§ 4.5.98 - L.R. 16 settembre 1996, n. 29.
Criteri e modalità per l'attuazione del d.l. 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 1995, n. 204 «Interventi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:16/09/1996
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Soggetti aventi diritto al contributo).
Art. 2.  (Anticipazioni della copertura dei disavanzi del periodo 1987/1993 da parte della regione e degli enti locali).
Art. 3.  (Riparto e assegnazione del contributo).
Art. 4.  (Modalità di erogazione del contributo).
Art. 5.  (Riconoscimento oneri figurativi per le prestazioni del titolare).
Art. 6.  (Fusione, trasformazione di azienda o variazione della ragione sociale).
Art. 7.  (Cessione di azienda o di ramo d'azienda).
Art. 8.  (Certificato prefettizio antimafia).
Art. 9.  (Piano di riassorbimento finanziario regionale).
Art. 10.  (Condizione sospensiva dell'erogazione dei contributi).
Art. 11.  (Recupero dei contributi erogati).
Art. 12.  (Norma abrogativa).
Art. 13.  (Clausola d'urgenza).


§ 4.5.98 - L.R. 16 settembre 1996, n. 29. [1]

Criteri e modalità per l'attuazione del d.l. 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 1995, n. 204 «Interventi urgenti in materia di trasporti».

(B.U. 21 settembre 1996, n. 38 - 3° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Soggetti aventi diritto al contributo).

     1. Sono ammessi ai benefici di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del d.l. 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, in 1.30 maggio 1995, n. 204, recante norme per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale riferiti al periodo 1 gennaio 1987 - 31 dicembre 1993, le aziende di trasporto pubbliche e private che, nell'anno 1993, siano state esercenti servizi di trasporto pubblico locale ammesse a contributo di esercizio, ovvero titolari di concessione di impianto o di esercizio, ovvero gli enti locali che avessero attivi servizi di trasporto pubblico locale contribuiti alla stessa data.

 

     Art. 2. (Anticipazioni della copertura dei disavanzi del periodo 1987/1993 da parte della regione e degli enti locali).

     1. La giunta regionale in riferimento al disposto di cui all'art. 1, comma 14 del d.l. n. 98/95, provvede al recupero della somma complessiva di L. 90.000.000.000, erogata, ai sensi della l.r. 25 luglio 1992, n. 21, rifinanziata dalla l.r. 15 settembre 1993, n. 29, quale anticipazione del contributo di cui all'art. 1 del d.l. n. 98/95.

     2. Le aziende che abbiano percepito i contributi di cui alla l.r. n. 21/92 e non abbiano successivamente richiesto l'ammissione ai benefici di cui al d.l. n. 98/95, sono tenute a presentare, comunque, idonea documentazione redatta ai sensi del medesimo decreto legge atta a certificare l'esistenza di disavanzi nel periodo 1987/1991.

     3. In ogni caso la documentazione richiesta ai sensi del comma 2 non dà titolo all'ammissione ai benefici di cui al d.l. n. 98/95.

 

     Art. 3. (Riparto e assegnazione del contributo).

     1. Il direttore generale competente, successivamente all'assegnazione di cui al comma 3 dell'art. 1 del d.l. n. 98/95, provvede a determinare il totale complessivo del contributo spettante a ciascun soggetto avente diritto [2].

     2. L'assegnazione è effettuata in base alle aliquote di riparto del fondo nazionale trasporti per il ripiano dei disavanzi di esercizio dell'anno 1993, calcolate, per i soggetti aventi diritto, nei limiti dell'ammontare effettivo dei disavanzi propri di ciascun soggetto beneficiario depurati della somma complessiva di L. 30.000.000.000 erogata ai sensi dell'art. 11 della l.r. 25 marzo 1995, n. 13 sul trasporto pubblico locale e della somma complessiva di L. 15.000.000.000 erogata, ai sensi degli artt. 1 e 2 della l.r. 27 dicembre 1993, n. 45 concernente interventi in materia, e comunque, al netto delle quote anticipate dalla giunta regionale di cui all'art. 2 della presente legge.

