§ 5.2.62 - L.R. 27 novembre 1998, n. 33.
Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 - XIII provvedimento.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:27/11/1998
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Iniziativa).
Art. 2.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.2.62 - L.R. 27 novembre 1998, n. 33. [1]

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 - XIII provvedimento.

(B.U. 28 novembre 1998, n. 47 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Iniziativa).

     1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 "Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34" è autorizzata la spesa complessiva di L. 66.597.500.000 per il triennio 1998/2000, di cui L. 8.311.000.000 per il 1998, L. 34.585.750.000 per il 1999 e L. 23.700.750.000 per il 2000, quale contributo per il progetto "Valorizzazione e potenziamento delle risorse idriche".

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi 1999 e 2000 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 25 della l.r. n. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Alla determinazione della spesa per gli anni 1999 e 2000 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio del relativo esercizio ai sensi dell'art. 25, comma 4, della l.r. n. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. All'onere di L. 8.311.000.000 previsto dal comma 1, per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998, utilizzando all'uopo gli accantonamenti disposti alla voce 4.4.2.2.9620 "FIP - Progetti idrici" dell'elenco delle spese da finanziare con l'impiego dei fondi globali.

     5. L'onere complessivo di L. 58.286.500.000 per il 1999 e 2000, di cui al comma 1, trova copertura nel bilancio pluriennale 1998/2000, al quadro di previsione delle spese di investimento in capitale di parte II "Spese per programmi di sviluppo", alla tabella relativa a "Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi", obiettivo 4.4.2. "Acquedotti", e precisamente L. 34.585.750.000 per il 1999 e L. 23.700.750.000 per il 2000.

     6. Allo stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1998 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 4, settore 4, obiettivo 2, è istituito il seguente capitolo:

     4.4.2.2.4779 "Contributi per la valorizzazione e il potenziamento delle risorse idriche" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 8.311.000.000.

     7. Al bilancio pluriennale 1998/2000, al quadro di previsione delle spese di parte II, tabella relativa a leggi operanti, le previsioni di spesa di investimento in capitale all'obiettivo 4.4.2. "Acquedotti" sono incrementate di L. 34.585.750.000 per il 1999 e di L. 23.700.750.000 per il 2000.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.