§ 4.5.87 - L.R. 27 dicembre 1993, n. 46.
Rinnovo parco autobus del servizio di trasporto pubblico locale di linee urbane.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:27/12/1993
Numero:46


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Beneficiari).
Art. 3.  (Tipologia dei contributi).
Art. 4.  (Assegnazione contributi).
Art. 5.  (Criteri di selezione delle domande).
Art. 6.  (Procedura istruttoria).
Art. 7.  (Procedure di assegnazione).
Art. 8.  (Modalità di erogazione).
Art. 9.  (Norma transitoria).
Art. 10.  (Norma finanziaria).
Art. 11.  (Clausola d'urgenza).


§ 4.5.87 - L.R. 27 dicembre 1993, n. 46. [1]

Rinnovo parco autobus del servizio di trasporto pubblico locale di linee urbane.

(B.U. 30 dicembre 1993, n. 52 - 2° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La regione, al fine di assicurare il rinnovo del materiale rotabile su gomma adibito al trasporto pubblico locale di persone in servizio interurbano di linea, dispone provvidenze per l'acquisto di veicoli nuovi costituendo un fondo di dotazione e di rotazione.

     2. I veicoli di cui al primo comma dovranno obbligatoriamente riportare in sovrapposizione sulle fiancate laterali una fascia di colore verde con la dicitura di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 33044 del 26 giugno 1980.

 

     Art. 2. (Beneficiari).

     1. Le provvidenze di cui all'art. 1 sono concesse ad enti, imprese ed aziende di trasporto pubblico locale di persone concessionarie di autoservizi di linea interurbana.

 

     Art. 3. (Tipologia dei contributi).

     1. I contributi concessi ai beneficiari sono ripartiti nella misura del 20% a fondo perduto e dell'80% a rimborso settennale in quote annuali costanti senza interessi.

 

     Art. 4. (Assegnazione contributi).

     1. La giunta regionale individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la graduazione dei punteggi da assegnare ai singoli criteri entro i limiti di cui al successivo art. 5 e stabilisce l'entità massima dei contributi assegnabili per tipologia di veicolo finanziabile, con eventuali aggiornamenti annui entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, riferita ai migliori prezzi fatturati e accertati per forniture conformi all'apposito capitolato regionale e con caratteristiche conformi alle vigenti norme per l'immatricolazione.

     2. Le domande di contributi sono presentate alla giunta regionale - Servizio gestione finanziaria infrastrutture e navigazione interna entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

     3. Le domande di cui al precedente comma devono indicare:

     - la tipologia e il numero dei veicoli che si intende acquistare con il concorso della finanza regionale;

     - le caratteristiche e le modalità di acquisto dei veicoli stessi in relazione ai criteri di cui al successivo art. 5;

     - i veicoli in dotazione immatricolati in servizio di linea extraurbana che si intende sostituire.

     4. La domanda deve contenere l'impegno a restituire i contributi assegnati a rimborso in quote annuali costanti in sette annualità, direttamente alla regione a mezzo assegno circolare/bonifico bancario entro il 30 giugno. La giunta regionale ha facoltà di effettuare compensazioni della quota annua sui contributi comunque assegnati dalla regione. Il richiedente deve esprimere l'accettazione dell'onere dell'interesse legale per pagamenti dopo la data di cui sopra, nonché l'impegno a restituire la carta di circolazione dei mezzi da sostituire e a non utilizzare veicoli acquistati con il concorso della finanza regionale ad uso diverso dal servizio di linea per trasporto di persone, né alienare gli stessi prima di dieci anni dalla data di prima immatricolazione, salvo preventiva autorizzazione della giunta regionale [2].

     5. La decorrenza della prima annualità è stabilita nell'anno successivo a quello dell'immatricolazione del nuovo veicolo finanziato.

 

     Art. 5. (Criteri di selezione delle domande).

     1. Le domande pervenute entro il 30 giugno sono valutate con riferimento ai seguenti criteri:

     - Vetustà dei veicoli da sostituire immatricolati per il servizio extraurbano di linea di anzianità superiore a quella fissata nel vigente «Piano regionale trasporti» di cui alla deliberazione del consiglio regionale 25 novembre 1982, n. III/941. Il punteggio è assegnabile proporzionalmente alla vetustà fino ad un massimo di 25.

     - Requisiti del prodotto da acquistare:

     a) altezza del pianale di calpestio. Il punteggio è assegnato in misura inversamente proporzionale all'altezza del pianale di calpestio in relazione alla tipologia dei veicoli per un massimo di 5;

     b) accessibilità riferita alle porte di servizio. Il punteggio è assegnato in misura direttamente proporzionale alla larghezza e al numero in relazione alla tipologia di utilizzo e alle caratteristiche del veicolo per un massimo di 10;

     c) contenimento emissioni riferito alle norme comunitarie in materia di inquinanti. Il punteggio è assegnato in misura direttamente proporzionale al contenimento per un massimo di 10;

     d) contenimento di consumi energetici con riferimento alla omologazione tecnica del motore di trazione. Il punteggio è assegnato in misura proporzionale al contenimento per un massimo di 5;

     e) contratto di manutenzione programmata per almeno 5 anni stipulato con il fornitore del mezzo. Il punteggio è assegnato in misura proporzionale alla manutenzione programmata per un massimo di 5. Il punteggio totale è assegnabile ai requisiti del prodotto da acquistare fino ad un massimo di 35.

