§ 5.2.152 - L.R. 28 dicembre 2010, n. 22.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:28/12/2010
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Bilancio annuale e pluriennale)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.152 - L.R. 28 dicembre 2010, n. 22.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico

(B.U. 31 dicembre 2010, n. 52 - S.O. n. 3)

 

Art. 1. (Bilancio annuale e pluriennale)

1. Sono previste entrate di competenza e di cassa, secondo le leggi in vigore, per l'esercizio finanziario 2011 rispettivamente per € 41.151.372.302,67 e per € 63.811.614.235,69 giusto lo stato di previsione delle entrate allegato alla presente legge.

2. Sono autorizzati per l'esercizio finanziario 2011 gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in vigore e secondo le norme contenute nei commi seguenti, rispettivamente per € 41.151.372.302,67 e € 63.811.614.235,69 giusto lo stato di previsione delle spese allegato alla presente legge.

3. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011 con i prospetti ed elenchi allegati di cui all'articolo 37 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e successive modificazioni e integrazioni.

4. È approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15 della l.r. 34/1978, il bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013 nelle risultanze di cui al quadro di previsione delle entrate e al quadro di previsione delle spese allegati alla presente legge.

5. Sono altresì approvati i quadri generali riassuntivi del bilancio pluriennale programmatico 2011-2013 allegato alla presente legge.

6. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2004') come integrati dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), che ammette il ricorso all'indebitamento unicamente per finanziare gli investimenti quali risultano dall'elenco previsto all'articolo 3, comma 18, della legge 350/2003, per gli interventi che potenzialmente fanno riferimento a beneficiari privati, la Regione è autorizzata ad assumere obbligazioni nella misura massima di € 131.817.146,70 per l'anno 2011, di € 45.525.127,98 per l'anno 2012 e di € 31.488.127,95 per l'anno 2013, coperti, per ogni anno di riferimento delle obbligazioni, dalle risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle entrate in capitale, come previsto nell'allegato quadro dimostrativo della copertura delle spese autonome e del rispetto del vincolo del ricorso al credito e comunque nella misura massima consentita dall'andamento degli accertamenti e degli impegni.

7. Il disavanzo di bilancio, da finanziare mediante la contrazione di indebitamento ai sensi dell'articolo 38 della l.r. 34/1978, è determinato per l'anno 2011 in € 2.916.993.927,32. Tale cifra è la risultante dei seguenti fatti contabili:

a) saldo negativo presunto dell'esercizio 2010, pari a € 2.000.000.000,00;

b) disavanzo dell'esercizio 2011 determinato in € 916.993.927,32.

8. Tali indebitamenti saranno contratti per una durata massima di ammortamento di anni trenta, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo pari al tasso determinato dalla "Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a € 51.645.689,91 ai sensi dell'art. 45, comma 32 della l.448 del 23/12/1998' in base alla durata prescelta. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

9. La Giunta regionale contrae indebitamenti autorizzati con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 7 e 8. Le condizioni degli indebitamenti di cui ai commi 7 e 8 e degli altri già assunti possono essere contrattate, anche ai fini della loro ristrutturazione, secondo condizioni più favorevoli e comunque per una durata non superiore a trent'anni in relazione alle mutate esigenze ed opportunità della Regione ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2002').

10. Gli ammortamenti dei mutui di cui al comma 7 potranno decorrere dal 1° dicembre 2011 per quanto riguarda la lettera a) 'saldo negativo presunto dell'esercizio 2010'.

L'onere annuo derivante dagli ammortamenti degli indebitamenti di cui al presente comma è posto a carico dell'UPB 4.3.2.200, per quanto riguarda la quota interessi, e dell'UPB 4.3.6.207, per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e nel bilancio pluriennale per gli anni successivi.

11. La Regione, ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata a contrarre, in alternativa ai mutui di cui ai commi 7 e 8, prestiti obbligazionari.

12. In relazione a quanto disposto dal comma 11, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione.

13. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti, alle previste scadenze. Su tali somme sarà istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.

