§ 5.2.101 - L.R. 23 dicembre 2003, n. 28.
Legge finanziaria 2004.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:23/12/2003
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa).
Art. 2.  (Entrata in vigore).


§ 5.2.101 - L.R. 23 dicembre 2003, n. 28. [1]

Legge finanziaria 2004.

(B.U. 27 dicembre 2003, n. 52 – 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa).

     1. Per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio del nuovo Polo esterno della Fiera di Milano è autorizzata per il 2004 un’anticipazione regionale a fronte delle somme derivanti dalla retrocessione del 50 per cento dell’imposta sostitutiva sugli interessi passivi dei prestiti obbligazionari.

     2. Per il triennio 2004/2006 sono autorizzate le spese di cui alla allegata tabella “A”, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 3, lettera b), della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).

     3. Le quote a carico dell’esercizio 2004 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2004 sulle relative UPB e per gli importi indicati.

     4. Per gli interventi che comportano l’assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l’assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 34/1978 come da specifica indicazione contenuta nella allegata tabella “A”.

     5. L’onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2005 e 2006, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2004/2006.

     6. Sono autorizzate per il triennio 2004/2006 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui alla allegata tabella “B”, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 3, lettera c), della l.r. 34/1978.

     7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella allegata tabella “C”, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 3, lettera d), della l.r. 34/1978.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.