§ 4.10.41 - R.R. 21 ottobre 2002, n. 4.
Attuazione della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 sull’attività agrituristica e il turismo rurale.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.10 turismo e industria alberghiera
Data:21/10/2002
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Connessione e complementarità dell’attività agrituristica).
Art. 2.  (Verifica del rapporto di connessione e complementarità).
Art. 3.  (Attività di somministrazione di spuntini, pasti e bevande).
Art. 4.  (Coordinamento regionale).
Art. 5.  (Norme igienico-sanitarie).
Art. 6.  (Macellazione di animali allevati in azienda).
Art. 7.  (Sezionamento e lavorazione in azienda dei prodotti a base di carne).
Art. 8.  (Lavorazioni dei prodotti a base di vegetali in azienda).
Art. 9.  (Etichettatura dei prodotti).
Art. 10.  (Congelamento dei prodotti aziendali).
Art. 11.  (Iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici).
Art. 12.  (Autorizzazione).
Art. 13.  (Classificazione).


§ 4.10.41 - R.R. 21 ottobre 2002, n. 4. [1]

Attuazione della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 sull’attività agrituristica e il turismo rurale.

(B.U. 31 ottobre 2002, n. 117).

 

Art. 1. (Connessione e complementarità dell’attività agrituristica).

     1. L’attività agrituristica si considera connessa e complementare a quella agricola quando non sottrae risorse all’esercizio della stessa e assicura, con una più efficace commercializzazione, l’ottimale utilizzazione delle produzioni aziendali.

     2. La connessione e la complementarità si realizzano quando nell’esercizio delle attività agrituristiche vengono impiegate le materie prime e le strutture dell’azienda agricola e quando il volume complessivo dell’attività agroturistica, in termini di tempo-lavoro, è inferiore a quello necessario per la conduzione dell’attività agricola.

     La principalità viene valutata sulla base del tempo-lavoro, confrontando le ore lavorative occorrenti per le singole colture, per la selvicoltura, per gli allevamenti, per le attività connesse di trasformazione dei prodotti e per le attività di salvaguardia ambientale con i tempi previsti per l’espletamento delle attività agrituristiche.

     3. Per la determinazione del tempo-lavoro dedicato all’attività agricola si adottano le tabelle di cui all’allegato 1.

     4. Per le aziende che ricadono nelle aree di montagna e svantaggiate, definite dalla direttiva 75/268/CEE e successive integrazioni e modificazioni, nonché nelle aree comprese nei parchi regionali e nazionali e in quelle sottoposte a vincoli di tutela integrale dal piano paesistico ambientale regionale, il tempo di lavoro necessario per l’attività agricola viene determinato, oltre che per le attività agroforestali, anche per quelle finalizzate alla conservazione degli spazi agricoli ed alla tutela dell’ambiente, quale tempo-lavoro complessivo che, in rapporto al disagio operativo e socio-economico degli addetti, viene moltiplicato per un coefficiente compensativo pari a 3.

     5. Per le aziende che non ricadono nelle aree individuate nel comma 4, ma praticano agricoltura biologica o si trovano in fase di conversione, il tempo di lavoro annuo viene moltiplicato per un coefficiente compensativo pari a 2; tale coefficiente è ridotto ad 1,5 per le aziende che praticano agricoltura a basso impatto ambientale.

     6. Per la determinazione del tempo-lavoro relativo alle attività agrituristiche si adottano i parametri stabiliti nella tabella di cui all’allegato 2.

 

     Art. 2. (Verifica del rapporto di connessione e complementarità).

     1. Per la verifica del rapporto di connessione e complementarità l’operatore agrituristico è tenuto a presentare, entro il 31 dicembre di ciascun triennio successivo alla data di rilascio dell’autorizzazione, una dettagliata relazione sulle attività agricola ed agrituristica svolte dalla quale risulti:

     a) l’ordinamento e le tecniche colturali praticate;

     b) le eventuali modifiche agli indirizzi produttivi che si intendono attuare nel triennio successivo;

     c) la consistenza delle strutture edilizie presenti sul fondo, con l’indicazione della loro destinazione ed utilizzazione;

     d) l’indicazione delle unità lavorative impegnate in azienda e del monte complessivo annuo di giornate-lavoro dedicate all’attività agricola e a quella agrituristica, secondo le tabelle di cui al presente regolamento;

     e) la descrizione dei servizi offerti o che si prevede di offrire nell’ambito dell’attività agrituristica, unitamente all’individuazione della capacità ricettiva relativa ai posti-letto, agli spazi di sosta e ai posti per la somministrazione di pasti e bevande.

     2. Nel caso di variazione significativa dell’ordinamento produttivo verificatosi nel corso del triennio l’operatore agrituristico è tenuto a darne comunicazione al comune.

     Il comune, sulla base dei dati risultanti dalla suddetta comunicazione, provvede a rideterminare il volume di attività agrituristica da autorizzare.

 

     Art. 3. (Attività di somministrazione di spuntini, pasti e bevande).

     1. Nel caso di aziende che esercitano l’attività di somministrazione di pasti e bevande, almeno il 35 per cento del valore della materia prima utilizzata deve provenire dalla produzione aziendale, ridotta al 25 per cento per le aziende che ricadono nelle aree di montagna e svantaggiate definitive dalla direttiva 75/268/CEE e successive modificazioni. I prodotti integrativi e complementari per la preparazione, provenienti dalla ordinaria distribuzione dei beni alimentari, non devono superare il 20 per cento. La restante parte deve provenire direttamente da aziende agricole singole o associate operanti nel territorio regionale, con preferenza per le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG e IGT, per i prodotti tradizionali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, nonché per i prodotti biologici; vino, olio vergine ed extravergine di oliva e miele devono derivare da materia prima di origine esclusivamente regionale, salvo che per eventi eccezionali se ne verifichi un calo significativo di produzione, accertato dalla giunta regionale.

     2. Nel caso di attività di somministrazione di spuntini e bevande, questi debbono provenire direttamente dalla produzione aziendale per almeno il 60 per cento del valore della materia prima utilizzata.

     3. Per la determinazione del volume di attività che l’azienda può sviluppare, si utilizzano i parametri indicati nella tabella di cui all’allegato 2. L’autorizzazione comunale all’esercizio deve indicare esplicitamente il numero totale di pasti che l’azienda agrituristica è in grado di somministrare nel corso dell’anno.

     4. Per la somministrazione sul posto sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti e lavorati in modo tradizionale nell’azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola anche attraverso lavorazione esterna. Le produzioni interessate da quest’ultima lavorazione devono mantenere le caratteristiche originali di ogni produzione tipica.

 

     Art. 4. (Coordinamento regionale).

     1. La regione coordina le attività di verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 e all’articolo 3 della legge regionale 3/2002.

 

     Art. 5. (Norme igienico-sanitarie).

     1. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 riguardo l’obbligo della stesura del documento di autocontrollo, dell’obbligo della formazione e di quant’altro in esso contenuto, le aziende agricole che svolgono attività agrituristica devono osservare le norme igienico-sanitarie di cui allegato n. 3.

 

     Art. 6. (Macellazione di animali allevati in azienda).

     1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di predisposizione, attuazione e documentazione delle procedure di autocontrollo, le aziende agricole che intendono svolgere l’attività di macellazione presso la propria struttura devono osservare le norme di cui all’allegato n. 4.

 

     Art. 7. (Sezionamento e lavorazione in azienda dei prodotti a base di carne).

     1. La lavorazione delle carni ottenute dalla macellazione aziendale od extraziendale è consentita in apposito locale autorizzato ai sensi della legge n. 283/1962 o all’interno della cucina-laboratorio di preparazione di cui al punto 6 dell’allegato 3 del presente regolamento.

     2. Le lavorazioni dei prodotti detti di seconda trasformazione a base di carne (insaccati freschi o stagionati), lavorati secondo le tecniche tradizionali tipiche del luogo, possono essere consentite all’interno della cucina-laboratorio di preparazione in date ed orari che vanno preventivamente comunicate all’autorità competente per i necessari controlli.

     3. Le lavorazioni di cui ai commi 1 e 2 devono avvenire in momenti diversi da ogni altra attività di preparazione e possono essere effettuate esclusivamente da personale in possesso di idoneità sanitaria ai sensi degli articoli 37 e seguenti del D.P.R. n. 327/1980.

 

     Art. 8. (Lavorazioni dei prodotti a base di vegetali in azienda).

     1. La preparazione di conserve vegetali, di confetture e di marmellate può avvenire nel locale cucina-laboratorio di preparazione di cui all’allegato 3 in giornate nelle quali detto locale è utilizzato esclusivamente per tale scopo: tale modalità va evidenziata nel documento di autocontrollo e nell’autorizzazione sanitaria.

     2. Le modalità di lavorazione di cui al comma 1 devono garantire la distruzione di eventuali spore di clostridium botulinum nella materia prima, ad esempio mediante sterilizzazione con F0 maggiore o uguale a 3 minuti o l’impedimento del loro sviluppo nel prodotto finito, ad esempio mediante acidificazione fino ad un pH minore di 4,6 o un’attività dell’acqua Aw minore di 0,93.

 

     Art. 9. (Etichettatura dei prodotti).

     1. I prodotti di salumeria, le conserve, le confetture e le marmellate destinati alla vendita devono riportare l’etichettatura di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni.

     2. L’etichetta riporta comunque le seguenti indicazioni:

     a) nome della ditta;

     b) denominazione di vendita;

     c) elenco degli ingredienti;

     d) indirizzo del produttore;

     e) data di produzione, indicata in numeri romani per il mese e in numeri arabi per le due ultime cifre riferite all’anno.

 

     Art. 10. (Congelamento dei prodotti aziendali).

     1. E’ consentito il congelamento di materia prima di origine animale e vegetale destinata ad essere utilizzata nella preparazione dei cibi da somministrare per la ristorazione.

     2. Possono essere sottoposte a congelazione, con apparecchiature adeguate anche di tipo non industriale munite di termometro registratore di massima e di minima, le derrate in perfette condizioni di salubrità e freschezza poste in idoneo imballaggio, conforme alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche, sul quale è indicata la data completa del giorno della congelazione. Va scrupolosamente mantenuta la temperatura di conservazione di -18oC per i vari tipi di prodotti i quali, una volta scongelati, non possono essere ricongelati.

     3. Qualora l’azienda agrituristica intenda effettuare il congelamento dei prodotti è necessario che:

     a) l’attività di congelazione sia esplicitamente menzionata nell’autorizzazione sanitaria in caso di nuova autorizzazione o l’inizio dell’attività venga comunicato all’autorità sanitaria in caso di autorizzazione preesistente;

     b) l’operatore sia in grado di dimostrare che le materie prime utilizzate sono sane e in buone condizioni igieniche e che la loro pezzatura massima e le attrezzature impiegate per il congelamento assicurano una sufficiente rapidità del processo.

     4. L’eventuale utilizzazione di prodotti congelati nella preparazione dei pasti deve essere resa nota al cliente.

 

     Art. 11. (Iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici).