     3. Le eventuali eccedenze che si determineranno nei servizi urbani e nei servizi extraurbani nell'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 98/95 verranno destinate distintamente, per i servizi urbani ed extraurbani alle aziende che non abbiano raggiunto l'integrale copertura del disavanzo, in proporzione alle vetture/km dell'anno 1993, con il limite del disavanzo stesso.

     4. Per le aziende che eserciscano sia servizi urbani che extraurbani, ai fini della determinazione dei rispettivi disavanzi, il contributo erogato indistintamente, ai sensi del d.l. 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, in l. 17 febbraio 1993, n. 32, a ciascuna azienda verrà ripartito in proporzione all'assegnazione, dei contributi del fondo nazionale trasporti per il ripiano dei disavanzi di esercizio dell'anno 1993.

 

     Art. 4. (Modalità di erogazione del contributo).

     1. Il contributo assegnato ai sensi dell'art. 3 è erogato ai soggetti aventi diritto, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 1, comma 2, del d.l. n. 98/95, così come modificato dall'art. 5, comma 3 bis, del d.l. 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, in l. 5 dicembre 1995 n. 539, entro tre mesi dall'avvenuta erogazione della corrispondente quota alla regione Lombardia da parte dello Stato, mediante accensione di un mutuo novennale.

     1 bis. Le eventuali somme derivanti dalle variazioni dei tassi dei mutui accesi dalla regione ai sensi dell'art. 11, comma 5, della l.r. 25 marzo 1995, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi del comma 1 sono assegnate alle aziende di trasporto pubblico locale quale contributo a concorso ripiano disavanzi di esercizio (anni 1987-1993), nelle forme e con le modalità di cui all'art. 3, comma 2 [3].

 

     Art. 5. (Riconoscimento oneri figurativi per le prestazioni del titolare).

     1. E' riconosciuta l'ammissibilità degli oneri figurativi per le prestazioni di guida fornite dal titolare di azienda che abbia la forma giuridica di impresa individuale, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge e secondo le modalità specificate nei successivi commi.

     2. La percorrenza di guida effettuata deve risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme» e successive modificazioni e integrazioni, dal titolare dell'azienda richiedente il beneficio.

     3. Quando trattasi di impresa avente forma giuridica societaria non è riconosciuto alcun onere non inserito nel bilancio approvato nelle forme di legge.

 

     Art. 6. (Fusione, trasformazione di azienda o variazione della ragione sociale).

     1. Nei casi di fusione, di trasformazione di azienda o di variazione della ragione sociale, il nuovo soggetto subentra nel rapporto acquisendo i diritti in capo all'azienda originaria previa notifica dei relativi atti da fornire alla giunta regionale entro trenta giorni dal compimento dell'ultimo di essi.

     2. Nei casi di fusione, trasformazione di azienda o variazione della ragione sociale antecedenti l'entrata in vigore della presente legge, la notifica alla giunta regionale dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. (Cessione di azienda o di ramo d'azienda).

     1. Nei casi di cessione di azienda o di ramo di azienda fatti salvi diversi accordi tra le parti, che devono risultare dall'atto di cessione, il diritto al credito relativo all'azienda ceduta è anch'esso ceduto all'acquirente e la cessione del credito ha effetto dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2559 c.c.

     2. In ogni caso il subentrante è tenuto a trasmettere alla giunta regionale, per conoscenza, entro trenta giorni dal perfezionamento delle procedure di cessione, il contratto di cui all'art. 2556 c.c.

     3. Per le procedure perfezionatesi antecedentemente l'entrata in vigore della presente legge, la trasmissione alla giunta regionale del contratto di cui al comma 2 dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. (Certificato prefettizio antimafia).

     1. Nelle ipotesi di cui agli artt. 6 e 7 debbono essere osservate le disposizioni contenute nella l. 19 marzo 1990. n. 55 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 9. (Piano di riassorbimento finanziario regionale).