14. La Giunta regionale pone in essere le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative al mantenimento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso. Per perseguire queste finalità la Giunta può avvalersi di advisors esterni con riconosciute esperienze internazionali.

15. All'onere valutato in € 300.000,00 di cui al comma 15, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziate all'UPB 4.2.1.184 'Spese generali'.

16. In relazione alle garanzie previste per l'indebitamento di cui ai commi 7, 8 e 11, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio del prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

17. In relazione a quanto disposto dall'articolo 45 della l.r. 34/1978 e dall'articolo 19 comma 12 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2011 a contrarre anticipazioni, da estinguere nell'esercizio finanziario in cui sono contratte, per un importo non superiore a € 1.100.000.000,00 di cui € 1.000.000.000,00 per fronteggiare temporanee deficienze di cassa relative all'erogazione dei finanziamenti per il Servizio sanitario regionale. La relativa entrata e la spesa per il rimborso delle anticipazioni sono rispettivamente iscritte alle UPB 5.2.23 e 4.3.6.205.

18. Quale onere degli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al comma 17, è altresì autorizzata la spesa complessiva di € 40.100.000,00 stanziata all'UPB 4.3.2.200, di cui € 40.000.000,00 riguardanti il settore sanitario.

19. La Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attività non ancora trasferite alle aziende sanitarie locali (ASL) e che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della Regione demandano, per l'anno 2011, alla competenza regionale. Qualora nel corso dell'anno 2011 tali attività siano trasferite alle ASL, si provvederà ad assicurare alle medesime, con delibera della Giunta regionale, il relativo finanziamento per la parte di competenza. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.

20. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) è autorizzata, per il finanziamento del Servizio sanitario, l'iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 di € 16.922.931.794,09, di cui:

a) € 16.719.431.794,09 per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio sanitario, stanziati alle UPB 87, 256 e 315;

b) € 163.500.000,00 per l'effettuazione degli interventi diretti di cui all'ultimo periodo del comma 19 in materia sanitaria, stanziati all'UPB 257;

c) € 40.000.000,00 quali oneri degli interessi passivi per anticipazioni riguardanti il settore sanitario di cui al comma 17, stanziati all'UPB 200.21. La Giunta regionale è autorizzata, con proprie deliberazioni, a ripartire risorse, di cui al comma 20 tra gli enti che sul territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio sanitario regionale. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare acconti mensili, nelle more dell'approvazione di tali deliberazioni, e comunque nel limite complessivo di un dodicesimo del finanziamento complessivo del Servizio sanitario regionale.

22. Tra le UPB 2.1.2.87, 4.3.2.200, 2.2.2.256, 2.2.2.257 e 3.1.2.315, relativamente alle somme del Servizio sanitario, sono autorizzate, per l'esercizio 2011, variazioni compensative ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 34/1978.

23. Qualora entro il termine dell'esercizio nel corso del quale sono stati stanziati i fondi relativi al finanziamento del Servizio sanitario regionale non sia possibile far luogo a tutto o in parte all'impegno delle spese di cui al comma 20, le stesse possono essere iscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo in tutto o per le parti residuali; in tal caso si applicano le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 50 della l.r. 34/1978.

24. A seguito della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2009 l'importo della manovra fiscale IRAP 2008 risulta incrementato di € 26.071.800,00 e l'importo della manovra fiscale IRPEF 2008 risulta incrementato di € 66.016.000,00 rispetto a quanto già stanziato ed accertato sul rispettivo bilancio di competenza. Pertanto, per il 2011, sono disponibili maggiori risorse di competenza e di cassa per € 92.087.800,00.

25. A seguito della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2010 in cui vengono stimate le manovre regionali per addizionale IRPEF e IRAP 2009 si riscontra un maggior gettito previsto rispetto a quanto già stanziato ed accertato sul rispettivo bilancio di competenza. Pertanto, per il 2011, sono previste maggiori risorse di competenza e di cassa per l'addizionale regionale all'IRPEF di € 30.000.000,00.