     1. La domanda di iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici (allegato 5) è indirizzata alla struttura regionale competente in materia e va corredata:

     a) della documentazione attestante il requisito di imprenditore agricolo, allegando gli atti che dimostrano la disponibilità delle strutture aziendali, quali certificati catastali, atti di compravendita, atti di donazione, atti di successione, titolo di usufrutto, contratti di affitto;

     b) di una dettagliata relazione illustrativa dalla quale risulti:

     1) la data di insediamento in azienda, l’attività agricola svolta in passato, l’ordinamento colturale praticato e le dotazioni aziendali;

     2) la consistenza delle strutture edilizie presenti sul fondo con l’indicazione della loro destinazione ed utilizzazione attuale e futura;

     3) l’indicazione delle unità lavorative impegnate in azienda e del monte complessivo di giornate-lavoro dedicate all’attività agricola;

     4) la descrizione dei servizi che si prevede di offrire nell’ambito dell’attività agrituristica, unitamente all’individuazione della capacità ricettiva intesa sia come posti letto che come spazi di sosta e come posti tavola per la somministrazione di pasti e bevande;

     5) l’ordinamento colturale o gli indirizzi produttivi che si intendono attuare, se necessari, per poter rispettare il rapporto di connessione e complementarità;

     c) l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività agrituristica da parte del proprietario del fondo e dell’immobile nel caso in cui l’imprenditore agricolo conduca l’azienda a titolo diverso da quello di proprietà.

     2. L’iscrizione e la cancellazione sono effettuate dal dirigente della struttura regionale competente entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta; trascorso tale termine, in mancanza di provvedimento espresso, la domanda si intende accolta.

     3. Il trasferimento della titolarità di una azienda iscritta nell’elenco regionale è considerato nuova iscrizione; pertanto il subentrante è tenuto a presentare la documentazione indicata al comma 1.

     4. Nel caso di subentro nella titolarità di familiari facenti capo all’impresa familiare, in particolare a seguito delle norme sull’insediamento dei giovani in agricoltura o di decesso del titolare, l’iscrizione è concessa dietro presentazione della sola documentazione attestante il requisito di imprenditore agricolo, eventualmente integrata con l’autorizzazione di cui al comma 1, lettera c).

 

     Art. 12. (Autorizzazione).

     1. Il comune ove sono ubicati gli immobili destinati all’attività agrituristica rilascia l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività stessa, fissando limiti, adempimenti e modalità (allegato 6).

     2. I soggetti interessati presentano domanda (allegato 7) corredata della seguente documentazione:

     a) dettagliata relazione che consenta di verificare il rapporto di connessione e complementarità in base a quanto indicato dall’articolo 2, nonché di definire il volume delle attività agrituristiche che l’azienda può esercitare, da riportare nell’autorizzazione;

     b) parere della competente azienda USL sull’idoneità degli immobili e dei locali da adibire all’attività agrituristica;

     c) certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all’esercizio dell’attività ricettiva delle persone che la esercitano;

     d) copia del libretto di idoneità sanitaria rilasciata al personale addetto nel caso di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;

     e) autorizzazione del proprietario, se la richiesta è effettuata da un imprenditore agricolo che conduce l’azienda a titolo diverso da quello di proprietà;

     f) documentazione attestante la regolarità delle strutture fisse quali laghetti e maneggi, ove approntate, nel caso di organizzazione di attività sportive.

     3. Copia dell’autorizzazione dovrà essere trasmessa alla struttura regionale competente in materia di agriturismo.

     4. La domanda per il rinnovo dell’autorizzazione prevista dall’articolo 10, comma 4 della legge regionale n. 3/2002 (allegato 8) va corredata della sola documentazione di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo.

     5. Nel caso di subentro nella gestione di familiari facenti capo all’impresa familiare, in particolare a seguito delle norme sull’insediamento dei giovani in agricoltura o di decesso del titolare, l’attività può essere esercitata provvisoriamente dagli stessi per un periodo non superiore a sei mesi, previa presentazione da parte del subentrante della relativa denuncia (allegato 9), corredata della documentazione di idoneità sanitaria in relazione all’attività da esercitare.

     6. L’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici dei subentranti di cui al comma 5 è effettuata entro i sei mesi di esercizio provvisorio dell’attività.

     7. In caso di attività agrituristica stagionale di cui all’articolo 2, comma 3, della legge regionale 3/2002 il periodo di apertura è comunicato al comune entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Eventuali variazioni nei periodi di operatività dell’azienda sono comunicate almeno dieci giorni prima della loro adozione.

 

     Art. 13. (Classificazione).

     1. Le aziende agricole che svolgono attività agrituristica di ospitalità in alloggi sono classificate in base ai requisiti posseduti, con l’assegnazione di un numero massimo di cinque simboli raffiguranti lo stemma della regione come da modello riportato nell’allegato 10; il numero dei simboli è rapportato al punteggio corrispondente ai singoli requisiti.

     2. Per la determinazione della classifica valgono i requisiti di cui all’allegato 10.

     3. L’attribuzione della classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività agrituristica.

     4. La denuncia dei requisiti posseduti dall’azienda è effettuata contestualmente alla richiesta di rilascio dell’autorizzazione, utilizzando la scheda di cui all’allegato 11.

     5. La classificazione è rivista a richiesta dell’operatore agrituristico ed è oggetto di verifica da parte del comune in occasione del rinnovo della autorizzazione.

 

 

Allegato 1 (articolo 1, comma 3)

Tabella per la determinazione del tempo - Lavoro per le aziende agricole che svolgono attività agrituristica

 

A

Colture cerealicole, industriali, oleaginose e proteoleaginose

GIORNI/HA

ETTARI

TOTALE GIORNI

1

Grano tenero e duro

base

6

 

-

 

 

c/terzi

2

 

-

2

Orzo

base

5

 

-

 

 

c/terzi

3

 

-

3

Sorgo

base

5

 

-

 

 

c/terzi

3

 

-

4

Colza

base

5

 

-

 

 

c/terzi

3

 

-

5

Mais

base

8

 

-

 

 

c/terzi

5

 

-

 

 

irriguo

14

 

-

6

Mais 2° raccolto

base

8

 

-

 

 

c/terzi

5

 

-

 

 

irriguo

14

 

-

7

Mais varietà

base

8

 

-

 

 

c/terzi

5

 

-

 

 

irriguo

14

 

-

8

Barbabietola da zucchero

base

23

 

-

 

 

c/terzi

13

 

-

9

Soia coltura irrigua

base

12

 

-

 

 

c/terzi

7

 

-

10

Girasole

base

8

 

-

 

 

c/terzi

5

 

-

11

Pisello proteico

base

6

 

-

 

 

c/terzi

3

 

-

12

Farro

base

6

 

-

 

 

c/terzi

2

 

-

13

Riso

 

10

 

-

14

Tabacco

 

 

 

-

 

Totale giorni

 

 

 

 

 

Trasformazioni uso familiare - ore ogni 100 Kg.

 

1

 

-

 

Trasformazioni per la vendita - ore ogni 100 Kg.

 

5

 

-

 

TOTALE

 

 

 

-

B

Colture orticole in pieno campo

GIORNI/HA

ETTARI

TOTALE GIORNI

1

Pisello da industria

base

8

 

-

 

 

irriguo

13

 

-

2

Fagiolo da industria

base

9

 

-

 

 

irriguo

14

 

-

3

Spinacio da industria

base

14

 

-

 

 

irriguo

19

 

-

4

Fagiolino da industria

base

9

 

-

 

 

irriguo

14

 

-

5

Cavolfiore

 

108

 

-

6

Lattughe

 

109

 

-

7

Finocchio

 

77

 

-

8

Pomodoro da industria

 

92

 

-

9

Peperone

 

77

 

-

10

Melanzana

 

138

 

-

11

Pomodoro da mensa

 

185

 

-

12

Patata

 

77

 

-

13

Fragola

 

231

 

-

14

Vivaio piantine di ortaggi

 

923

 

-

15

Carciofo

 

123

 

-

 

Carciofo di Jesi

 

123

 

-

16

Fava

 

6

 

-

17

Lenticchie

 

12

 

-

18

Cicerchia

 

12

 

-

19

Lupini dolci

 

12

 

-

20

Orto familiare

 

 

 

 

 

fino a 1.000 mq.

 

467

 

-

 

da 1.001 a 5.000 mq

 

390

 

-

 

oltre 5.000 mq.

 

312

 

-

 

Totale giorni

 

-

 

 

 

Trasformazioni uso familiare - ore ogni 100 Kg.

 

1

 

-

 

Trasformazioni per la vendita - ore ogni 100 Kg.

 

5

 

-

 

TOTALE

 

 

 

-

C

Colture floricole in pieno campo

GIORNI/HA

ETTARI

TOTALE GIORNI

 

Trasformazioni uso familiare - ore ogni 100 Kg.

 

769

 

-

 

 

 

1

 

-

 

Trasformazioni per la vendita - ore ogni 100 Kg.

 

5

 

-

 

TOTALE

 

 

 

-

D

Colture protette

GIORNI/HA

ETTARI

TOTALE GIORNI

1

Orticole sotto tunnel freddo

 

538

 

-

2

Orticole sotto tunnel riscald.

 

1.308

 

-

3

Orticole in serra

 

1.308

 

-

4

Floricole in serra

 

1.538

 

-

5

Vivaio piantine in serra

 

1.538

 

-

 

Totale giorni

 

-

 

 

 

Trasformazioni uso familiare - ore ogni 100 Kg.

 

1

 

-

 

Trasformazioni per la vendita - ore ogni 100 Kg.

 

5

 

-

 

TOTALE

 

 

 

-

E

Colture porta seme

GIORNI/HA

ETTARI

TOTALE GIORNI

1

Barbabietola da seme

 

46

 

-

2

Carota da seme

 

46

 

-

3

Cavolo da seme

 

123

 

-

4

Cipolla da seme

 

123

 

-

5

Insalate da seme

 

46

 

-

6

Prezzemolo e ravanello da seme

 

46

 

-

 

TOTALE

 

 

 

-

F

Colture foraggere

GIORNI/HA

ETTARI

TOTALE

1

Mais per insilato

base

11

 

-

 

 

irriguo

17

 

-

2

Foraggere avvicendate

base

9

 

-

 

 

irriguo

14

 

-

3

Favino

 

4

 

-

4

Medica disidratata

 

3

 

-

5

Prati/Pascoli

 

5

 

-

6

Pascoli

 

3

 

-

 

TOTALE

 

 

 

-

G

Colture arboree

GIORNI/HA

ETTARI

TOTALE

 

 

 

 

 

GIORNI

1

Vigneto

 

 

 

 

 

Vigneto uva Comune

 

92

 

-

 

Vigneto uva DOC - IGT - DOCG

 

92

 

-

 

Vigneto uva da tavola

 

92

 

-

2

Frutteto

 

 

 

 

 

Mele

 

123

 

-

 

Pere

 

123

 

-

 

Fico

 

105

 

-

 

Pesche

 

123

 

-

 

Albicocche

 

105

 

-

 

Ciliegio

 

105

 

-

 

Susino

 

105

 

-

 

Actinidia

 

123

 

-

 

Castagno

 

105

 

-

 

Mandorlo

 

105

 

-

 

Nocciolo

 

105

 

-

 

Noce

 

105

 

-

3

Oliveto

 

 

 

 

 

Olive da tavola

 

108

 

-

 

Olive da olio

 

108

 

-

 

Totale giorni

 

-

 

 

 

Cantina - ogni 10 hl di vino

 

2

 

-

 

Trasformazioni uso familiare - ore ogni 100 Kg.

 

1

 

-

 

Trasformazioni per la vendita - ore ogni 100 Kg.

