§ 6.3.70 - L.R. 24 dicembre 2004, n. 30.
Bilancio di previsione per l’anno 2005 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2005/2007.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:24/12/2004
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di esso devolute alla Regione).
Art. 2.  (Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dalla UE, dallo Stato e da altri soggetti).
Art. 3.  (Entrate extra-tributarie).
Art. 4.  (Entrate derivanti da alienazione, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale).
Art. 5.  (Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie).
Art. 6.  (Entrate per contabilità speciali).
Art. 7.  (Stato di previsione dell'entrata).
Art. 8.  (Assetto istituzionale e organizzativo).
Art. 9.  (Spese per la programmazione e il bilancio).
Art. 10.  (Sviluppo economico).
Art. 11.  (Territorio e ambiente).
Art. 12.  (Spese per servizi alla persona ed alla comunità).
Art. 13.  (Contabilità speciali).
Art. 14.  (Stato di previsione della spesa).
Art. 15.  (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza).
Art. 16.  (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa).
Art. 17.  (Fondi globali).
Art. 18.  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie).
Art. 19.  (Fondo di riserva per le spese impreviste).
Art. 20.  (Fondo di riserva di cassa).
Art. 21.  (Impiego finanziamenti assegnati dallo Stato con vincolo di destinazione - comma 3, articolo 19 della l.r. 31/2001).
Art. 22.  (Copertura del disavanzo della competenza del bilancio per l'anno 2005).
Art. 23.  (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti).
Art. 24.  (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l'emissione di buoni obbligazionari regionali).
Art. 25.  (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali).
Art. 26.  (Iscrizione in bilancio di stanziamenti per scopi particolari).
Art. 27.  (Variazioni di bilancio).
Art. 28.  (Semplificazioni procedurali).
Art. 29.  (Recupero disponibilità finanziaria).
Art. 30.  (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2005/2007).
Art. 31.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 6.3.70 - L.R. 24 dicembre 2004, n. 30.

Bilancio di previsione per l’anno 2005 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2005/2007.

(B.U. 28 dicembre 2004, n. 139).

 

TITOLO I

Approvazione dello stato di previsione dell'entrata e dello stato di previsione della spesa

 

Art. 1. (Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di esso devolute alla Regione).

     1. Le entrate derivanti da tributi della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devoluti alla Regione sono previste, per l'anno 2005, nei complessivi importi di euro 2.614.992.650,00 e di euro 3.878.128.183,43 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo I dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 2. (Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dalla UE, dallo Stato e da altri soggetti).

     1. Le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni di fondi dallo Stato e le entrate per contributi dall'Unione europea sono previste, per l'anno 2005, nei complessivi importi di euro 86.474.898,18 in termini di competenza ed euro 162.455.235,63 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo II dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 3. (Entrate extra-tributarie).

     1. Le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di gestione di enti o aziende regionali e le entrate diverse sono previste per l'anno 2005 nei complessivi importi di euro 46.707.615,66 e di euro 51.702.328,88, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo III dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 4. (Entrate derivanti da alienazione, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale).

     1. Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e dal rimborso di crediti sono previste, per l'anno 2005, nei complessivi importi di euro 155.013.457,99 e di euro 247.901.716,79 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo IV dello stato di previsione delle entrate:

 

     Art. 5. (Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie).

     1. Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione creditizia sono previste, per l'anno 2005, nei complessivi importi di euro 395.524.498,70 e di euro 316.238.198,76 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo V dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 6. (Entrate per contabilità speciali).

     1. Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l'anno 2005, nei complessivi importi di euro 4.094.949.330,00 e di euro 4.350.634.700.00 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo VI dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 7. (Stato di previsione dell'entrata).

     1. E' approvato in euro 7.393.662.450,53 in termini di competenza e in euro 9.007.060.363,49 in termini di cassa, lo stato di previsione dell'entrata della Regione per l'anno 2005 annesso alla presente legge (tabella 1).

     2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 2005, in relazione allo stato di previsione dell'entrata di cui al comma 1.

     3. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.

 

     Art. 8. (Assetto istituzionale e organizzativo).

     1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese inerenti l'assetto istituzionale e organizzativo considerate nell'area I dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 2005, in complessivi euro 93.936.817,34, di cui euro 44.496.042,03 per spese di parte corrente ed euro 49.440.775,31 per spese in conto capitale, ed è destinato agli interventi previsti dalle funzioni obiettivo all'interno dei vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

     2. L'ammontare degli stanziamenti di cassa per spese inerenti l'assetto istituzionale e organizzativo considerate nell'area I dello stato di previsione della spesa è determinato, per l’anno 2005, in complessivi euro 105.420.389,45.

 

     Art. 9. (Spese per la programmazione e il bilancio).

