§ 5.1.3 - L.R. 19 gennaio 1973, n. 5.
Istituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche della regione Lombardia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 tributi regionali
Data:19/01/1973
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Istituzione della tassa.
Art. 2.  Oggetto della tassa.
Art. 3.  Soggetto passivo della tassa.
Art. 4.  Occupazioni permanenti e temporanee.
Art. 5.  Tariffe della tassa per le occupazioni permanenti.
Art. 6.  Tariffa della tassa per le occupazioni temporanee.
Art. 7.  Tariffa della tassa per le occupazioni del sottosuolo.
Art. 8.  Tariffa della tassa per le occupazioni mediante condutture aeree.
Art. 9.  Tariffa della tassa per distributori di carburanti.
Art. 10.  Graduazione della tassa.
Art. 11.  Accertamento, liquidazione e riscossione della tassa.
Art. 12.  Decorrenza della tassa - Sgravi.
Art. 13.  Esazione coattiva - Prescrizione.
Art. 14.  Ricorsi.
Art. 15.  Sanzioni.
Art. 16.  Rinvio.
Art. 17.  Entrata in vigore e durata.


§ 5.1.3 - L.R. 19 gennaio 1973, n. 5. [1]

Istituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche della regione Lombardia.

(B.U. 24 gennaio 1973, n. 4).

 

Art. 1. Istituzione della tassa.

     1. E' istituita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla regione Lombardia.

 

     Art. 2. Oggetto della tassa.

     1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi ed aree pubbliche regionali di qualsiasi natura, nonché le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio a favore della regione.

     2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti al suolo stradale regionale, ivi comprese quelle derivanti da condutture ed impianti adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, dell'energia elettrica e simili, gestito in regime di concessione amministrativa.

 

     Art. 3. Soggetto passivo della tassa.

     1. La tassa è dovuta dal titolare della concessione o della licenza di occupazione.

     2. In caso di occupazione abusiva, la tassa è dovuta dall'occupante per tutta la durata dell'occupazione stessa, salva l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge.

 

     Art. 4. Occupazioni permanenti e temporanee.

     1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee.

     2. Sono permanenti le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti; tutte le altre sono temporanee.

 

     Art. 5. Tariffe della tassa per le occupazioni permanenti.

     1. Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; è commisurata alla effettiva superficie coperta e si applica in base alla seguente tariffa:

     a) occupazione del suolo: L. 5.000 a metro quadrato;

     b) occupazione degli spazi soprastanti e sottostanti al suolo: L. 2.500 a metro quadrato.

     2. La tassa è ridotta al 25% per i passi carrabili costruiti attraverso i marciapiedi o le strade, allo scopo di accedere con i veicoli agli edifici od ai fondi.

     3. La tassa non si applica per i passi carrabili quando essi siano indispensabili per l'accesso ai fondi rustici.

     4. La tassa non si applica per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile.

     5. I contribuenti possono liberarsi in qualsiasi tempo dell'onere della tassa per le occupazioni con passi carrabili, mediante il versamento di una somma uguale a venti annualità del tributo.

 

     Art. 6. Tariffa della tassa per le occupazioni temporanee.

     1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata all'effettiva superficie coperta e si applica a giorno in base alla seguente tariffa:

     a) occupazione del suolo: L. 16 a metro quadrato;

     b) occupazione di spazi soprastanti e sottostanti al suolo: L. 8 a metro quadrato.

     2. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte del 50% per le occupazioni di suolo pubblico effettuate da parte di venditori ambulanti e di produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti.

     3. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tassa si riscuote mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

 

     Art. 7. Tariffa della tassa per le occupazioni del sottosuolo.

     1. La tassa di occupazione del sottosuolo stradale è annua ed è applicata in base alla seguente tariffa a metro lineare:

     a) conduttore, cavi ed impianti in genere:

     - di diametro inferiore a cm. 20: L. 20;

     - di diametro di cm. 20 ed oltre: L. 40.

     b) condutture di acqua potabile:

     - di diametro inferiore a cm. 20: L. 10;

     - di diametro di cm. 20 ed oltre: L. 20.

 

     Art. 8. Tariffa della tassa per le occupazioni mediante condutture aeree.

     1. La tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche regionali mediante condutture aeree è annua ed è applicata in base alla seguente tariffa a chilometro o frazione di chilometro:

     1) Linee elettriche:

     a) con sostegni nel suolo:

     - con meno di 5 fili: L. 1.400;

     - con 5 o più fili: L. 2.100.

     b) senza sostegni nel suolo:

     - con meno di 5 fili: L. 1.000;

     - con 5 o più fili: L. 1.500.

     2) Linee telefoniche e telegrafiche:

     a) con sostegni nel suolo: L. 700;

     b) senza sostegni nel suolo: L. 500.