 

5

 

-

 

TOTALE

 

 

 

-

H

Selvicoltura

GIORNI/HA

ETTARI

TOTALE GIORNI

 

Tartuficoltura

 

31

 

-

 

 

 

40

 

-

 

Trasformazioni uso familiare

 

 

 

-

 

Trasformazioni per la vendita

 

 

 

-

 

TOTALE

 

 

 

-

I

Piante Officinali, aromatiche e piccoli frutti

GIORNI/HA

ETTARI

TOTALE GIORNI

 

 

 

 

 

 

1

Officinali e da condimento pieno campo

 

125

 

-

2

Officinali e da condimento più specie

 

313

 

-

3

Piccoli frutti:

 

 

 

-

 

Mirtillo

 

 

 

-

 

Ribes

 

 

 

-

 

Uva spina

 

 

 

-

 

Rovo

 

 

 

-

 

Lampone

 

 

 

-

 

Fragola tipo bosco

 

 

 

-

 

Totale giorni

 

-

 

 

 

Trasformazioni uso familiare - ore ogni 100 Kg

 

1

 

-

 

Trasformazioni per la vendita - ore ogni 100 Kg

 

5

 

-

 

TOTALE

 

 

 

-

L

Allevamenti

GIORNATE TOTALE/GIORNATE CAPO

NUMERO CAPI

TOTALE GIORNI

1

Ovini o caprini da carne

 

 

 

 

 

fino a 10 capi (totale per allevamento)

 

57

 

-

 

da 11 a 30 capi (totale per allevamento)

 

86

 

-

 

da 31 a 70 capi (totale per allevamento)

 

114

 

-

 

oltre 70 capi

 

1,5

 

-

2

Ovini o caprini da latte

 

 

 

 

 

fino a 10 capi (totale per allevamento)

 

86

 

-

 

da 11 a 30 capi (totale per allevamento)

 

114

 

-

 

oltre 30 capi

 

3

 

-

3

Bovini da carne

 

 

 

 

 

fino a 10 capi (totale per allevamento)

 

114

 

-

 

da 11 a 30 capi

 

9

 

-

 

oltre 30 capi

 

6

 

-

 

linea vacca - vitello

 

8

 

-

4

Bovini da latte o bufalini (lattazione)

 

 

 

 

 

fino a 10 capi (totale per allevamento)

 

125

 

-

 

oltre 10 capi

 

11

 

-

5

Equini da carne o da maneggio

 

 

 

 

 

fino a 10 capi (totale per allevamento)

 

114

 

-

 

da 11 a 30 capi

 

9

 

-

 

oltre 30 capi

 

6

 

-

6

Suini o cinghiali

 

 

 

 

 

fino a 2 scrofe (totale per allevamento)

 

57

 

-

 

fino a 5 capi da ingrasso (totale per allevamento)

 

57

 

-

7

Suini - ingrasso (giornate a capo)

 

1

 

-

8

Avicoli (ogni 1.000 capi)

 

8

 

-

9

Cunicoli (ogni 400 fattrici)

 

308

 

-

10

Lepri (ogni 50 fattrici)

 

185

 

-

11

Ungulati

 

6

 

-

12

Struzzi

 

 

 

 

 

fino a 10 capi (totale per allevamento)

 

45

 

-

 

da 11 a 30 capi (totale per allevamento)

 

60

 

-

 

oltre 30 capi

 

2

 

-

13

Allevamenti di selvatici da piuma

 

 

 

 

 

fino a 200 capi (totale per allevamento)

 

28

 

-

 

da 201 a 500 capi (totale per allevamento)

 

40

 

-

 

da 501 a 1000 capi (totale per allevamento)

 

70

 

-

 

per ogni 1.000 capi

 

53

 

-

14

Piccioni - ogni 700 coppie

 

100

 

-

15

Bassa corte familiare (ogni 30 capi)

 

1

 

-

16

Arnie (da 1 a 15)

 

1,7

 

 

 

Arnie (da 15 a 50)

 

1,4

 

-

 

Arnie (da 50 a 150)

 

1,1

 

-

 

Arnie (oltre le 150)

 

0,8

 

-

17

Acquacoltura

 

 

 

 

 

Anguille

 

 

 

-

 

Gamberi

 

 

 

-

 

Pesce gatto

 

 

 

-

 

Pesce gatto americano

 

 

 

-

 

Trote - fino a 200 riproduttori

 

78

 

-

 

altre specie

 

 

 

-

18

Allevamento di razze domestiche italiane in estinzione per l'organizzazione di fattorie didattiche

 

 

 

 

 

Ovini o caprini - fino a 10 capi

 

103

 

-

 

Bovini o bufalini - fino a 10 capi

 

137

 

-

 

Equini - fino a 10 capi

 

137

 

-

 

Asinini - fino a 10 capi

 

137

 

-

 

Suini - a capo

 

1,2

 

-

 

Avicoli - ogni 25 capi

 

1

 

-

 

Cunicoli - ogni 10 capi

 

1

 

-

 

Totale giorni

 

-

 

 

 

Trasformazioni uso familiare

 

 

 

 

 

prodotti caseari:

 

 

 

 

 

- ovini o caprini - ogni 100 lt. di latte

 

0,5

 

-

 

- bovini o bufalini - ogni 100 lt. di latte

 

0,5

 

-

 

prodotti a base di carne:

 

 

 

 

 

- ovini o caprini - ogni 100 kg. di carne

 

1,5

 

-

 

- bovini o bufalini - ogni 100 kg. di carne

 

1,5

 

-

 

- equini - ogni 100 kg. di carne

 

1,5

 

-

 

- suini o cinghiali - ogni 100 kg. di carne

 

1,5

 

-

 

prodotti apistici - ogni 100 kg. di miele

 

0,5

 

-

 

prodotti acquacoltura - ogni 100 kg.

 

 

 

 

 

Trasformazioni per la vendita

 

 

 

 

 

prodotti caseari - ogni 100 lt. di latte

 

1

 

-

 

prodotti a base di carne - ogni 100 kg. di carne

 

2

 

-

 

prodotti apistici - ogni 100 kg. di miele

 

1

 

-

 

prodotti acquacoltura - ogni 100 kg.

 

 

 

 

 

TOTALE

 

 

 

-

M

Lavori di conservazione di spazi agricolo e tutela dell'ambiente

 

 

TOTALE GIORNI

 

Manutenzioni siepi - ogni 100 ml.

 

0,5

 

-

 

Manutenzioni alberate a pianta

 

0,5

 

 

 

Fascia boscata - max 5.000 mq - ogni 700 mq.

 

1

 

-

 

Gestione e pulitura sponde fluviali e scarpate - ogni 100 ml.

 

0,5

 

-

 

TOTALE

 

 

 

-

 

TOTALE GIORNI

 

 

 

-

N

Attività direttive ed amministrative

 

 

 

 

Imprenditore agricolo a titolo principale 35% del monte giornate punti: A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M

35%

 

 

 

 

Imprenditore agricolo ordinario 25% del monte giornate punti: A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M

25%

 

 

 

 

TOTALE

 

 

 

-

 

Coefficiente compensativo - commi 4 e 5 articolo 1 del regolamento di attuazione: 1,5 - 2 - 3

 

 

 

 

 

TOTALE GIORNATE

 

 

 

-

 

 

Allegato 2 (articolo 1, comma 6)

Tabella per la determinazione del tempo - lavoro relativo alle attività agrituristiche

 

1

Alloggio con eventuale somministrazione pasti per i soli ospiti:

Fino ad otto persone ospitate

Oltre le 8 persone:

 

Attività svolta non oltre 4 mesi

Attività svolta non oltre 8 mesi

Attività svolta tutto l'anno

 

Solo alloggio:

rapporto presunto

n. 6 giornate per posto letto

n. 8 giornate per posto letto

n. 10 giornate per posto letto

 

Alloggio con 1^ colazione

"

n. 7 giornate per posto letto

n. 9 giornate per posto letto

n. 11 giornate per posto letto

 

Alloggio con 1^ colazione e mezza pensione [*]

"

n. 12 giornate per posto letto

n. 16 giornate per posto letto

n. 19 giornate per posto letto

2

Unità abitative per pernottamento e soggiorno

Fino ad 8 persone ospitate

Oltre le 8 persone:

 

 

Rapporto presunto

Attività svolta non oltre 4 mesi n. 5 giornate per posto letto

Attività svolta non oltre 8 mesi n. 7 giornate per posto letto

Attività svolta tutto l'anno n. 9 giornate per posto letto

3

Sosta in spazi aperti:

Fino a 4 piazzole

Oltre le 4 piazzole:

 

 

Rapporto presunto

n. 8 giornate per piazzola

4

Somministrazione:

Fino a 16 pasti giornalieri

Oltre i 16 pasti giornalieri:

 

Pasti

Rapporto presunto

n. 1 giornata ogni 20 pasti

 

Spuntini

Una giornata agricola per ogni giorno di attività

5

Attività ricreative sportive divulgative culturali:

 

 

 

 

 

Maneggio:

n. 10 giornate per cavallo

 

Attività quali: pesca bocce tiro con l'arco tennis golf passeggiate in mountain bike, etc.

10% delle giornate assegnate per le attività di cui punti 1, 2, 3,4.

 

Organizzazione di corsi legati alle tradizioni rurali - giornate di divulgazione - spettacoli

Sino ad un massimo di 5 giornate

 

[*] Togliere una giornata se non viene offerta la 1^ colazione.

 

 

Allegato n. 3 (articolo 5)

Norme igienico-sanitarie

 

     1. Gli alloggi agrituristici devono possedere fornitura di acqua potabile, nonché le caratteristiche strutturali ed igienico - sanitarie previste dal regolamento edilizio comunale per i locali di abitazione. Possono essere concesse deroghe relativamente all'altezza dei locali abitabili ed ai rapporti tra superficie finestrata e superficie del pavimento, finalizzate a mantenere le caratteristiche tipiche dell'edificio rurale tradizionale da adibire all'uso agrituristico. Rispetto alla superficie minima disponibile per posto - letto, deve essere accertata l'assenza di cause di insalubrità, mentre il limite minimo del rapporto aero - illuminante è fissato ad 1/16. Le attrezzature in dotazione devono comprendere un letto, un comodino. ed una sedia o poltrona per persona; ogni camera deve essere dotata di un armadio, un tavolino o altro piano di appoggio e un cestino per i rifiuti, nonché di una tabella informazioni con i numeri di telefono per le emergenze e dell'attrezzatura di pronto soccorso.

     2. Gli alloggi agrituristici, fatti salvi quelli autorizzati ai sensi di precedenti norme in materia, devono essere dotati di servizi igienico - sanitari completi di wc con cassetta a cacciata di acqua, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia in ragione di almeno uno ogni sei persone o frazioni di sei, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi. La pulizia degli ambienti e il cambio della biancheria sono effettuati ad ogni. nuova presenza di ospiti e comunque almeno una volta per settimana.

     3. Per l'attività di ospitalità in spazi aperti di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili, la superficie da destinare per ogni piazzola o unità di sosta deve essere di almeno 60 metri quadrati, compreso il posto auto. La sistemazione di tale superficie deve essere a prova di acqua e di polvere, realizzabile anche con inerbimento del terreno. In prossimità delle piazzole deve essere prevista una colonnina con possibilità di attacco per la presa di corrente elettrica; va inoltre garantita, con idonei recipienti, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi.

     4. I servizi igienico - sanitari per i campeggiatori dovranno essere realizzati prioritariamente all'interno di strutture edilizie esistenti, in agGiunta a quelli, eventualmente già presenti, per attività di alloggio e di somministrazione dei pasti, con una dotazione minima ogni quattro piazzole di un servizio igienico composto da wc, lavabo e doccia. Va anche previsto un locale multiuso di facile accesso che disponga di lavelli, lavatoi e fontanella in quantità adeguate rispetto al numero di piazzole esistenti.