26. In relazione al rinvio alla legge di bilancio per la quantificazione delle spese operative di carattere continuativo o ricorrente, disposto dalle leggi regionali ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 34/1978, sono autorizzate per l'esercizio finanziario 2011 le spese indicate all'allegato elenco A.

27. A seguito dei tagli previsti L. 122/2010, per far fronte alla mancata assegnazione o ad una rimodulazione delle risorse statali di cui alle delibere CIPE n. 166/2007; n. 112/2008; n. 1/2009 e n. 11/2009, al fine di garantire la copertura finanziaria degli interventi programmati e già avviati sul Piano attuativo Regionale (PAR FAS), è istituito all'UPB 4.3.3.211 'Fondo per il finanziamento di spese d'investimento' il 'Fondo regionale per rischi FAS'.

28. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi programmati sul Piano attuativo Regionale (PAR) FAS è autorizzato, in entrata e in spesa, l'incremento delle risorse in conto capitale pari rispettivamente a € 98.647.956,16 per l'anno 2011, di € 66.831.206,34 per l'anno 2012 e di € 22.818.000 per l'anno 2013.

29. E' inoltre autorizzata l'iscrizione nel bilancio regionale, in entrata ed in spesa, delle risorse di parte per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse alla gestione del PAR rispettivamente di € 286.268,00 per l'anno 2011, di € 191.852,00 per l'anno 2012 e di € 183.248,00 per l'anno 2013.

30. Con riferimento agli oneri derivanti da prestazioni di garanzie fidejussorie concesse da Regione Lombardia in pendenza di autorizzazioni legislative, qualora le relative risorse per farvi fronte non siano impegnate completamente entro il termine dell'esercizio nel corso del quale sono state stanziate, le disponibilità finanziarie che ne derivano possono essere reiscritte alla competenza dell'esercizio finanziario immediatamente successivo applicando le disposizioni della l.r. 34/78, articolo 50 e successive modificazioni ed integrazioni.

31. In attuazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per la realizzazione dei programmi del Piano di sviluppo rurale 2007/2013 approvato dalla Commissione europea, con Decisioni n. 4663 del 16 ottobre 2007 e n. 10347 del 17 dicembre 2009, la Regione assicura, con legge di bilancio e successive variazioni, il cofinanziamento di sua spettanza conformemente ai piani finanziari contenuti nei documenti di programmazione.

32. Con la presente legge di bilancio vengono determinati gli stanziamenti annuali dei fondi per il finanziamento degli ulteriori programmi comunitari.

33. Le spese e le entrate, per le quali le leggi regionali autorizzano la determinazione annuale con la legge di approvazione del bilancio, sono determinate per l'anno 2011 nell'importo risultante nell'allegato elenco B.

34. Le risorse stanziate ai capitoli di spesa 4.3.2.210.7436 'Fondo per la ripresa economica-sociale' e 4.3.2.210.544 'Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese correnti proprie, sono reiscrivibili ai sensi dell'art. 50 della l.r. 34/1978.
35. E' autorizzata, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, e dell'articolo 70-bis della l.r. 34/1978, la reiscrizione in conto competenza 2011 della somma complessiva di € 40.100.935,00 corrispondente ad economie degli esercizi precedenti relative a contributi in annualità sui capitoli di spesa e per gli importi sotto indicati:

 

CAPITOLI

ECONOMIE DA REISCRIVERE

1.1.4.183.2296

11.471,00

1.1.4.183.2381

89.464,00

4.3.2.210.7436

40.000.000,00

TOTALE

40.100.935,00

 

36. Fra le unità previsionali di base di cui all'allegato elenco E sono autorizzate per l'esercizio finanziario 2011 variazioni compensative ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 34/1978.

37. In relazione a quanto disposto all'art. 1, comma 383 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) è allegata la nota attestante gli impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti dalla Regione.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

 

 

Allegati

(Omissis)