§ 5.4.89 - L.R. 18 gennaio 2010, n. 2.
Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:18/01/2010
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Definizione di escursionismo)
Art. 3.  (Rete escursionistica delle Marche)
Art. 3 bis.  (Rapporti della RESM con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica).
Art. 4.  (Catasto della Rete escursionistica delle Marche)
Art. 5.  (Sentieri di particolare interesse storico)
Art. 6.  (Segnaletica)
Art. 7.  (Interventi sulla sentieristica regionale)
Art. 7 bis.  (Divieti).
Art. 7 ter.  (Sanzioni amministrative).
Art. 8.  (Provvedimento di attuazione)
Art. 9.  (Disposizioni finanziarie)


§ 5.4.89 - L.R. 18 gennaio 2010, n. 2.

Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche

(B.U. 28 gennaio 2010, n. 7)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, nell’ambito delle azioni dirette alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri culturali e storici del paesaggio marchigiano, favorisce lo sviluppo dell’attività escursionistica, quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l’ambiente e per sostenere uno sviluppo turistico compatibile, e promuove il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri, nonché la realizzazione di attrezzature correlate.

 

     Art. 2. (Definizione di escursionismo)

1. Ai fini della presente legge per escursionismo s’intende l’attività turistica, ricreativa e sportiva che, prevalentemente al di fuori dei centri urbani, si realizza nella visita o nella esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l’ausilio di mezzi a motore.

 

     Art. 3. (Rete escursionistica delle Marche)

1. Ai fini della presente legge è Rete escursionistica Marche (RESM) l’insieme delle strade carrarecce, mulattiere, tratturi, piste ciclabili e sentieri riportati sulle carte dell’Istituto geografico militare e sulla cartografia regionale e comunale o comunque esistenti con evidenza sul territorio, piste, strade vicinali, interpoderali e comunali che, ubicate prevalentemente al di fuori dei centri urbani ed inserite nel catasto di cui all’articolo 4, consentono l’attività di escursionismo.

2. La Giunta regionale può individuare, nell’ambito della viabilità inserita nella rete escursionistica Marche (RESM), quella di interesse pubblico in relazione alle funzioni ed ai valori sociali, culturali, ambientali, paesaggistici, didattici e di tutela del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate [1].

3. La RESM è considerata risorsa essenziale del territorio regionale ed è inserita nel sistema cartografico informativo regionale.

 

     Art. 3 bis. (Rapporti della RESM con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica). [2]

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale e provinciale e quelli urbanistici comunali recepiscono il sistema dei percorsi escursionistici individuati dalla RESM.

 

     Art. 4. (Catasto della Rete escursionistica delle Marche)

1. E’ istituito presso la Giunta regionale il catasto della RESM, articolato in sezioni provinciali gestite dalle rispettive Province.

2. A tal fine, la Giunta regionale fissa il termine di centottanta giorni dall’emanazione dell’atto di cui all’articolo 8 entro il quale devono pervenire le proposte da parte delle Province e degli organismi di gestione delle aree naturali protette ubicate nel territorio regionale, formulate sulla base delle indicazioni fornite dai Comuni, dalle Comunità montane, dalla rete INFEA, dalle associazioni di guide ambientali escursionistiche presenti nel territorio regionale nonché dal gruppo regionale Marche del Club alpino italiano (CAI) [3].

3. I proponenti sono tenuti a produrre la documentazione relativa alla proprietà della viabilità costituente il percorso escursionistico di cui propongono l’iscrizione nel catasto. Possono essere iscritti alla RESM solamente i percorsi in relazione ai quali sono stati individuati i soggetti preposti a provvedere al monitoraggio e alla manutenzione dei medesimi [4].

4. In caso di inerzia, decorso il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede direttamente anche sulla base dei percorsi escursionistici già individuati e tabellati da Province, Comunità montane, Comuni ed organismi di gestione delle aree naturali protette.

5. La Giunta regionale approva l’elenco della viabilità da inserire nel catasto. L’elenco è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e comunicato ai Comuni interessati. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque può produrre alla Giunta regionale osservazioni al provvedimento.

6. [L’atto con il quale la Giunta regionale approva il catasto comporta anche la dichiarazione di pubblico interesse di cui all’articolo 3, comma 2] [5].

7. I soggetti proponenti inviano alla Regione periodiche informazioni sulla consistenza e sullo stato manutentivo della RESM esistente, nonché le proposte di modifica e di implementazione della rete medesima, ai fini dell’aggiornamento della stessa e del catasto da parte della Giunta regionale.

 

     Art. 5. (Sentieri di particolare interesse storico)

1. Sono di particolare interesse storico quei sentieri e mulattiere presenti sul territorio regionale da almeno cinquant’anni che hanno svolto in passato la funzione di via di comunicazione pedonale tra centri abitati e tra questi e le zone di pascolo e coltivazione.

2. I sentieri di particolare interesse storico sono indicati come tali nella cartografia e nel catasto della RESM.

3. Su iniziativa degli enti territoriali interessati, per i sentieri di cui al comma 1 può essere valutata la sussistenza del notevole interesse pubblico a fini paesaggistici ai sensi degli articoli 138, 139 e 140 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

 

     Art. 6. (Segnaletica)

1. La tipologia della segnaletica relativa alla rete viaria inserita nel catasto della RESM è quella adottata dal Club alpino italiano, riconosciuta come segnaletica escursionistica in ambito nazionale ed internazionale [6].

 

     Art. 7. (Interventi sulla sentieristica regionale)

1. Sulla viabilità inserita nel catasto della RESM sono consentiti interventi di manutenzione, ricostituzione del tracciato, apposizione della segnaletica prevista dalla presente legge, nonché gli interventi colturali e il taglio dei boschi.

 

     Art. 7 bis. (Divieti). [7]

1. Ferma restando l’osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali, sulla RESM è fatto divieto a chiunque di alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete ed in particolare di mutare la destinazione d’uso degli spazi, impedire il libero accesso ai percorsi ed ai siti, sovrapporre altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione diretta a violare tali divieti.

 

     Art. 7 ter. (Sanzioni amministrative). [8]

1. Chiunque viola i divieti di cui all’articolo 7 bis è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 1.000.

2. Le modalità di irrogazione, vigilanza ed accertamento sono disciplinate dalla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).”

 

     Art. 8. (Provvedimento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2011, definisce con apposito atto [9]:

a) le modalità per la presentazione delle proposte di cui all’articolo 4, comma 2, nonché la documentazione da produrre;

b) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della RESM;

c) i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all’installazione e all’adeguamento della segnaletica;

d) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici;

e) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del catasto da parte delle Province attraverso apposite commissioni;

f) la procedura per l’inserimento di nuova viabilità;

g) le modalità per un’informazione periodica alla Regione da parte dei soggetti di cui al comma 7 dell’articolo 4.

 

     Art. 9. (Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l’entità della spesa, a decorrere dall’anno 2010, è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 dicembre 2010, n. 18.

[2] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 6 dicembre 2010, n. 18.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 dicembre 2010, n. 18.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 dicembre 2010, n. 18.

[5] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 6 dicembre 2010, n. 18.

[6] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 dicembre 2010, n. 18.

[7] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 6 dicembre 2010, n. 18.

[8] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 6 dicembre 2010, n. 18.

[9] Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2010, n. 18.