     5. La produzione, la preparazione, il confezionamento, il deposito di sostanze alimentari e bevande, nonché la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni. L'accertamento dell'idoneità dei locali, degli immobili e delle attrezzature utilizzate per tali attività ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 2 della medesima legge tiene conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici utilizzati e dell'effettiva dimensione dell'attività svolta, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 28 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

     6. I locali delle aziende agrituristiche adibiti a cucine e laboratori di preparazione per la somministrazione sul posto, di alimenti e bevande devono avere i seguenti requisiti:

     a) sufficiente aerazione ed illuminazione. Nel caso in cui la superficie delle finestrature, tenuto conto delle caratteristiche di ruralità delle costruzioni, non sia sufficiente ad assicurare un'adeguata aerazione ed illuminazione devono essere previsti sistemi meccanici per il ricambio dell'aria e sistemi di illuminazione artificiale;

     b) superficie adeguata al numero di pasti preparati e comunque non inferiore a 12 metri quadrati;

     c) pareti lavabili e disinfettabili sino all'altezza di 2 metri. A questo scopo possono essere utilizzate piastrelle, pitture idrofughe e simili;

     d) pavimento ben connesso, lavabile e disinfettabile, sistemato in maniera tale da permettere la facile evacuazione delle acque di lavaggio;

     e) soffitto facile da pulire e che non permetta l'attecchimento di muffe e caduta di polvere;

     f) finestre e porte protette da dispositivi contro insetti ed altri animali nocivi;

     g) lavello dotato di acqua corrente potabile calda e fredda, con rubinetteria non azionabile manualmente;

     h) distributore di sapone e di asciugamani a perdere;

     i) contenitore per i rifiuti munito di coperchio azionato a pedale;

     l) cappa sovrastante il punto di cottura, dimensionata in modo tale da garantire l'efficiente captazione dei fumi e dei vapori e il loro convogliamento all'esterno, nel rispetto del regolamento edilizio e delle norme di sicurezza;m) tavoli da lavoro con superficie lavabile e disinfettabile ed armadietti chiusi per il ricovero degli ingredienti e delle stoviglie. I materiali per la pulizia, la detersione e la disinfezione devono in ogni caso essere alloggiati in apposito locale o armadio chiuso, separati da quelli dove gli alimenti vengono immagazzinati, lavorati, trasformati, serviti e consumati;

     n) lavastoviglie, anche di tipo non industriale, in grado di raggiungere in fase di risciacquo una temperatura dell'acqua superiore a 85°C, qualora sia previsto nel locale di somministrazione un numero di pasti superiore a 16;

     o) frigorifero, anche di tipo non industriale, di capacità adeguata e dotato di termometro di minima e di massima;

     p) spogliatoio, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del D.P.R. n. 327/1980, che può anche identificarsi nell'antibagno dei servizi igienici destinati ai soli operatori alimentari.

     7. Nel caso di somministrazione di spuntini e bevande che esclude l'attività di cottura e non coinvolge generi ad alta deperibilità, quali panna, crema o maionese, è necessario ricavare per la sola preparazione degli stessi, eventualmente nella stessa cucina della famiglia dell'operatore, un settore, delimitato rispetto alla cucina almeno su tre lati con accorgimenti quali pannelli mobili rientranti e dotato di piano di lavoro lavabile e disinfettabile.

     8. Nell'ipotesi di attività presunta con offerta di ospitalità completa fino ad un massimo di 8 persone o con somministrazione di un massimo di 16 pasti al giorno può essere utilizzata la cucina della famiglia dell'imprenditore agricolo, anche di dimensione inferiore a quella prevista dal comma 6, lettera b), fermo restando che nel documento di autocontrollo devono essere evidenziate, oltre al possesso del libretto di idoneità sanitaria da parte di tutti gli operatori addetti alle sostanze alimentari ed alle bevande, compresi i familiari dell'imprenditore, le seguenti procedure di tutela dell'alimento:

     a) formazione alimentare agli alimenti ed alle bevande, di cui al capitolo X dell'allegato al D.Lgs. n. 155/1997 per tutti gli addetti, compresi i familiari dell'imprenditore agricolo responsabile dell'agriturismo;

     b) separazione, al fine della loro sempre possibile distinzione tra materie prime in stoccaggio ed alimenti e bevande destinati alla preparazione e alla somministrazione a terzi, rispetto a quelli destinati al consumo familiare dell'imprenditore;

     c) allestimento e preparazione degli alimenti destinati all'imprenditore ed alla sua famiglia in tempi differenziati rispetto a quelli offerti agli ospiti.

     9. La superficie del locale destinato alla somministrazione dei pasti, normalmente ricavato nella casa di abitazione o in annessi rustici, deve essere adeguata al numero di posti a sedere e comunque non inferiore a 15 metri quadrati. Nel caso in cui le altezze o le finestrature, tenuto conto della ruralità delle costruzioni, non siano sufficienti ad assicurare una idonea aerazione, possono essere adottati sistemi meccanici per il ricambio dell'aria.

     10. I servizi igienici destinati al pubblico non devono comunicare direttamente con i locali nei quali gli alimenti vengono conservati, preparati, trasformati e consumati; devono avere il pavimento e le pareti sino all'altezza di 2 metri lavabili e disinfettabili. Il lavandino deve essere dotato di rubinetteria con comandi preferibilmente non azionabili manualmente, che fornisca acqua corrente calda e fredda. Nei servizi devono essere disponibili carta igienica, un dispensatore di detergente liquido, un distributore di asciugamani a perdere e un contenitore per i rifiuti con coperchio azionato a pedale. Deve essere garantita una sufficiente aerazione anche a mezzo di un sistema meccanico di ricambio dell'aria.

     11. E’ previsto un servizio igienico fino a 25 persone; per un numero di posti superiore a 25 i servizi igienici non devono essere meno di due, uno dei quali fruibile da soggetti portatori di handicap.

     12. Il servizio igienico. riservato al personale di cucina, che può essere anche non adiacente alla cucina medesima, deve rispettare i requisiti previsti dall'articolo 28 del D.P.R. n. 327/1980.

     13. Per le aziende che esercitano la somministrazione di spuntini e bevande e nell'ipotesi di attività presunta con offerta di ospitalità completa fino ad un massimo di 8 persone o con somministrazione di un massimo di 16 pasti al giorno, può essere posto a disposizione il servizio igienico familiare, rispondente ai requisiti indicati al comma 11; in questo caso è necessario che tutti i familiari siano provvisti di libretto sanitario e dimostrino di aver acquisito la formazione stabilita dal capitolo X dell'allegato al D.Lgs. n. 155/1997.

     14. Le superfici minime per cucine e laboratori di preparazione e per locali di somministrazione si applicano alle nuove autorizzazioni, rimanendo valide anche superfici minori per le autorizzazioni già in essere.

     15. Le piscine facenti parte di aziende agrituristiche sono da considerare ad uso privato qualora:

     a) siano a servizio di aziende che svolgono esclusivamente le attività di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3;

     b) siano a servizio di una ricettività non superiore a 30 persone;

     c) la superficie della vasca non superi i 140 metri quadrati. Per le piscine già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento è ammessa una difformità fino ad una superficie della vasca non superiore ai 200 metri quadrati;

     d) la profondità media dell'acqua non sia superiore ai 140 centimetri;

     e) siano ubicate in un'area adeguatamente separata dalle restanti pertinenze aziendali.

     16. Per le piscine di cui al punto 15, fatta salva la normativa igienico - sanitaria in materia di qualità delle acque, devono comunque essere osservate le seguenti prescrizioni:

     a) uso della cuffia da parte degli utenti;

     b) presenza di una doccia da usare prima dell'ingresso in acqua.

     17. Gli impianti di smaltimento delle acque luride ed il loro dimensionamento possono derogare, in relazione alle effettive dimensioni e capacità ricettive dell'azienda agrituristica, a quanto stabilito dagli articoli 86, 89 e 90 del regolamento edilizio tipo del 14 settembre 1989, n. 23 e successive modificazioni. In particolare, la capacità della fossa settica va dimensionata sulla base di calcoli effettivi e non in base al parametro di 0,50 metri cubi per abitante equivalente di cui all'articolo 90, comma 3, lettera b). Le aziende che svolgono attività presunta con offerta di ospitalità completa fino ad un massimo di 8 persone o con somministrazione di un massimo di 16 pasti al giorno smaltiscono i liquami secondo quanto previsto dall'articolo 86, comma 11.

 

 

Allegato n. 4 (articolo 6)

Macellazione di animali allevati in azienda

 

     1. La macellazione degli animali delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina è consentita esclusivamente in impianti debitamente autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.

     2. Ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559 e del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495, la macellazione dei volatili da cortile (polli, tacchini, faraone, anatre, oche), della selvaggina da penna allevata (quaglie, piccioni, fagiani, pernici, ecc.) e dei conigli, per un quantitativo non superiore alle 7.000 unità tra volatili da cortile e selvaggina da penna allevata e a 3.000 conigli all'anno con un massimo rispettivamente di 100 e 50 capi al giorno, è consentita in apposito locale polifunzionale autorizzato ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283.

     3. Il locale previsto al punto 3, in cui è tassativamente vietato il sezionamento delle carcasse, deve presentare le seguenti caratteristiche ed attrezzature:

     a) sufficiente grado di illuminazione ed areazione;

     b) pavimento lavabile e disinfettabile con pozzetto munito di griglia e sifone per la raccolta dei reflui e lo smaltimento delle acque di lavaggio;

     c) pareti rivestite con materiale lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza di almeno 2 metri;

     d) attrezzature ed utensili idonei sotto il profilo igienico sanitario, facilmente lavabili e disinfettabili;

     e) attrezzature idonee per lo stordimento prima della macellazione, secondo la normativa vigente;

     f) contenitori idonei che permettano il trasferimento delle carni macellate in frigoriferi ad armadio o a pozzetto destinati esclusivamente a tale uso;

     g) contenitori lavabili e disinfettabili muniti di chiusura per depositare il sangue ed i sottoprodotti di macellazione, in attesa del ritiro da parte di ditta autorizzata da effettuarsi entro le 24 ore. Può essere concessa la possibilità di depositare questi materiali, previo idoneo imballaggio riportante la data di confezionamento, in uno specifico frigorifero congelatore da utilizzare solo per questo scopo e previa compilazione di un registro di carico e scarico; una volta riempito il frigorifero, il sangue ed i sottoprodotti sono smaltiti tramite ritiro da parte di ditta autorizzata;

     h) finestre, porte e scarichi protetti da dispositivi contro gli insetti o altri animali nocivi;

     i) lavello fornito di acqua corrente potabile calda e fredda, dispensatore di sapone liquido e distributore di asciugamani di carta a perdere;

     l) servizio igienico non comunicante direttamente con il locale di macellazione. E’ ammessa la possibilità di utilizzare i servizi igienici dell'abitazione o dell'azienda agrituristica, purché diversi da quelli a disposizione del pubblico.

