§ 4.7.17 - L.R. 16 settembre 1983, n. 78.
Istituzione del Parco regionale del Monte Barro. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:16/09/1983
Numero:78


Sommario
Art. 1.  Istituzione del parco.
Art. 2.  Confini.
Art. 3.  Ente di gestione.
Art. 4.  Statuto del consorzio.
Art. 5.  Direttore.
Art. 5 bis.  Personale.
Art. 6.  Formazione del piano territoriale.
Art. 7.  Norme di salvaguardia.


§ 4.7.17 - L.R. 16 settembre 1983, n. 78. [1]

Istituzione del Parco regionale del Monte Barro. [2]

(B.U. 19 settembre 1983, n. 37, 2° suppl. ord.).

 

     Art. 1. Istituzione del parco.

     1. E' istituito il «Parco regionale del Monte Barro», ai sensi del titolo II, capo II, della legge regionale «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» [3].

 

     Art. 2. Confini.

     1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:10.000 (allegato A), così come descritte nell'allegato B, che formano parte integrante della presente legge.

     2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui al successivo art. 3, da tabelle con la scritta «Parco monte Barro», aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della predetta legge regionale.

 

     Art. 3. Ente di gestione.

     1. La gestione è affidata al già istituito «Consorzio per la salvaguardia del monte Barro», con sede in Galbiate, comprendente i comuni di Galbiate, Lecco, Valmadrera, Malgrate, Pescate, Garlate, Oggiono e la comunità montana territorialmente interessata, retto dallo statuto (approvato con decreto del prefetto di Como del 9 gennaio 1974, prot. n. 14694/div. 2) e sue successive modificazioni.

     2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consorzio apporta allo statuto le modifiche necessarie ad armonizzarlo con quanto disposto dal successivo art. 4; lo statuto è approvato con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa.

     3. Sono fatte salve, fino alla pubblicazione della proposta di piano territoriale, nell'ambito della riserva locale istituita con D.P.G.R. 23 giugno 1976, n. 792, le misure di salvaguardia ivi previste.

     4. I comuni interessati funzionalmente all'attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l'assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

     Art. 4. Statuto del consorzio.

     1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:

     a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;

     b) l'istituzione di un comitato scientifico;

     c) forme e modalità di periodica consultazione - anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea - delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.

 

     Art. 5. Direttore.

     1. Il direttore del parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere riconfermato.

     2. La nomina è disposta dall'assemblea del consorzio, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

     3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale.

     4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo che riguardano la gestione del parco.

 

          Art. 5 bis. Personale.

     1. Fino a quando non si provvederà alla determinazione della pianta organica, il consorzio si avvale di personale messo a disposizione dalla regione e dagli enti consorziati, ovvero di personale assunto a tempo determinato, con le procedure previste dalla vigente legislazione regionale in materia [4].

 

     Art. 6. Formazione del piano territoriale.

     1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato secondo le modalità previste dall'art. 19 della legge regionale di cui al precedente art. 1.

 

     Art. 7. Norme di salvaguardia.

     1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta del piano territoriale e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.

     2. Nelle zone agricole è consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti la conduzione di fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente ad imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche:

     - imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;

     - imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;

     - imprese dedite ad allevamento di suini, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 20 quintali di peso vivo di bestiame.

     3. Le imprese di cui al comma precedente possono altresì esercitare attività di trasformazione dei prodotti, purché le materie prime trasformate provengano per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo o di allevamento.

     4. Nel territorio del parco non sono consentiti:

     a) la trasformazione d'uso degli edifici esistenti;

     b) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, urbani ed agricoli, per le quali è comunque richiesta la concessione edilizia;

     c) la chiusura dei sentieri pubblici e di uso pubblico;

     d) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l'ammasso di stallatico in attesa di interramento per la normale pratica agronomica;

     e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per i servizi del parco e quella viaria e turistica;

     f) il livellamento dei terrazzamenti e dei declivi;

     g) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

     h) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;

     i) la riduzione a coltura delle aree boschive, ivi compresa l'introduzione della coltura artificiale del pioppo o di altre specie arboree a rapido accrescimento.

     5. Le prescrizioni di cui all'art. 8 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9, relative al taglio di piante isolate, di giardini e filari stradali, sono estese a tutto il territorio del parco.

     6. Gli interventi anche di carattere colturale che comportino alterazioni della morfologia del terreno ovvero trasformazioni dell'uso dei suoli anche non boscati, fatte salve le normali rotazioni agricole - ivi compresa la coltura del pioppo - sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9.