     1. La giunta regionale, ai sensi dell'art. 2 bis del d.l. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, in l. 22 dicembre 1990, n. 403, definisce quale piano di riassorbimento finanziario regionale di cui al comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 98/95, l'intervento finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo medesimo e dell'art. 11 della l.r. 13/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. I disavanzi residui, dopo gli interventi di cui al comma 1, rimarranno a carico delle aziende e degli enti locali proprietari, i quali sono tenuti a redigere e notificare alla giunta regionale il piano finanziario di riassorbimento di detti disavanzi residui.

 

     Art. 10. (Condizione sospensiva dell'erogazione dei contributi).

     1. L'erogazione dei contributi statali e regionali a ripiano di disavanzi pregressi ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2, è condizionato alla notificazione alla giunta regionale del piano finanziario di riassorbimento dei disavanzi residui di cui al medesimo art. 9, comma 2.

 

     Art. 11. (Recupero dei contributi erogati).

     1. I contributi erogati sono soggetti a recupero da parte della giunta regionale nei modi e nei termini previsti dall'art. 1, commi 9 e 10, del d.l. n. 98/95, con rivalsa sulle spettanze a qualsiasi titolo erogate dalla giunta regionale, nel limite di un decimo dei contributi percepiti per ciascun anno ai sensi del medesimo decreto legge, relativamente alle aziende che, nei termini stabiliti, non abbiano adempiuto alle prescrizioni previste dal medesimo art. 1, commi 9 e 10.

     2. Relativamente alle aziende tenute alla notificazione alla giunta regionale del piano di riassorbimento dei disavanzi residui di cui al comma 2 dell'art. 9, il contributo erogato è soggetto a recupero, nei limiti di un decimo per ciascun anno, con le modalità di cui al comma 1, qualora al 31 dicembre 1997 i soggetti proprietari non abbiano provveduto all'intera copertura del disavanzo residuo oggetto del piano finanziario di riassorbimento.

     3. I contributi sono riattribuiti all'azienda interessata qualora il soggetto proprietario certifichi l'avvenuta copertura dei disavanzi oggetto del piano finanziario di riassorbimento di cui al comma 2 dell'art. 9. Detta certificazione deve intervenire entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal primo atto di recupero.

 

     Art. 12. (Norma abrogativa).

     1. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 13. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 

TABELLA A

 

     Per l'anno 1987 fino ad un massimo di L. 36.784.800 per percorrenze uguali o superiori a 26.865 bus/km annui o per un importo chilometrico pari a L. 1.369 per percorrenze inferiori.

     Per l'anno 1988 fino ad un massimo di L. 38.138.481 per percorrenze uguali o superiori a 26.865 bus/km annui o per un importo chilometrico pari a L. 1.420 per percorrenze inferiori.

     Per l'anno 1989 fino ad un massimo di L. 38.207.130 per percorrenze uguali o superiori a 26.865 bus/km annui o per un importo chilometrico pari a L. 1.422 per percorrenze inferiori.

     Per l'anno 1990 fino ad un massimo di L. 38.291.186 per percorrenze uguali o superiori a 26.865 bus/km annui o per un importo chilometrico pari a L. 1.425 per percorrenze inferiori.

     Per l'anno 1991 fino ad un massimo di L. 40.052.580 per percorrenze uguali o superiori a 26.865 bus/km annui o per un importo chilometrico pari a L. 1.491 per percorrenze inferiori.

     Per l'anno 1992 fino ad un massimo di L. 53.000.000 per percorrenze uguali o superiori a 26.865 bus/km annui o per un importo chilometrico pari a L. 1.973 per percorrenze inferiori.

     Per l'anno 1993 fino ad un massimo di L. 53.000.000 per percorrenze uguali o superiori a 26.865 bus/km annui o per un importo chilometrico pari a L. 1.973 per percorrenze inferiori.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.

[3] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 27 novembre 1998, n. 25.