     4. La macellazione degli animali delle specie avicole e quella dei conigli devono essere effettuate in momenti diversi.

     5. In deroga al punto 1 è consentita l'attività settimanale di macellazione, fino a 2 capi di suini, 2 capi di ovi - caprini e 2 capi di selvaggina di taglia grossa allevata o 8 capi di agnelli, capretti e suinetti di peso vivo inferiore a 15 chilogrammi, in impianti annessi alle aziende agrituristiche. Per tali impianti l'autorizzazione sanitaria è subordinata al possesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli di cui al punto 3:

     a) locale con dimensioni minime di 3 metri di larghezza e 6 metri di lunghezza e comunque non inferiore ai 18 metri, quadrati, dei quali 3,5 metri per stordimento, dissanguamento e scuoiatura - depilazione e 2,5 metri per eviscerazione e sezionamento in quarti; possono essere concesse deroghe relativamente alle dimensioni minime sopra riportate, purché l'attività settimanale di macellazione complessivamente non sia superiore a 2 capi adulti o a 4 capi di peso vivo inferiore a quindici chilogrammi, appartenenti alle specie precedentemente elencate. Tali deroghe non sono consentite per gli impianti a carattere consortile di cui al punto 10;

     b) attrezzature che consentano, per le operazioni successive allo stordimento, il sollevamento completo della carcassa. Durante le operazioni di macellazione l'animale non deve mai venire a contatto con il pavimento; qualora l'altezza del locale non permetta di appendere immediatamente l'animale alla guidovia, è ammesso, limitatamente alle fasi di dissanguamento e per l'asportazione della testa e delle zampe, l'utilizzo di attrezzature che permettano comunque il sollevamento dell'animale dal suolo;

     c) separazione tra il sito dove avvengono lo stordimento, il dissanguamento e la scuoiatura - depilazione e la postazione dove si eseguono le successive operazioni sulla carcassa mediante apposita divisione strutturale fissa o mobile o adeguata distanza;

     d) rimozione, stoccaggio e successivo smaltimento del materiale a rischio specifico conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000 e successive modificazioni. Può essere concessa la facoltà di depositare questi materiali, previo idoneo imballaggio riportante la data di confezionamento, il peso e l'individuazione del contenuto, in un frigorifero congelatore, identificato come previsto dal suddetto decreto, da utilizzare solo per questo scopo e previa compilazione del registro di carico e scarico di cui all'articolo 5, comma 4 del medesimo decreto, con successivo ritiro da parte di ditta autorizzata;

     e) cella frigorifera, di capacità adeguata a contenere i prodotti della macellazione destinati ad uso alimentare umano, che può coincidere con quella della vendita diretta o quella eventualmente presente nella cucina - laboratorio di preparazione, purché sia assicurata l'assenza di contatti tra carni fresche di specie diverse e tra queste ed altri prodotti carnei quali salumi o carni preparate, in modo tale da garantire la totale assenza di contaminazioni crociate.

     6. Nei locali di macellazione è consentita la suddivisione delle carcasse in mezzene e di queste in tre pezzi al massimo.

     7. L'impianto autorizzato ai sensi del punto 5 può essere adibito alla macellazione degli avicunicoli, purché la macellazione degli animali delle predette specie e quella dei suini, degli ovini, dei caprini e della selvaggina di grossa taglia allevata abbiano luogo in giorni diversi.

     8. I locali, le attrezzature e gli utensili necessari per l'attività di macellazione devono essere utilizzati solo per questo scopo e devono essere puliti e disinfettati ogniqualvolta siano stati insudiciati e prima di essere usati di nuovo.

     9. Nel caso in cui l'azienda non sia collegata all'impianto di pubblica fognatura, le acque di lavaggio possono essere smaltite sul suolo, mediante idoneo sistema autorizzato dall'autorità sanitaria locale, quale sedimentatori industriali a più comparti.

     10. Gli impianti autorizzati ai sensi dei commi 2 e 5 possono essere anche consortili e all'interno di essi è consentita solo la macellazione di animali allevati dall'azienda o dalle aziende associate, fermi restando i limiti indicati nei commi succitati. La macellazione per conto terzi è consentita solo negli impianti autorizzati ai sensi del punto 1.

     11. E’ fatto obbligo all'operatore agrituristico di concordare cori i servizi veterinari delle aziende USL, i tempi e le modalità dei controlli sanitari.

     12. La bollatura delle carni dei suini, degli ovi - caprini e della selvaggina di taglia grossa allevata deve essere effettuata con un bollo di forma quadrata, riportante nella parte superiore l'indicazione dell'azienda USL di competenza, nella parte inferiore la dicitura: "Regione Marche" e nella parte centrale la sigla: "C.S. - AGRITURISMO", ove C.S. sta per: controllo sanitario.

     13. La bollatura delle carni dei volatili da cortile, della selvaggina da penna allevata e dei conigli deve essere effettuata con un bollo a placca riportante la ragione sociale, la sede dell'azienda è la sigla: "C.S. - AGRITURISMO".

     14. Per l'effettuazione dei controlli di cui al cui al punto 11, si applicano le tariffe indicate nel tariffario regionale in vigore approvato dalla Giunta regionale.

 

 

Allegato 5 (articolo 11, comma 1)

     (Omissis).

 

 

Allegato 6 (articolo 12, comma 1)

     (Omissis).

 

 

Allegato 7 (articolo 12, comma 2)

     (Omissis).

 

 

Allegato 8 (articolo 12, comma 4)

     (Omissis).

 

 

Allegato 9 (articolo 12, comma 5)

     (Omissis).

 

 

Allegato 10 (articolo 13)

Criteri classificazione aziende agrituristiche

 

B - REQUISITI STRUTTURALI E CARATTERISTICI AZIENDALI

da considerare nell'attribuzione del punteggio per la classifica

b.1

Riscaldamento autonomo o regolabile da ogni postazione (non considerata sufficiente la presenza del camino tradizionale)

punti 1

 

Riscaldamento autonomo o regolabile da ogni postazione che utilizza fonti di energia rinnovabile

punti 2

b.2

Spazi aziendali comuni

 

 

Disponibilità per gli ospiti di uno spazio nell'àmbito della sala ristorazione Comune

punti 1

 

Disponibilità per tutti gli ospiti dell'azienda di una sala ricreativa Comune attrezzata e distinta dalla sala ristorazione

punti 2

b.3

Illuminazione esterna agli edifici

 

 

Se disponibile illuminazione adeguata degli spazi esterni;

punti 1

 

Se disponibile illuminazione adeguata degli spazi esterni rispondente ai requisiti della legge regionale n. 10/2002

punti 2

b.4

Locale lavanderia e stireria:

 

 

Se è a disposizione degli ospiti un locale attrezzato per lavatura e stiratura biancheria

punti 1

b.5

Rapporto tra bagni e numero di posti letto:

 

 

il calcolo del punteggio sarà condotto nel modo seguente:

 

 

- presenza di un bagno ogni 4 posti letto:

punti 1

 

- presenza di un bagno ogni 3 posti letto:

punti 2

 

- presenza di un bagno ogni 2 posti letto con presenza di bagno in tutte le camere;

punti 4

(i punteggi sono alternativi)

punti 3

 

- presenza di un bagno per portatori di handicap negli agriturismi con ospitalità inferiore o pari alle 6 camere o 25 posti a tavola

b.6

Telefono:

 

 

- disponibilità di un apparecchio telefonico per chiamate esterne e per ricevere chiamate indipendente in tutti gli alloggi:

punti 2

 

 

 

 

- in metà degli alloggi:

punti 1

b.7

Segnaletica per i servizi aziendali e la validità interna:

 

 

- presenza dei cartelli per l'indicazione della viabilità interna e le principali strutture agrituristiche

punti 1

b.8

Punto grill o forno esterno:

 

 

disponibilità per tutti gli ospiti di un grill o di un forno esterno per cucinare all'aperto

punti 1

b.9

Edifici di pregio:

 

 

se l'edificio nel quale viene svolta l'attività agrituristica è individuato quale edificio di pregio in base alla

punti 3

 

normativa regionale: se vincolato dalla Soprintendenza

punti 5

b.10

Verde architettonico

 

 

Presenza, all'interno dell'azienda di giardini storici, parchi e/o emergenze verdi

punti 2

b.11

Area protetta:

punti 2

 

l'azienda è inserita in un'area protetta riconosciuta a livello regionale

 

b.12

Ospitalità per animali domestici:

 

 

a) l'azienda consente l'ospitalità in azienda degli animali d'affezione degli ospiti

punti 2

 

b) L'azienda consente l'ospitalità in azienda degli animali d'affezione degli ospiti e dedica a tale servizio locali, spazi e attrezzature

punti 3

b.13

Spazio esterno arredato:

 

 

disponibilità di uno spazio esterno con tavoli e sedie (collettivo o delimitato per ciascuna unità abitativa)

punti 1

b.14

Giochi per bambini:

 

 

presenza di parco giochi (almeno 3 giochi, altalena, scivolo, bilanciere, ecc.)

punti 1

b.15

Raccolta differenziata:

 

 

in azienda dispone dell'attrezzatura ed esegue la raccolta differenziata per le principali categorie di rifiuti

punti 2

 

C - REQUISITI CARATTERISTICI AGRICOLI:

c.1

Colture praticate

max punti 8

c.2

Produzioni a basso impatto ambientale

max punti 3

c.3

Produzioni biologiche

max punti 6

c.4

Siepi e boschi

max punti 3

c.6

Vendita di prodotti freschi aziendali

punti 2

c.7

Presenza di allevamenti in azienda:

 

 

per ciascun tipo di allevamento

max punti 4

 

allevamento razze autoctone:

*2

 

sistema di allevamento

max + 3 punti

c.8

Trasformazione:

 

 

trasformazione di prodotti ottenuti da materie prime aziendali per la vendita, la degustazione, la somministrazione diretta

 

 

 

 

 

a) olio

punti 4-2

 

b) vino

punti 4-2

 

c) formaggi

punti 4-2

 

d) carni

punti 4-2

 

e) salumi

punti 4

 

f) conserve di origine vegetale

punti 2

 

g) conserve di origine animale

punti 2

 

h) miele

punti 2

 

i) prodotti apistici

punti 2

 

j) prodotti secondari del bosco e funghi

punti 1

 

k) tartufi

punti 1

 

 

 

 

 

 

 

D - REQUISITI dei SERVIZI da considerare nell'attribuzione del punteggio per la classifica se i servizi di seguito riportati sono disponibili durante tutto il periodo di apertura dell'azienda

d.1

Servizi di ristorazione.

 

 

- se l'azienda offre per tutto il periodo di apertura il servizio di prima colazione:

punti 1

 

- se l'azienda offre per tutto il periodo di apertura il trattamento di mezza pensione (prima colazione e

punti 3

 

cena):

 

 

- se l'azienda offre per tutto il periodo di apertura il trattamento di pensione completa

punti 4(i punteggi sono alternativi)

d.2

Piatti caratteristici

 

 

- presenza nel menù, di almeno 2 piatti caratteristici della cucina marchigiana preparati con prodotti tradizionali;

Punti 1

 

- menù completo preparato con prodotti tradizionali

Punti 2 (i punteggi sono alternativi)

d.3

Servizio di degustazione:

 

 

se l'azienda offre per tutto il periodo di apertura il servizio di assaggio e degustazione di prodotti tipici

punti 2

d.4

Materiale informativo:

 

 

l'azienda mette a disposizione degli ospiti materiale informativo turistico e culturale sul territorio di appartenenza e/o materiale divulgativo sulle attività condotte:

punti 1

d.5

Esposizione attrezzature agricole e disponibilità visite guidate:

 

 

allestimento di un'area specializzata per l'esposizione di attrezzature agricole tradizionali con adeguata segnalazione e disponibilità di visite didattiche guidate

punti 2

d.6

Accoglienza degli ospiti:

 

 

- da parte del titolare o addetto almeno 8 ore/giorno

punti 1

 

- da parte del titolare o addetto per 24 ore su 24

+ 1 punto i punteggi sono alternativi

d.7

Piscina:

 

 

presenza di piscina in azienda

punti 3

d.8

Campo da tennis:

 

 

disponibilità di un campo da tennis in azienda

punti 1

d.9

Maneggio:

punti 3

 

presenza di maneggio in azienda

 

d.10

Organizzazione di passeggiate e trekking a cavallo:

punti 2

 

(il punteggio si può sommare a quello previsto alla voce "Maneggio")

 

d.11

Percorso naturalistico didattico:

 

 

presenza in azienda di un percorso naturalistico didattico adeguatamente segnalato: (es. percorso botanico,

punti 1

 

paesaggistico, punto di osservazione per birdwatching, ecc.)