     7. E' vietata l'apertura di nuove cave.

     8. E' vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito il consorzio del parco, dalla data della formazione dei suoi organi.

     9. E' vietato l'allestimento dei villaggi turistici e dei campeggi stabili, disciplinati dalla L.R. 10 dicembre 1981, n. 71.

     10. Nel complesso edilizio denominato «Eremo», sono consentite, nell'ambito del volume esistente, eventualmente ampliato del 5% per attrezzature igieniche e tecnologiche, opere di risanamento e ristrutturazione a destinazione ricettiva e di ristoro con finalità sociali.

 

 

Allegato A

 

Planimetria in scala 1:10.000

 

     (Omissis).

 

 

Allegato B [5]

 

Istituzione del Parco regionale del Monte Barro

 

Relazione descrittiva dei confini

 

     La descrizione dei confini del parco è effettuata in senso antiorario.

     Galbiate (I parte) - Il confine del parco coincide a sud con un tratto della ferrovia Monza-Lecco, fino all'altezza della chiesa di S. Simone; risale per la massima pendenza fino alla curva di livello di quota 360, in prossimità dei fabbricati della cava Valleoscura; prosegue poi alla stessa quota escludendo i suddetti fabbricati, risale a quota 270 e arriva sulla strada di servizio della cava percorrendola per circa 150 m; quindi risale per la massima pendenza a quota 300 e, mantenendosi su questa altitudine, passa a monte della frazione «Sala al Barro»; prosegue poi fino al compluvio tra «Valle del diavolo» e «Valle della Fornace», includendo l'antico nucleo di Camporeso e cascina «Novella»; continua sempre a quota 350, includendo la località «Palazzetto»; piega poi verso est e, salendo gradatamente, lascia a valle l'abitato di Galbiate, fino a raggiungere quota 450 circa, in prossimità del ponte della Magata sulla valle di Catafam; attraversa quindi la valle del Tufo, scende a quota 400, esclude a valle le località Taccolino e S. Alessandro e, in prossimità di quest'ultima località, interseca il confine comunale con Pescate.

     Pescate (I parte) - Il confine del parco piega bruscamente a nord e coincide per circa 100 m con la strada che da S. Alessandro porta a S. Michele; piega quindi ad angolo retto sulla valle del Boscone, per poi ritornare verso nord e raggiungere quota 300 in modo da escludere la parte dell'abitato di Pescate vicina al cimitero; procedendo a questa quota, incrocia la strada che da Pescate sale a casa Alpe e interseca il confine comunale con Galbiate.

     Galbiate (II parte) - Da quota 290 circa, il confine del parco si abbassa leggermente a quota 275-280 e coincide con il confine tra il comune di Galbiate (incluso) e quello di Pescate (escluso); in questo tratto attraversa, la valle del Porto Rotondo, comprende il nucleo di S. Michele ed arriva a località Pescalina Inferiore, a quota 230.

     Pescate (II parte) - Il confine del parco rientra in comune di Pescate, prosegue verso nord escludendo la frazione «Pescalina Superiore»; dal fondo del compluvio a quota 230, in direzione nord-est, il confine del parco si sovrappone al confine comunale tra Pescate e Galbiate fino ad incontrare la S.S. 36.

     Galbiate (III parte) - Per un breve tratto il confine del parco interessa nuovamente il territorio di Galbiate; si abbassa a quota 220, esclude gli edifici prospicienti al fiume Adda, include la cava Mossini e raggiunge l'imbocco della galleria ferroviaria della linea Monza-Lecco, intersecando il confine con Malgrate.

     Malgrate - Il confine del parco attraversa valle Forca e valle Scura e sale a quota 325 circa, immediatamente a monte della località «Prato», dalla quale parte il sentiero per Pian Sciresa; scende quindi in direzione dell'ex cimitero di Lecco, fino a quota 240; si mantiene poi a questa quota fino ad intersecare la valle del Funtanel ed il confine comunale tra Malgrate e Valmadrera.

     Valmadrera - Il confine del parco si mantiene a quota 240-250 subito a monte degli insediamenti di Valmadrera: attraversa la valle del Faé (quota 240), include la località Carascé ed esclude quella di fornaci Villa; scende a quota 225 e, passando a monte del nuovo inceneritore, torna sulla ferrovia al confine comunale con Galbiate.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.

[2] Titolo così sostituito dall’art. 4 della L.R. 29 novembre 2002, n. 28.

[3] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 29 novembre 2002, n. 28.

[4] Articolo aggiunto dalla L.R. 16 aprile 1988, n. 17.

[5] Allegato così modificato dall’art. 4 della L.R. 29 novembre 2002, n. 28.