alla quale i rappresentanti delle strutture regionali interessate sono tenuti a intervenire. Al termine dei lavori della conferenza interna di servizi il rappresentante unico regionale redige il verbale di conclusione del procedimento interno che costituisce la posizione della Regione in seno alla conferenza di servizi [6].

 

     Art. 5.

     Gli Uffici periferici dello Stato trasferiti alla Regione e gli organismi collegiali operanti presso di essi sono organi periferici dell'amministrazione regionale.

     La Giunta regionale esercita le funzioni e i poteri connessi al rapporto di gerarchia, propria ed impropria, coi dipendenti organi periferici.

     La Giunta può delegare agli uffici periferici funzioni di propria competenza.

 

     Art. 6.

     Fino all'emanazione della normativa per l'adeguamento della legislazione statale alla autonomia regionale, è assicurato il funzionamento degli organismi collegiali, costituiti presso gli uffici periferici trasferiti dallo Stato alla Regione, per l'esercizio delle funzioni statali, mediante la partecipazione e la utilizzazione del necessario personale regionale.

 

     Art. 7.

     Avverso gli atti degli organi periferici della Regione, degli Enti, aziende o consorzi trasferiti alla dipendenza della Regione, degli organismi collegiali comunque operanti nell'ambito delle materie di competenza regionale è ammesso ricorso al Presidente della Regione nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione, notificazione o comunicazione in via amministrativa o da quando l'interessato ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

     Il Presidente della Regione provvede su conforme deliberazione della Giunta.

     Si applicano le norme di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, relativo al ricorso gerarchico.

     Avverso gli atti degli enti e degli organismi non dipendenti dalla Regione, anche se operanti nell'ambito di materie di competenza regionale, sono fatte salve le norme vigenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

 

     Art. 8.

     Le funzioni di cui all'art. 1, già di competenza di organi centrali e periferici dello Stato, i cui uffici non sono trasferiti alla Regione, e le cui competenze non siano state attribuite dalla presente legge al Consiglio o al Presidente della Regione, sono esercitate dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 9.

     La Regione Molise, nei limiti delle funzioni trasferite, si sostituisce agli organi centrali e periferici dello Stato o agli Enti ed aziende da essi dipendenti nei consorzi di cui essi facevano parte.

 

     Art. 10.

     Sono fatte salve, in quanto applicabili ed in quanto compatibili con la presente legge, fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di riordinamento delle funzioni, le norme sostanziali e procedurali vigenti.

 

     Art. 11.

     Fino a quando la Regione non provveda ad una diversa disciplina della materia, gli enti provinciali per il turismo continueranno ad esercitare le funzioni loro decentrate dal D.P.R. 28 giugno 1995, n. 630.

 

     Art. 12.

     I controlli sugli atti e sugli organi degli enti trasferiti alle dipendenze della Regione sono esercitati, secondo la rispettiva competenza, dal Consiglio e dalla Giunta, con l'osservanza delle norme sostanziali e procedurali vigenti.

     I predetti organi regionali sostituiscono gli organi centrali e periferici dello Stato, già titolari della predetta funzione.

     Qualora le leggi vigenti non prevedano un termine entro il quale l'organo cui è demandato il controllo sia tenuto a pronunciarsi, esso è fissato in giorni 30 dal ricevimento degli atti.

     Il decorso infruttuoso del termine comporta l'esecutività degli atti soggetti a controllo.

     Si applicano, in quanto possibile, le norme di cui all'art. 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

 

     Art. 13.

     Il controllo sugli atti degli enti sottoposti alla sola vigilanza e tutela della Regione è esercitato dall'organo regionale di controllo e sue sezioni con la osservanza delle leggi statali e regionali vigenti.

 

     Art. 14.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 38 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 63 della L.R. 29 settembre 1999, n. 34.

[2] Comma aggiunto dall'art. 63 della L.R. 29 settembre 1999, n. 34 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2012, n. 18.

[3] Comma aggiunto dall'art. 63 della L.R. 29 settembre 1999, n. 34 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2012, n. 18.

[4] Comma aggiunto dall'art. 63 della L.R. 29 settembre 1999, n. 34 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2012, n. 18.

[5] Comma aggiunto dall'art. 63 della L.R. 29 settembre 1999, n. 34.

[6] Comma aggiunto dall'art. 63 della L.R. 29 settembre 1999, n. 34 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 giugno 2011, n. 10.