§ 5.2.71 - L.R. 14 gennaio 2000, n. 3.
Legge finanziaria 2000.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:14/01/2000
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Rifinanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa).
Art. 2.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.2.71 - L.R. 14 gennaio 2000, n. 3. [1]

Legge finanziaria 2000.

(B.U. 17 gennaio 2000, n. 3 - Suppl. ord.).

 

Art. 1. (Rifinanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa).

     1. Per il triennio 2000/2002 sono autorizzate le spese di cui alla allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera b) della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Le quota a carico dell'esercizio 2000 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 sui relativi capitoli e per gli importi indicati.

     3. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 34/1978 come da specifica indicazione contenuta nella allegata tabella A.

     4. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2001 e 2002, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2000/2002.

     5. Sono autorizzate per il triennio 2000/2002 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i capitoli di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lett. c) della L.R. 34/1978.

     6. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lett. d) della L.R. 34/1978.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Tabella A - Rifinanziamento di leggi regionali (L.R. 34/78, art. 9-ter, 3° comma, lett. b)

(Omissis)

 

Tabella B -  Riduzioni di autorizzazioni legislative di spese pluriennali (L.R. 34/78, art. 9-ter, 3° comma, lett. c)

(Omissis)

 

Tabella C - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali (L.R. 34/78, art. 9- ter, 3° comma, lett. d)

(Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.