 

d.12

Percorso sportivo:

 

 

allestimento di percorsi sportivi attrezzati e segnalati con istruzioni per una corretta utilizzazione

punti 1

d.13

Lago per la pesca sportiva:

 

 

presenza in azienda di un laghetto per la pesca sportiva

punti 2

d.14

Campo bocce:

 

 

disponibilità di un campo per il gioco delle bocce

punti 1

d.15

Campo attrezzato per il tiro con l'arco:

 

 

disponibilità di un campo per il tiro con l'arco e delle attrezzature necessarie, comprese quelle per il mantenimento della sicurezza degli ospiti

punti 1

 

 

 

d.16

Altre attrezzature sportive:

 

 

disponibilità di altre attrezzature per attività sportive all'aperto e nella natura

punti 1

d.17

Biciclette e/o montain bikes:

 

 

disponibilità per gli ospiti di biciclette e/o montain bikes in numero non inferiore a 1/3 del numero massimo degli ospiti

punti 1

d.18

Canoa:

 

 

disponibilità per gli ospiti di canoe in numero non inferiore ad 1/5 del numero massimo degli ospiti

punti 1

d.19

Qualifiche professionali possedute dal titolare o da un suo familiare impegnato nell'attività agrituristica:

 

 

- imprenditore a titolo principale o coltivatore diretto

punti 2

 

- corso operatore agrituristico;

punti 2

 

- enologo o sommelier;

punti 1

 

- assaggiatore di olio d'oliva;

punti 1

 

- conoscenza lingua straniera (attestato, diploma o madre lingua);

punti 1

 

- altre qualifiche (documentabili) di interesse agrituristico.

punti 1

 

SPIEGAZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL LIVELLO DI CLASSIFICA

     B - REQUISITI STRUTTURALI E CARATTERISTICI AZIENDALI

     b.1 - Riscaldamento autonomo in camera o in appartamento (punti 3):

     Presenza di riscaldamento autonomo in ogni singolo appartamento e/o di almeno un termostato in ogni singola stanza. Non è considerata sufficiente la presenza del camino tradizionale. Il riscaldamento autonomo deve essere nel rispetto delle disposizioni comunali. Se tale requisito è presente solo in parte degli alloggi e/o in parte delle camere non può essere attribuito il punteggio.

     b.2.a - Spazi aziendali comuni - sala ricreativa adibita anche a sala ristorazione (punti 1):

     Disponibilità per tutti gli ospiti dell'azienda di una sala ricreativa adibita anche a sala di ristorazione Comune. La sala di ristorazione deve essere predisposta per il numero massimo di ospiti che l'azienda può accogliere e comunque di dimensione minima di 16 mq. In tale sala inoltre, gli ospiti si possono dedicare ad altre attività. Se l'azienda dispone di sola sala ricreativa o di sola sala ristorazione il punteggio è limitato ad 1 punto.

     b.2.b - Spazi aziendali comuni - sala ricreativa distinta dalla sala ristorazione (punti 2):

     Disponibilità per tutti gli ospiti dell'azienda di una sala ricreativa attrezzata con una serie di intrattenimenti (es. angolo biblioteca, sala TV, ecc.) distinta dalla sala ristorazione. Tale sala deve avere almeno le dimensioni di 12 mq.

     b3 - Illuminazione degli spazi esterni (punti 1):

     Presenza di punti luce negli spazi esterni agli edifici per illuminare in maniera adeguata i camminamenti e le aree che collegano i centri aziendali comuni, eventuali parcheggi, le camere o gli appartamenti con la sala di ristorazione, ecc.

     b.4 - Locale attrezzato lavanderia e stireria (punti 1):

     Disponibilità per tutti gli ospiti di un locale Comune adibito esclusivamente a lavanderia e stireria (per attrezzato si intende la presenza minima di una lavatrice, un asse da stiro, ferro da stiro).

     b.5.a - Un bagno ogni 4 posti letto autorizzati (punti 1):

     Da verificare in relazione ai posti letto autorizzati sia in camere che in unità abitative indipendenti.

     b.5.b - Un bagno ogni 3 posti letto autorizzati (punti 2):

     Da verificare in relazione ai posti letto autorizzati sia in carriere che in unità abitative indipendenti.

     b.5.c - Un bagno ogni 2 posti letto autoriz. con presenza di bagno in tutte le camere (punti 4):

     Da verificare in relazione ai posti letto autorizzati sia in camere che in unità abitative indipendenti. I bagni devono essere presenti in ogni camera ed in ogni unità abitativa indipendente.

     b5.d - Bagno accessibile a portatori di handicap (punti 3):

     Presenza di almeno un bagno in tutta la struttura aziendale accessibile ai portatori di handicap realizzato secondo le prescrizioni previste dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 del Ministro dei lavori pubblici per le aziende la cui ospitalità in alloggi abbia una ricettività complessiva inferiore alle sei camere.

     b.6a - Disponibilità di un apparecchio telefonico indipendente in tutti gli alloggi (punti 2):

     Disponibilità in tutti i singoli appartamenti ed in tutte le camere autorizzate, di un telefono abilitato ad effettuare e ricevere chiamate. Tale requisito non è considerato valido se la condizione precedentemente descritta è presente soltanto in parte degli alloggi.

     b.6b - Disponibilità di apparecchi telefonici indipendenti in metà degli alloggi (punti 1):

     Disponibilità in almeno metà del numero dei singoli appartamenti e/o delle camere autorizzate, di un telefono abilitato ad effettuare e ricevere chiamate.

     b.7 - Segnaletica per l'indicazione della viabilità interna (punti 1):

     Presenza di cartelli e/o di segnali che indicano i percorsi per il raggiungimento delle varie strutture e dotazioni aziendali fruibili o meno dagli ospiti, nonché le principali strutture agrituristiche.

     b.8 - Punto grill e/o forno esterno per cucinare all'aperto (punti 1):

     Disponibilità all'interno dell'azienda di un arca attrezzata con barbecue all'aperto con le necessarie forme di sicurezza contro l'incendio e/o di un forno esterno Comune a tutti gli ospiti per cucinare all'aperto.

     b.9.a - Fabbricati aziendali classificabili come edifici storici e di pregio (punti 3):

     I fabbricati aziendali devono essere classificati come edifici di pregio e storici ed essere, pertanto iscritti negli elenchi ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 13/1990.

     b.9.b - Fabbricati aziendali di interesse artistico o storico ai sensi della D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (punti 5):

     I fabbricati aziendali devono essere individuati come edifici di particolare pregio storico e architettonico dalla Soprintendenza in base al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

     b.10 - Strutture di verde architettonico (punti 2):

     Il requisito è riconosciuto se sono presenti all'interno dell'azienda giardini storici, parchi e/o emergenze "verdi" (alberi monumentali, ecc.) iscritti in elenchi ufficiali riconosciuti a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale dalle vigenti normative (D.Lgs. n. 490/1999 per i giardini storici e per i parchi).

     b.11 - Inserimento dell'azienda in un'area protetta (punti 2):

     Inserimento dell'azienda all'interno di un'area protetta istituita ai sensi della L.R. n. 394/1991 legge quadro sulle aree protette o ai sensi della L.R. n. 15/1994, facendo riferimento all'elenco delle aree protette istituite, così come individuate negli adeguamenti annuali al Piano triennale delle aree protette

     b.12a - Ospitalità per animali domestici (punti 2):

     L'azienda consente l'ospitalità in azienda degli animali d'affezione degli ospiti.

     b.12b - Ospitalità attrezzata per animali domestici (punti 3):

     L'azienda consente l'ospitalità in azienda degli animali d'affezione degli ospiti e dedica a tale servizio locali, spazi e attrezzature.

     b.13 - Spazio esterno Comune arredato con tavolo e sedie (punti 1):

     Spazio esterno all'appartamento all'interno della struttura aziendale con un numero di sedie almeno pari al numero di posti letto autorizzati.

     b.14 - Parco giochi per bambini con almeno 3 giochi (scivolo, altalena verticale o orizzontale etc.) (punti. 1):

     Presenza di un parco giochi per bambini con almeno tre giochi funzionanti e a norma UNI.

     b.15 - Raccolta differenziata (punti 2):

     L'azienda effettua la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica e lattine dei rifiuti.

 

C - REQUISITI CARATTERISTICI AGRICOLI

c.1 - Colture praticate:

Vigneto + oliveto + arboree da frutto + ortaggi

 

colture a DOC, IGT, DOP, IGP

da 0,4 Ha. a 0,8 Ha.

punti 1

 

da 0,4 Ha. a 0,8 Ha.

punti 1

da 0,8 Ha. a 2,0 Ha

punti 2

 

da 0,8 Ha. a 2,0 Ha.

punti 2

da 2,0 Ha. a 3,99 Ha.

punti 3

 

da 2,0 Ha. a 3,99 Ha.

punti 3

oltre 4,00 Ha.

punti 4

 

oltre 4,00 Ha.

punti 4

 

     c.2 - Produzioni a basso impatto ambientale (punti 3):

     Si calcola per aziende che aderiscono alle misure A1, A2 (superficie parziale), D3 del Reg. CEE 2078/92 - Piano Zonale Pluriennale o, dal momento della sua entrata in vigore, alla Misura F1 "adozione di tecniche di basso impatto ambientale" del Piano di Sviluppo Rurale delle Marche.

     c.3 - Produzioni biologiche (punti 6):

     Si calcola per aziende che aderiscono alla misura A2 (superficie totale) del Reg. CEE 2078/92 - Piano Zonale Pluriennale o, dal momento della sua entrata in vigore, alla Misura F1 "adozione di tecniche di coltivazione biologica" del Piano di Sviluppo Rurale delle Marche.

     c.4 - Siepi e boschi:

     Il punteggio viene assegnato se in azienda risultano presenti:

 

da 50 a 99 m. lineari di siepi autoctone/Ha. di SAU

punti 1

oltre 100 m. lineari di siepi autoctone/Ha. di SAU

punti 2

Presenza di un bosco naturaliforme pari ad almeno il 15% della SAU

punti 3

 

     c.5 - Presenza di coltivazione/allevamento a D.O.C., I.G.T., D.O.P., I.G.P., A.S., Prodotti Tradizionali:

     Presenza di coltivazioni o allevamenti in azienda che hanno ottenuto il riconoscimento DOC e IGT ai sensi della L. n. 164/1992 per le zone di produzione dei vini, il riconoscimento DOP e IGP ai sensi del Reg. n. 2081/1992, l'Attestazione di Specificità ai sensi del Reg. CEE 2082/92, oppure il requisito di Prodotto Tradizionale in base al D.Lgs n. 173/1998 art. 8.