     2. Per le tensioni inferiori a 250 Volt e per le linee telefoniche industriali le tariffe di cui sopra sono ridotte del 50%.

 

     Art. 9. Tariffa della tassa per distributori di carburanti.

     1. Per l'impianto e l'esercizio dei distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei, e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo di pertinenza della regione, è dovuta una tassa unica annuale nelle seguenti misure:

     a) per distributori muniti di un serbatoio di capacità non superiore ai 3.000 litri: L. 2.000;

     b) per i distributori muniti di un serbatoio di maggiore capacità: tariffa aumentata di L. 400 per ogni mille litri o frazione.

     2. Nella misura della capacità è ammessa la tolleranza del 5%.

     3. Per i distributori di carburanti muniti di due serbatoi sotterranei la tassa è applicata con riferimento alla capacità di un solo serbatoio, che sarà quello minore nel caso che essi siano di differente capacità, ed è aumentata di L. 400 per ogni mille litri o frazione di mille litri dell'altro serbatoio.

     4. Per l'occupazione temporanea del suolo fatta con carrelli mobili per la distribuzione di carburanti e lubrificanti la tassa di cui alla precedente lettera a) è ridotta a L. 500, quando il carrello non sia raccordato a serbatoi collocati nel suolo pubblico.

 

     Art. 10. Graduazione della tassa.

     1. La regione si riserva di graduare, con successivo provvedimento, la misura della tassa a seconda dell'importanza della località.

     2. A tale effetto gli spazi e le aree indicate nell'art. 2 saranno classificate in categorie, in rapporto alla loro maggiore o minore importanza.

 

     Art. 11. Accertamento, liquidazione e riscossione della tassa.

     1. All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto della regione, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale, con la osservanza delle stesse forme e modalità.

     2. A tale scopo ogni atto di concessione o licenza regionale, o di variazione di esso, sarà trasmesso in copia all'amministrazione provinciale territorialmente competente.

     3. L'importo della tassa regionale deve essere versato a cura degli uffici che ne hanno eseguito la riscossione, al tesoriere regionale, nei modi e nei termini previsti dalle norme, che regolano la riscossione dell'analogo tributo provinciale.

 

     Art. 12. Decorrenza della tassa - Sgravi.

     1. Per le occupazioni permanenti concesse nel primo semestre dell'anno solare, la tassa decorre dal 1° gennaio ed è dovuta per intero; per quelle concesse nel 2° semestre, decorre dal 1° luglio ed è dovuta per metà.

     2. In caso di cessazione totale o parziale dell'occupazione nel corso dell'anno, il contribuente ha diritto allo sgravio della tassa dal primo giorno del semestre solare successivo alla data di presentazione della denuncia di cessazione totale o parziale.

 

     Art. 13. Esazione coattiva - Prescrizione.

     1. Per l'esazione coattiva della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali nonché per la prescrizione dell'azione per la riscossione della stessa e per il rimborso di somme indebitamente pagate, si applicano le disposizioni dello Stato relative all'analogo tributo provinciale.

 

     Art. 14. Ricorsi.

     1. Avverso l'accertamento e la riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, nonché per il rimborso di somme indebitamente pagate, ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario, il contribuente può proporre ricorso in via amministrativa al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbia avuto comunque piena cognizione ovvero dalla data dell'eseguito pagamento.

     2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 15, ultimo comma, 16, 17 e 18 della L.R. 15 dicembre 1971, n. 2.

     3. Il ricorso al presidente della giunta può essere proposto anche contro le risultanze dei ruoli entro sei mesi dall'ultimo giorno della loro pubblicazione, unicamente per l'iscrizione di partite contestate e non definite, per omissione delle prescritte notificazioni, per duplicazione o per altro errore materiale.

     4. Il presidente della giunta può in tali casi sospendere la riscossione delle partite controverse, ordinando la rettifica dell'errore o la regolarizzazione della procedura. Tali provvedimenti sono definitivi.

 

     Art. 15. Sanzioni.

     1. Per le violazioni delle norme relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, si applicano le disposizioni della legge statale che disciplina il corrispondente tributo comunale.

     2. Le sanzioni amministrative sono applicate dal presidente della giunta regionale con provvedimento motivato e definitivo.

     3. Contro tale provvedimento può essere proposta azione giudiziaria entro sei mesi dalla notificazione.

     4. Le sanzioni sono riscosse per conto della regione, e versate al tesoriere regionale, dagli uffici competenti alla riscossione delle sanzioni relative all'analogo tributo provinciale.

 

     Art. 16. Rinvio.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge dello Stato relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza delle province.

 

     Art. 17. Entrata in vigore e durata.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, secondo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione. Essa ha effetto fino al 31 dicembre 1973.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.