§ 3.9.3 - Legge Regionale 19 novembre 1996, n. 49.
Modifica alla legge regionale 26 aprile 1990, n. 28 concernente: "Divise, distintivi di grado e di riconoscimento, mezzi e strumenti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.9 polizia urbana e rurale
Data:19/11/1996
Numero:49


Sommario
Art. 6.      1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad adottare le deliberazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4


§ 3.9.3 - Legge Regionale 19 novembre 1996, n. 49. [1]

Modifica alla legge regionale 26 aprile 1990, n. 28 concernente: "Divise, distintivi di grado e di riconoscimento, mezzi e strumenti operativi degli addetti al servizio di polizia municipale".

(B.U. 28 novembre 1996, n. 91).

 

     Artt. 1. - 5. [2]

 

Art. 6.

     1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad adottare le deliberazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.

     2. I Comuni adeguano i gradi, i distintivi di grado e di riconoscimento, la foggia delle divise, le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi alle deliberazioni della Giunta regionale che ne stabiliscono le caratteristiche particolari entro due anni dalla loro pubblicazione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 21 della L.R. 17 febbraio 2014, n. 1.

[2] Articoli modificativi della L.R. 26 aprile 1990, n. 28.