 

 

L. n. 164/1992 - Regg. CEE

Prodotto Tradizionale

 

2081-2082/92

D.Lgs. n. 173/1998

sola coltivazione o solo allevamento

Coeff. 2

coeff. 1,5

 

     (i coefficienti sopra indicati sono moltiplicati per i punteggi conseguiti alle voci precedenti per quanto riguarda le coltivazioni ed a quelli successivi per ciò che riguarda gli allevamenti.)

     c.6 - Vendita di prodotti freschi aziendali (punti 2):

     c.7 - Presenza di allevamenti in azienda:

     In ogni caso il carico di bestiame non deve superare il limite di 2 UBA/Ha.

 

per bovini ed equini

Per suini

Fino a 4 UBA

punti 1

da 0,9 a 1,8 UBA

punti 1

da 5 a 9 UBA

punti 2

da 1,9 a 2,7 UBA

punti 2

Oltre 21 UBA

punti 4

oltre 4,8 UBA

punti 4

Ovi - caprini selvaggina (ungulati)

 

avicunicoli e selvaggina minuta

 

da 5 a 10 UBA

punti 1

da 0,25 a 0,49 UBA

punti 1

da 11 a 30 UBA

punti 2

da 0,50 a 0,74 UBA

punti 2

da 31 a 60 UBA

punti 3

da 0,75 a 1,0 UBA

punti 3

Oltre 60

punti 4

oltre 1 UBA

punti 4

 

Tabella di conversione dei capi allevati in UBA:

Tori, vacche ed altri bovini di età superiore ai 2 anni, equini di età sup. ai 6 mesi

1,0 UBA

Bovini di età compresa tra 6 mesi ed 1 anno

0,6 UBA

Pecore, capre, selvaggina (ungulati), suini sino a 6 mesi

0,15 UBA

Suini oltre i 6 mesi

0,3 UBA

Avicunicoli (100 capi)

1,0 UBA

Selvaggina minuta (100 capi)

2,0 UBA

 

     negli allevamenti nei quali i capi sono di razza autoctona (bovini di razza marchigiana, equini di razza Cavallo del Catria, ovini di razza appenninica, fabrianese, sopravissana) iscritti a libri o registri genealogici, il punteggio relativo al numero delle relative UBA viene moltiplicato per 2.

     - Per i sistemi di allevamento bovino e suino a posta fissa con lettiera, o che comunque, evitino la produzione di deiezioni liquide, sono considerati n. 2 punti aggiuntivi

     - Per i sistemi di allevamento bovino e suino che prevedano spazi esterni di stazionamento degli animali oppure allevamento brado sono considerati n. 3 punti aggiuntivi

     c.8 - Trasformazione per la vendita, la degustazione, la somministrazione diretta, di prodotti tipici ottenuti da materie di produzione aziendale:

     Nella colonna A viene riportato il punteggio per le aziende le cui materie prime vengono lavorate nell'impianto di trasformazione aziendale o della cooperativa agricola di cui l'azienda è socia. Nella colonna B è indicato il punteggio per le aziende le cui materie prime sono trasformate in impianti extra aziendali:

 

a)

Olio: il frantoio deve essere realizzato ai sensi della vigente normativa.

punti 4

punti 2

b)

Vino: deve avere le strutture di vinificazione e di imbottigliamento regolarmente denunciate agli organi competenti con i relativi registri di movimentazione delle uve e dei vini in ottemperanza alle normative vigenti che regolamentano il settore vitivinicolo

punti 4

punti 2

c)

Formaggi: prodotti secondo le norme vigenti, con le deroghe previste dalla Delib.G.R. 30 novembre1998, n. 2985

punti 4

punti 2

d)

Carni: sezionamento e confezionamento secondo le disposizioni vigenti.

punti 4

punti 2

e)

Salumi: prodotti secondo le norme vigenti

punti 4

--

f)

Conserve di origine vegetale: prodotti secondo le norme vigenti

punti 2

--

g)

Miele: deve essere interamente prodotto in azienda

punti 2

--

h)

Prodotti apistici: polline e pappa reale prodotti interamente in azienda

punti 2

--

i)

Prodotti secondari del bosco e funghi: per prodotti secondari si intendono: castagne, frutti di bosco, essenze officinali, coltivati all'interno dell'azienda

punti 1

--

 

 

 

 

j)

Tartufi: devono essere trasformati e/o conservati

punti 1

--

 

     D - REQUISITI dei SERVIZI

     d.1.a - Servizi di prima colazione (punti 1):

     Se l'azienda offre durante tutto il periodo di apertura il servizio di prima colazione.

     d.1.b - Trattamento di mezza pensione (punti 3):

     Se l'azienda offre durante tutto il periodo di apertura il servizio di mezza pensione.

     d.1.c - Trattamento di pensione completa (punti 4):

     Se l'azienda offre durante tutto il periodo di apertura il servizio di pensione completa.

     d.2.a - Presenza nel menù di almeno due piatti preparati con prodotti (punti 1):

     Presenza nei menù, predisposti dalle aziende autorizzate alla somministrazione di alimenti, pasti e bevande, di almeno due piatti della cucina marchigiana preparati con prodotti tradizionali (vedi Decreto Lgs. n. 173/1998.)

     d.2.b - Presenza di un menù interamente preparato con prodotti tradizionali (punti 2):

     Presenza di menù, predisposti dalle aziende autorizzate alla somministrazione di alimenti, pasti e bevande, interamente preparato con prodotti tradizionali (vedi Decreto Lgs. n. 173/1998.)

     d.3 - Servizio di assaggio e degustazione (punti 2):

     Se l'azienda offre durante tutto il periodo di apertura il servizio di degustazione

     d.4 - Disponibilità di materiale informativo turistico e culturale in locali comuni (punti 1):

     Se l'azienda mette a disposizione degli ospiti in locali comuni, materiale informativo turistico e culturale sul territorio di appartenenza ad esempio con le indicazioni di percorsi naturalistici, storici, culturali, di manifestazioni artistiche ecc. ed eventuale materiale divulgativo sulle attività condotte e organizzate a livello aziendale.

     d.5 - Aree dedicate all'esposizione di attrezzi connessi all'agricoltura con adeguata segnalazione e disponibilità a visite didattiche guidate (punti 2):

     Allestimento di un'area di cui l'ospite può osservare le principali attrezzature usate nel passato nelle pratiche agricole (non necessariamente dell'azienda). Per ciascun attrezzo deve essere approntata una tabella descrittiva con l'indicazione del tipo di attrezzo, utilizzazione ecc.

     Tale requisito è assegnato se contemporaneamente alla presenza dell'area espositiva c'è la disponibilità, in orari prestabiliti ed esposti in una tabella informativa, a effettuare visite didattiche di approfondimento.

     d.6.a - Accoglienza degli ospiti da parte del titolare o di un addetto (punti 1):

     Se il titolare assicura un servizio di accoglienza degli ospiti per almeno 8 ore al giorno.

     d.6.b - Assistenza degli ospiti da parte del titolare o di un addetto (punti 2):

     Se l'azienda assicura un servizio di accoglienza degli ospiti con un addetto specializzato per almeno 8 ore al giorno e la reperibilità 24 ore su 24.

     d.7 - Presenza della piscina (punti 3):

     Presenza di una piscina all'interno della struttura aziendale di una profondità media di almeno 110 cm e di una lunghezza minima di 10 m.

     d.8 - Presenza di un campo da tennis (punti 1):

     Presenza di un campo da tennis all'interno della struttura aziendale di dimensioni regolamentari, minime di 16,97*34,77 metri, considerando comprese le fasce di rispetto.

     d.9 - Maneggio per l'addestramento alle attività equestri (punti 3):

     Presenza di un maneggio all'interno dell'azienda per l'addestramento alle attività equestri: il maneggio deve avere una dimensione minima di 40*20 metri, deve essere recintato con legna, esclusivamente con fondo in sabbia o in erba, munito di un adeguato drenaggio, se scoperto.

     L'azienda deve garantire il rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza e assicurazioni.

     d.10 - Organizzazione di passeggiate e trekking a cavallo (punti 2) (il punteggio si somma all'esistenza di un maneggio):

     Organizzazione di passeggiate a cavallo su percorsi definiti e segnalati nei dintorni dell'azienda. Le passeggiate devono essere di almeno tre ore e programmate per almeno una volta ogni 15 giorni riferita alla stazione in cui viene programmata l'attività e comunque non inferiori a 10 passeggiate nell'arco dell'anno. Possono essere organizzate per gruppi di ospiti o singolarmente.

     Organizzazione di trekking a cavallo. I trekking prevedono una durata di almeno 24 ore con pernottamento; possono essere organizzate per gruppi di ospiti o singolarmente

     Entrambe devono prevedere la presenza di una guida che abbia un attestato di qualifica di guida o accompagnatore o istruttore nella specialità rilasciata da una delle Federazioni sportive riconosciute dal Coni oppure dal CAI, FITEECANTE, FISE, oppure abbia conseguito nell'ultimo decennio la qualificazione professionale in corsi organizzati dalla Regione Marche per profili attinenti le specialità previste o corsi di Istituzione a carattere pubblico, oppure abbia svolto nelle Marche, per un periodo non inferiore a due anni nell'ultimo quinquennio attività ricorrente, documentata e attestata da istruttori e/o quadri tecnici abilitati, riferita alle specialità previste. Tali attività deve essere autorizzata.

     d.11 - Percorso naturalistico didattico adeguatamente segnalato (punti 1):

     Presenza in azienda di un percorso naturalistico didattico adeguatamente segnalato e tabellato con l'indicazione e la descrizione degli "elementi" naturali da osservare (es. percorso botanico, percorso faunistico, paesaggistico, punti di osservazione birdwatching, ecc.). Tale percorso deve avere una lunghezza adeguata e deve comprendere un congruo numero e varietà di "elementi" naturali da osservare.

     d.12 - Percorso sportivo attrezzato e segnalato con istruzioni per corretta utilizzazione (punti 1):

     Realizzazione all'interno dell'azienda di percorsi attrezzati con idonee e semplici strutture ginniche con tabelle che esplicano le modalità di utilizzazione (tipo percorso VITA o ROBINSON).

     d.13 - Lago di pesca sportiva (punti 2):

     Presenza all'interno dell'azienda di un laghetto di pesca sportiva con regolare autorizzazione dove è consentita la pesca senza licenza personale.

     d.14 - Campo bocce (punti 1):

     Presenza di un campo di bocce all'interno della struttura aziendale di dimensioni minime di 24,5*2,5 metri.

     d.15 - Campo attrezzato di tiro con l'arco (punti 1):

     Presenza di un campo di tiro con l'arco e delle attrezzature necessarie per gli ospiti, all'interno della struttura aziendale. L'azienda deve garantire le misure di sicurezza stabilite dalla normativa vigente.

     d.16 - Altre attrezzature per attività sportive all'aperto (ogni attrezzatura è 1 punto):

     Disponibilità di altre attrezzature non comprese in quelle elencate precedentemente per attività sportive all'aperto e nella natura (tennis tavolo completo di attrezzatura; campo di calcetto, campo di pallavolo, campo di pallacanestro regolamentari etc.).

     d.17 - Biciclette e/o mountain bike (punti 1):

     Disponibilità per gli ospiti di biciclette e/o mountain bike in numero non inferiore ad 1/3 del numero massimo degli ospiti. Devono essere previsto tutto il materiale necessario per eventuali semplici riparazioni.

     d.18 - Canoe (punti 1):

     Disponibilità per gli ospiti di canoe in numero non inferiore ad 1/5 del numero massimo degli ospiti.

     d.19 - Qualifiche professionali possedute dal titolare, da un suo familiare o da altri impiegati nell'azienda:

     Qualifica professionale o rilasciata dopo un corso di formazione professionale. Il profilo professionale rilasciato dopo la partecipazione al corso deve essere approvato dalla Regione; oppure titolo acquisito dopo corsi, promossi e/o coofinanziati dalle Amministrazioni pubbliche della durata di almeno 120 ore.