     1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti la programmazione e il bilancio, considerate nell'area II dello stato di previsione della spesa, è determinato per l'anno 2005 in complessivi euro 389.245.890,53 di cui euro 211.887.084,63 per spese di parte corrente ed euro 177.358.805,90 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all'interno dei settori organici e per i relativi importi secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

     2. L'ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese inerenti la programmazione e il bilancio, considerate nell'area II dello stato di previsione della spesa, è determinato per l'anno 2005 in complessivi euro 689.254.204,88.

 

     Art. 10. (Sviluppo economico).

     1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese per interventi inerenti lo sviluppo economico considerate nell'area III dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 2005, in complessivi euro 231.335.519,31 di cui euro 29.110.463,69 per spese di parte corrente ed euro 202.225.055,62 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all'interno dei vari settori organici, per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

     2. L'ammontare degli stanziamenti di cassa per spese per interventi inerenti lo sviluppo economico considerate nell'area III dello stato di previsione della spesa è determinato, per l’anno 2005, in complessivi euro 288.035.231,45.

 

     Art. 11. (Territorio e ambiente).

     1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese inerenti il territorio e l'ambiente considerate nell'area IV dello stato di previsione della spesa è determinato per l'anno 2005, in complessivi euro 368.704.962,44 di cui euro 138.961.248,91 per spese di parte corrente ed euro 229.743.713,53 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all'interno dei vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

     2. L'ammontare degli stanziamenti di cassa per spese inerenti il territorio e l'ambiente considerate nell'area IV dello stato di previsione della spesa è determinato per l'anno 2005, in complessivi euro 423.289.570,89.

 

     Art. 12. (Spese per servizi alla persona ed alla comunità).

     1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese per i servizi alla persona ed alla comunità considerate nell'area V dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 2005, in complessivi euro 2.648.553.370,89 di cui euro 2.631.682.056,33 per spese di parte corrente ed euro 16.871.314,56 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all'interno dei vari settori organici, per il relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

     2. L'ammontare degli stanziamenti di cassa per spese per i servizi alla persona ed alla comunità considerate nell'area V dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 2005, in complessivi euro 2.962.477.071,22.

 

     Art. 13. (Contabilità speciali).

     1. Le spese per contabilità speciali sono previste, per l’anno 2005, nei complessivi importi di euro 4.094.949.330,00 ed euro 4.482.134.049,29, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nell'area VI dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 14. (Stato di previsione della spesa).

     1. E' approvato in euro 7.826.725.890,51 in termini di competenza ed in euro 8.950.610.517,18 in termini di cassa, lo stato di previsione della spesa della Regione per l’anno finanziario 2005 annesso alla presente legge (tabella 2).

     2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

     3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2005, in conformità alle disposizioni di cui alla l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) ed a quelle contenute nella presente legge.

 

     Art. 15. (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza).

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza del bilancio della Regione per l'anno 2005 annesso alla presente legge (tabella 3).

 

     Art. 16. (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa).

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l’anno 2005 annesso alla presente legge (tabella 4).

 

TITOLO II

Determinazione delle entità dei fondi speciali; ricorso alle finanze straordinarie e relative modalità

 

     Art. 17. (Fondi globali).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 della l.r. 31/2001 sono iscritti, nello stato di previsione della spesa, i seguenti fondi globali per i controindicati importi in termine di competenza e di cassa:

     a) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi previsti, recanti spese di parte corrente" euro 30.000,00;

     b) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi previsti, recanti spese di investimento" euro 1.350.000,00.

     2. I provvedimenti legislativi di cui al comma 1 sono indicati negli elenchi 1 e 2 allegati alla presente legge.

     3. Le somme relative ai fondi globali indicate nel comma 1, sono iscritte, rispettivamente, a carico della UPB 2.08.01 e 2.08.02 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 18. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 della l.r. 31/2001, sono dichiarate obbligatorie le spese di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge.

     2. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 20 della medesima l.r. 31/2001, l’ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è stabilito, per l'anno 2005, in euro 6.000.000,00 e per tale importo è iscritto a carico della UPB 2.08.03 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 19. (Fondo di riserva per le spese impreviste).

     1. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 21 della 31/2001, l'ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito, per l'anno 2005, in euro 762.489,76 e per tale importo è iscritto a carico dell'UPB 2.08.04 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 20. (Fondo di riserva di cassa).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 31/2001, il fondo di riserva di cassa è stabilito, per l'anno 2005, in euro 270.000.000,00 e per tale importo è iscritto a carico dell'UPB 2.08.05 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 21. (Impiego finanziamenti assegnati dallo Stato con vincolo di destinazione - comma 3, articolo 19 della l.r. 31/2001).

