§ 1.2.3 – L.R. 18 agosto 1987, n. 12.
Istituzione del servizio di anticamera, d'aula e del cerimoniale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:18/08/1987
Numero:12


Sommario
Art. 1.      E' istituito presso il Consiglio Regionale il servizio d'anticamera, d'aula e del cerimoniale
Art. 2.      Il numero dei posti in organico per il funzionamento di detto servizio è fissato dalla tabella A allegata, risultando in pari misura aumentato l'organico del personale regionale di cui alla [...]
Art. 3.      Nella prima applicazione della legge la copertura dei posti previsti dall'art. 2 ha luogo mediante pubblico concorso per titoli ed esami
Art. 4.      In deroga ed in aggiunta ai requisiti soggettivi per l'accesso alle carriere regionali, previste dall'art. 7 della legge regionale 1980, n. 12, il limite massimo di età è previsto in anni 35
Art. 5.      In deroga a quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 13 la Commissione d'esame è composta dal Presidente della Giunta Regionale o da un componente dell'Ufficio di [...]
Art. 6.  Norma finanziaria.
Art. 7.  Clausola d'urgenza.


§ 1.2.3 – L.R. 18 agosto 1987, n. 12. [1]

Istituzione del servizio di anticamera, d'aula e del cerimoniale.

(B.U. 1 settembre 1987, n. 16).

 

Art. 1.

     E' istituito presso il Consiglio Regionale il servizio d'anticamera, d'aula e del cerimoniale.

     Il servizio di cui al comma precedente è espletato da personale della seconda qualifica funzionale come identificato nell'allegato A della legge regionale 29 aprile 1985, n. 13 concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale.

 

     Art. 2.

     Il numero dei posti in organico per il funzionamento di detto servizio è fissato dalla tabella A allegata, risultando in pari misura aumentato l'organico del personale regionale di cui alla tabella C allegata alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 13.

 

     Art. 3.

     Nella prima applicazione della legge la copertura dei posti previsti dall'art. 2 ha luogo mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

 

     Art. 4.

     In deroga ed in aggiunta ai requisiti soggettivi per l'accesso alle carriere regionali, previste dall'art. 7 della legge regionale 1980, n. 12, il limite massimo di età è previsto in anni 35.

 

     Art. 5.

     In deroga a quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 13 la Commissione d'esame è composta dal Presidente della Giunta Regionale o da un componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, da lui delegato, con funzioni di Presidente e da due dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore alla ottava designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

     Le funzioni di Segretario sono espletate da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte dei fondi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Per l'anno 1987 l'onere, valutato in presunte 16 milioni di lire, è imputato al Capitolo n. 4000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

 

     Art. 7. Clausola d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 47, comma 1 lettera e), della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della stessa legge di abrogazione.