     Imprenditore agricolo a titolo principale o coltivatore diretto (punti 2)

     imprenditori agricoli che ricavino almeno il 50% del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche, artigianali, dalla fabbricazione e vendita di prodotti dell'azienda o da attività di conservazione dello spazio naturale e di manutenzione ambientale, quali arginature, sistemazioni idraulico - forestali, difesa delle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, ricostruzione di habitat per la fauna selvatica, svolte nella loro azienda, purché il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25% del reddito totale dell'imprenditore, ed il tempo di lavoro destinato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo totale di lavoro dell'imprenditore.

     Corso per operatore agrituristico (punti 2):

     Frequenza di un corso promosso e/o cofinanziato da Amministrazioni pubbliche

     Enologo o sommelier (punti 1):

     Enologo: titolo rilasciato ai sensi della L. 129 del 10 aprile 1991

     Sommelier: qualifica di sommelier rilasciata dall'Associazione Italiana Sommelier (A.I.S.);

     Assaggiatore di olio d'oliva (punti 1):

     Iscrizione all'albo nazionale degli assaggiatori di olii di oliva vergine ed extravergine a Denominazione di Origine Controllata istituito ai sensi dell'art. 17 della L. n. 169/1992 con D.M. del 2376/92 oppure componente del Panel Test ai sensi del Reg. CEE 2568/91;

     Diploma o attestato di lingue estere o conoscenza per madre lingua (punti 1):

     Buona conoscenza di almeno una lingua estera, dimostrabile attraverso attestazioni rilasciate da scuole o istituti specializzati oppure presenza in azienda del titolare o altro familiare madre lingua;

     Altre qualifiche documentabili di interesse agrituristico (punti 1):

     Qualifiche rilasciate dopo corsi di formazione. I profili professionali rilasciati dopo la partecipazione al corso devono essere fra quelli approvati dalla Regione Marche.

     Se le medesime qualifiche, ad esclusione della qualifica di imprenditore agricolo che ai fini dell'attribuzione del punteggio deve essere posseduta dal titolare dell'attività agrituristica o da uno dei suoi familiari, sono possedute da personale alle dipendenze dell'azienda per ogni qualifica il punteggio che viene attribuito è uguale a punti 1.

     Cuoco:

     Qualifica rilasciata dopo un corso di formazione. Il profilo professionale rilasciato dopo la partecipazione al corso deve essere approvato dalla Regione Marche, oppure titolo acquisito attraverso lo specifico diploma di scuola secondaria superiore;

     Guida ambientale o turistica:

     Abilitazione all'esercizio dell'attività di accompagnatore naturalistico o guida ambientale escursionista o abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica, accompagnatore turistico, interprete turistico rilasciate ai sensi della L.R. 23 gennaio 1996, n. 4.

 

SIMBOLO DI CLASSIFICAZIONE

(Omissis)

 

ATTRIBUZIONE SIMBOLOGIA DI CLASSIFICAZIONE

NUMERI SIMBOLI

 

REQUISITI CARATTERISTICI

 

 

REQUISTI STRUTTURALI

REQUISITI AGRICOLI

REQUISITI in SERVIZI

1 "PICCHIO"

Possesso delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

2 "PICCHI"

Possesso delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

almeno 5 punti

almeno 6 punti

almeno 5 punti

3 "PICCHI"

Possesso delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

almeno 10 punti

almeno 10 punti

almeno 8 punti

4 "PICCHI"

Possesso delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

almeno 12 punti

almeno 17 punti

almeno 12 punti

5 "PICCHI"

Possesso delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

almeno 17 punti

almeno 26 punti

almeno 17 punti

 

     I punteggi minimi debbono essere raggiunti in ciascuna categoria di requisiti.

 

 

Allegato 11 (articolo 13, comma 4)

Scheda per la classificazione (da presentare con la richiesta di autorizzazione all'esercizio)

 

B - REQUISITI STRUTTURALI E CARATTERISTICI AZIENDALI

da considerare nell'attribuzione del punteggio per la classifica

b.1

Riscaldamento autonomo o regolabile da ogni postazione(non è considerata sufficiente la presenza del camino tradizionale)

b.2

Spazi aziendali comuni

 

Disponibilità per gli ospiti di uno spazio nell'àmbito della sala ristorazione Comune

 

Disponibilità per tutti gli ospiti dell'azienda di una sala ricreativa Comune attrezzata e distinta dalla sala ristorazione

b.3

Illuminazione esterna degli edifici

 

se disponibile illuminazione adeguata degli spazi esterni;

b.4

Locale lavanderia e stireria

 

se è a disposizione degli ospiti un locale attrezzato per lavatura e stiratura biancheria

b.5

Rapporto tra bagni e numero di posti letto:

 

il calcolo del punteggio sarà condotto nel modo seguente:

 

- presenza di un bagno ogni 4 posti letto:

 

- presenza di un bagno ogni 3 posti letto:

 

- presenza di un bagno ogni 2 posti letto con presenza di bagno in tutte le camere;

 

- presenza di un bagno per portatori di handicap negli agriturismi con ospitalità inferiore o pari alle 6 camere o 25 posti a tavola

b.6

Telefono:

 

- disponibilità di un apparecchio telefonico per chiamate esterne per ricevere chiamate indipendente in tutti gli alloggi:

 

- in metà degli alloggi:

b.7

Segnaletica per i servizi aziendali e la viabilità interna:

 

- presenza dei cartelli per l'indicazione della viabilità interna e le principali strutture agrituristiche

b.8

Punto grill o forno esterno:

 

disponibilità per tutti gli ospiti di un grill o di un forno esterno per cucinare all'aperto

b.9

Edifici di pregio:

 

se l'edificio nel quale viene svolta l'attività agrituristica è individuato quale edificio di pregio in base alla normativa regionale:

 

se vincolato dalla Soprintendenza

b.10

Verde architettonico

 

Presenza, all'interno dell'azienda di giardini storici, parchi e/o emergenze verdi

b.11

Area protetta:

 

l'azienda è inserita in un area protetta riconosciuta a livello regionale

b.12

Ospitalità per animali domestici:

 

a) l'azienda consente l'ospitalità in azienda degli animali d'affezione degli ospiti

 

b) L'azienda consente l'ospitalità in azienda degli animali d'affezione degli ospiti e dedica a tale servizio locali, spazi e attrezzature

b.13

Spazio esterno arredato:

 

disponibilità di uno spazio esterno con tavoli e sedie (collettivo o delimitato per ciascuna unità abitativa)

b.14

Giochi per bambini:

 

presenza di un parco giochi (almeno 3 giochi. altalena, scivolo, bilanciere, ecc.)

b.15

Raccolta differenziata:

 

in azienda dispone dell'attrezzatura ed esegue la raccolta differenziata per le principali categorie di rifiuti

 

C -REQUISITI CARATTERISTICI AGRICOLI:

c.1

Colture praticate

c.2

Produzioni a basso impatto ambientale

c.3

Produzioni biologiche

c.4

Siepi e boschi

c.6

Vendita di prodotti freschi aziendali

c.7

Presenza di allevamenti in azienda:

 

per ciascun tipo di allevamento

 

allevamento razze autoctone:

 

sistema di allevamento

c.8

Trasformazione:

 

trasformazione di prodotti ottenuti da materie prime aziendali per la vendita, la degustazione, la somministrazione diretta

 

l) olio

 

m) vino

 

n) formaggi

 

o) carni

 

p) salumi

 

q) conserve di origine vegetale

 

r) conserve di origine animale

 

s) miele

 

t) prodotti apistici

 

u) prodotti secondari del bosco e funghi

 

v) tartufi

 

D - REQUISITI dei SERVIZI da considerare nell'attribuzione del punteggio per la classifica se i servizi di seguito riportati sono disponibili durante tutto il periodo. di apertura dell'azienda

d.1

Servizi di ristorazione.

 

- se l'azienda offre per tutto il periodo di apertura il servizio di prima colazione:

 

- se l'azienda offre per tutto il periodo di apertura il trattamento di mezza pensione (prima colazione e

 

cena):

 

- se l'azienda offre per tutto il periodo di apertura il trattamento di pensione completa

d.2

Piatti caratteristici

 

- presenza nel menù, di almeno 2 piatti caratteristici della cucina marchigiana preparati con prodotti tradizionali;

 

- menù completo preparato con prodotti tradizionali

d.3

Servizio di degustazione:

 

se l'azienda offre per tutto il periodo di apertura il servizio di assaggio e degustazione di prodotti tipici

d.4

Materiale informativo:

 

l'azienda mette a disposizione degli ospiti materiale informativo turistico e culturale sul territorio di appartenenza e/o materiale divulgativo sulle attività condotte:

d.5

Esposizione attrezzature agricole e disponibilità visite guidate:

 

allestimento di un'area specializzata per l'esposizione di attrezzature agricole tradizionali con adeguata segnalazione e disponibilità di visite didattiche guidate

d.6

Accoglienza degli ospiti:

 

- da parte del titolare o addetto almeno 8 ore/giorno

 

- da parte del titolare o addetto per 24 ore su 24

d.7

Piscina:

 

presenza di piscina in azienda

d.8

Campo da tennis:

 

disponibilità di un campo da tennis in azienda

d.9

Maneggio:

 

presenza di maneggio in azienda

d.10

Organizzazione di passeggiate e trekking a cavallo:

 

(il punteggio si può sommare a quello previsto alla voce "Maneggio"

d.11

Percorso naturalistico didattico:

 

presenza in azienda di un percorso naturalistico didattico adeguatamente segnalato: (es. percorso botanico, paesaggistico, punto di osservazione per birdwatching, ecc.)

d.12

Percorso sportivo:

 

allestimento di percorsi sportivi attrezzati e segnalati con istruzioni per una corretta utilizzazione

d.13

Lago per pesca sportiva:

 

presenza in azienda di un laghetto per la pesca sportiva

d.14

Campo bocce:

 

disponibilità di un campo per gioco delle bocce

d.15

Campo - attrezzato per il tiro con l'arco:

 

disponibilità di un campo per il tiro con l'arco e delle attrezzature necessarie, comprese quelle per il mantenimento della sicurezza degli ospiti

d.16

Altre attrezzature sportive:

 

disponibilità di altre attrezzature per attività sportive all'aperto e nella natura

d.17

Biciclette e/o montain bikes:

 

disponibilità per gli ospiti di biciclette e/o montain bikes in numero non inferiore ad 1/3 del numero massimo degli ospiti

d.18

Canoa:

 

disponibilità per gli ospiti di canoe in numero non inferiore ad 1/5 del numero massimo degli ospiti

d.19

Qualifiche Professionali possedute dal titolare o da un suo familiare impegnato nell'attività agrituristica:

 

- imprenditore a titolo principale o coltivatore diretto

 

- corso operatore agrituristico;

 

- enologo o sommelier;

 

- assaggiatore di olio d'oliva;

 

- conoscenza lingua straniera (attestato, diploma o madre lingua);

 

- altre qualifiche (documentabili) di interesse agrituristico.

 


[1] Abrogato dall’art. 14 del R.R. 13 maggio 2004, n. 3.