     1. Le somme assegnate alla Regione dallo Stato e dalla Comunità europea, stimate per l'anno 2005, negli importi indicati nel prospetto E allegato alla presente legge ed iscritte a carico dell'UPB dello stato di previsione delle entrate, sono impiegate per le finalità di cui alla denominazione delle UPB dello stato di previsione della spesa, secondo le corrispondenze risultanti dallo stesso prospetto E.

 

     Art. 22. (Copertura del disavanzo della competenza del bilancio per l'anno 2005).

     1. Per fronteggiare il disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2005, quale risulta dalla comparazione dei quadri dimostrativi 1 e 2, è autorizzata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 31, della l.r. 31/2001, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di euro 69.234.697,31 con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 24.

     2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è iscritto all'UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 23. (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti).

     1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 31, della l.r. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

     a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2000 nell'importo di euro 58.901.549,33;

     b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2001 nell'importo di euro 55.686.085,32;

     c) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2002 nell'importo di euro 45.412.725,18;

     d) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2003 nell'importo di euro 18.514.816,48;

     e) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2004 nell'importo di euro 120.321.825,08

     f) per la copertura del programma di investimento delle aziende unità .sanitarie locali e delle aziende ospedaliere delle Marche, per l'anno 2002, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 25 novembre 2002, n. 25 (Assestamento del bilancio per l’anno 2002), nell'importo di euro 25.000.000,00.

     2. Il ricavato dei mutui di cui al comma 1 è imputato alla UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 24. (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l'emissione di buoni obbligazionari regionali).

     1. Ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 31/2001, la Giunta Regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui passivi, all'emissione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) e/o al ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale dei capitali per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 22 e 23, fino all'importo massimo di euro 323.837.001,39 con durata non superiore a quarant'anni ed alle condizioni di mercato dì tasso fisso, variabile o collegato all'inflazione.

     2. Il pagamento degli oneri di ammortamento derivanti dall'utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 è garantito mediante l'iscrizione, nel bilancio regionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il periodo stabilito.

     3. Le spese di cui al comma 2 sono dichiarate obbligatorie. Con decreto del Dirigente del servizio bilancio, da pubblicarsi nel B.U.R. entro dieci giorni e da trasmettere al Consiglio regionale entro gli stessi termini, è modificata compensativamente l'entità degli stanziamenti di competenza e di cassa delle UPB dello stato di previsione della spesa relativi agli oneri di ammortamento di cui al comma 2.

     4. Fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 31 della l.r. 31/2001, la Giunta regionale può provvedere a ristrutturare l'esistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, ricorrendo all'impiego di strumenti derivati in uso sui mercati finanziari e/o alla estinzione anticipata del debito in essere e degli eventuali contratti derivati ad essi associati e alla contrazione di nuovi mutui e/o emissione di prestiti obbligazionari, che potranno finanziare anche gli eventuali oneri rinvenenti da clausole contenute nei contratti relativi ai suddetti mutui e nei contratti derivati ad essi associati.

 

TITOLO III

Disposizioni diverse

 

     Art. 25. (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali).

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1.481, 19 febbraio 1970, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per l’anno 2005, nel modo che segue:

     a) per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlati capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa;

     b) per le nuove opere, nonché per il completamento, l'ampliamento, l’ammodernamento e l’adattamento delle opere già esistenti, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.

 

     Art. 26. (Iscrizione in bilancio di stanziamenti per scopi particolari).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l'anno 2005, mediante atti deliberativi da trasmettere al Consiglio entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato vincolati a scopi specifici e per la iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali, nonché per le relative eventuali variazioni integrative, riduttive, modificative.

     2. Con le stesse modalità indicate nel comma 1 sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dall'Unione europea, da enti e da soggetti terzi, nonché per la iscrizione delle relative spese.

 

     Art. 27. (Variazioni di bilancio).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, mediante atti deliberativi da trasmettere al Consiglio entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra UPB strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto.

     2. Con le stesse modalità la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra UPB diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

 

     Art. 28. (Semplificazioni procedurali).

     1. Le somme dovute in virtù di sentenze, giroconti e regolazioni contabili sono liquidate anche in carenza dei correlativi stanziamenti.

     2. Con provvedimento del Dirigente del servizio bilancio la corrispondenza degli accertamenti-pagamenti è stabilita con adeguamento degli stanziamenti di competenza e di cassa in applicazione del comma 8 dell'articolo 48 della l.r. 31/ 2001.

 

     Art. 29. (Recupero disponibilità finanziaria).

     1. Le economie di spesa provenienti dai residui perenti, ancorché derivanti da impegni su stanziamenti finanziati con risorse destinate a scopi particolari, affluiscono tra le disponibilità concorrenti alla determinazione dell'avanzo libero se inferiori ad euro 2.582,28.

 

     Art. 30. (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2005/2007).

     1. E' adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della l.r. 31/2001, il bilancio pluriennale per il triennio 2005/2007 annesso alla presente legge.

 

     Art. 31. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.