§ 1.3.25 - L.R. 9 giugno 2006, n. 9.
Disposizioni integrative dell'articolo 5 della legge regionale 28 maggio 1997, n. 16, recante: "Testo unico in attuazione dell'articolo 10 dello Statuto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:09/06/2006
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 5 della legge regionale 28 maggio 1997, n. 16 (Testo unico in attuazione dell'articolo 10 dello Statuto regionale), dopo il comma 6, è aggiunto il seguente
Art. 2.      1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 8, non ha applicazione nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge
Art. 3.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 per l'esercizio finanziario 2006 sono imputati alla U.P.B. n. 1010 dello stato di previsione delle spese del Bilancio regionale del [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione


§ 1.3.25 - L.R. 9 giugno 2006, n. 9. [1]

Disposizioni integrative dell'articolo 5 della legge regionale 28 maggio 1997, n. 16, recante: "Testo unico in attuazione dell'articolo 10 dello Statuto regionale".

(B.U. 16 giugno 2006, n. 18).

 

Art. 1.

     1. All'articolo 5 della legge regionale 28 maggio 1997, n. 16 (Testo unico in attuazione dell'articolo 10 dello Statuto regionale), dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

     "6 bis) Ai consiglieri regionali che effettuino sostituzioni ai sensi dell'articolo 19, commi quarto e quinto, del Regolamento interno del Consiglio è corrisposto aggiuntivamente, per ogni giornata in cui le sostituzioni hanno luogo, il rimborso delle spese di trasporto in misura pari ad un diciottesimo del rimborso mensile ad essi spettante, salvo che nello stesso giorno i consiglieri medesimi siano impegnati in altri organi collegiali ai cui lavori siano tenuti a partecipare in quanto componenti titolari.".

     2. Il comma 6-bis dell'articolo 5 della legge regionale n. 16/1997, aggiunto ai sensi del comma 1, ha effetto a decorrere dall'inizio della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 8, non ha applicazione nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge.

 

     Art. 3.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 per l'esercizio finanziario 2006 sono imputati alla U.P.B. n. 1010 dello stato di previsione delle spese del Bilancio regionale del medesimo esercizio.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 25 luglio 2013, n. 10.