§ 5.4.92 - L.R. 6 dicembre 2010, n. 18.
Modifiche alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 “Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche”


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:06/12/2010
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 3 della l.r. 2/2010)
Art. 2.  (Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 2/2010)
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 2/2010)
Art. 4.  (Modifica all’articolo 6 della l.r. 2/2010)
Art. 5.  (Inserimento degli articoli 7 bis e 7 ter nella l.r. 2/2010)
Art. 6.  (Modifica all’articolo 8 della l.r. 2/2010)


§ 5.4.92 - L.R. 6 dicembre 2010, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 “Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche”

(B.U. 6 dicembre 2010, n. 110)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 3 della l.r. 2/2010)

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche) è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale può individuare, nell’ambito della viabilità inserita nella rete escursionistica Marche (RESM), quella di interesse pubblico in relazione alle funzioni ed ai valori sociali, culturali, ambientali, paesaggistici, didattici e di tutela del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate.”.

 

     Art. 2. (Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 2/2010)

1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 2/2010 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis - (Rapporti della RESM con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica).

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale e provinciale e quelli urbanistici comunali recepiscono il sistema dei percorsi escursionistici individuati dalla RESM.”.

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 2/2010)

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 4 della l.r. 2/2010, sono sostituiti dai seguenti:

“2. A tal fine, la Giunta regionale fissa il termine di centottanta giorni dall’emanazione dell’atto di cui all’articolo 8 entro il quale devono pervenire le proposte da parte delle Province e degli organismi di gestione delle aree naturali protette ubicate nel territorio regionale, formulate sulla base delle indicazioni fornite dai Comuni, dalle Comunità montane, dalla rete INFEA, dalle associazioni di guide ambientali escursionistiche presenti nel territorio regionale nonché dal gruppo regionale Marche del Club alpino italiano (CAI).

3. I proponenti sono tenuti a produrre la documentazione relativa alla proprietà della viabilità costituente il percorso escursionistico di cui propongono l’iscrizione nel catasto. Possono essere iscritti alla RESM solamente i percorsi in relazione ai quali sono stati individuati i soggetti preposti a provvedere al monitoraggio e alla manutenzione dei medesimi.”.

2. Il comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 2/2010 è abrogato.

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 6 della l.r. 2/2010)

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 2/2010 sono soppresse le parole: “Essa deve riportare il logo della Regione, la tipologia e l’eventuale denominazione del sentiero.”.

 

     Art. 5. (Inserimento degli articoli 7 bis e 7 ter nella l.r. 2/2010)

1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 2/2010 sono inseriti i seguenti:

“Art. 7 bis - (Divieti).

1. Ferma restando l’osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali, sulla RESM è fatto divieto a chiunque di alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete ed in particolare di mutare la destinazione d’uso degli spazi, impedire il libero accesso ai percorsi ed ai siti, sovrapporre altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione diretta a violare tali divieti.

 

Art. 7 ter - (Sanzioni amministrative).

1. Chiunque viola i divieti di cui all’articolo 7 bis è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 1.000.

2. Le modalità di irrogazione, vigilanza ed accertamento sono disciplinate dalla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).”.

 

     Art. 6. (Modifica all’articolo 8 della l.r. 2/2010)

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 2/2010 le parole “entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2011”.