     - Requisiti economici dell'acquisto:

     a) finanziamento proprio del soggetto richiedente il contributo, comunque non inferiore al 10%, riferito all'entità dei contributi assegnabili di cui al primo comma del precedente art. 4. Il punteggio è assegnabile in misura direttamente proporzionale al finanziamento proprio fino ad un massimo di 20.

     b) migliore condizione di acquisto. Il punteggio è assegnabile in misura direttamente proporzionale alla percentuale di ribasso ottenuto rispetto all'entità dei prezzi di cui al precedente art. 4, primo comma, fino ad un massimo di 5.

     2. I punti sono attribuiti a ciascun mezzo richiesto. (vetustà del veicolo da sostituire, requisiti del prodotto da acquistare, requisiti economici dell'acquisto).

     3. I mezzi da sostituire di cui al precedente secondo comma sono graduati in ordine al punteggio conseguito.

     4. Ciascun richiedente non può essere destinatario di contributi, rispetto all'importo totale dei contributi assegnati, superiori alla percentuale delle proprie percorrenze su gomma interurbane concesse rispetto al totale regionale delle percorrenze su gomma interurbane stesse.

     5. L'ammissione al contributo è disposta nell'ordine e con le prescrizioni di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo. L'erogazione dei finanziamenti regionali deve comunque essere finalizzata a consentire che almeno il 10% dei veicoli immessi in servizio deve rispettare quanto previsto dalla l.r. 29 febbraio 1989, n. 6 per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

 

     Art. 6. (Procedura istruttoria).

     1. E' costituito un nucleo di valutazione composto dal dirigente o suo delegato rispettivamente del servizio gestione finanziaria infrastrutture e navigazione interna, che lo presiede, del servizio bilancio, del servizio protezione aria, del servizio affari generali del settore territorio, trasporti e mobilità, del servizio reti e sistemi, del servizio industria.

     2. Il nucleo di cui al precedente comma individua con relazione motivata la misura dei punteggi e l'entità dei contributi assegnabili di cui al primo comma del precedente art. 4 ed esamina successivamente le domande pervenute e l'istruttoria conseguente predisposta dal servizio ricevente in applicazione del precedente art. 5.

 

     Art. 7. (Procedure di assegnazione).

     1. Sulla base della relazione del nucleo di valutazione, la giunta regionale approva il piano di assegnazione dei contributi, fermi restando i limiti previsti dai precedenti artt. 4 e 5. Tali contributi dovranno essere a totale integrazione della quota di autofinanziamento aziendale e comunque non superiori al 90% del costo effettivo di acquisto.

 

     Art. 8. (Modalità di erogazione). [3]

     1. I contributi per l'acquisto sono erogati con decreto del dirigente della competente struttura regionale, in nome e per conto del beneficiario alle aziende fornitrici secondo le seguenti modalità, previa verifica della rispondenza del veicolo finanziato all'apposito capitolato regionale e con caratteristiche conformi alle vigenti norme per l'immatricolazione:

     a) entro sessanta giorni dalla presentazione del contratto di acquisto il 50% del contributo;

     b) entro sessanta giorni dalla presentazione del verbale di consegna il restante 50% del contributo.

 

     Art. 9. (Norma transitoria).

     1. In sede di prima applicazione le domande per fruire delle provvidenze regionali devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia della deliberazione della giunta regionale di cui al precedente art. 4, comma primo.

 

     Art. 10. (Norma finanziaria).

     1. Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzati i seguenti contributi:

     a) L. 32.000.000.000 per gli anni 1993 e 1994 di cui L. 24.000.000.000 per il 1993, finalizzati alla concessione di contributi a rimborso settennale, ai sensi dei precedenti artt. 1 e 3;

     b) L. 8.000.000.000 per gli anni 1993 e 1994 di cui L. 6.000.000.000 per il 1993, finalizzati alla concessione di contributi a fondo perduto, ai sensi dei precedenti artt. 1 e 3.

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio successivo, nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dal precedente comma del presente articolo ai sensi dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34.

     3. Alla determinazione della spesa per il 1994 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio del relativo esercizio ai sensi dell'art. 25, comma quarto, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. L'onere derivante dal precedente primo comma, lettere a) e b), pari a L. 40.000.000.000, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1993-1995, per L. 30.000.000.000, parte II, obiettivo 1.5.1 «FRISL» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi» e per L. 10.000.000.000, parte I obiettivo 4.2.1 «Servizi di trasporto» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi».

     5. Al finanziamento dell'onere di L. 30.000.000.000 per l'anno 1993 di cui al precedente primo comma, si provvede mediante riduzione per L. 10.000.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 e per L. 20.000.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1993.

     6. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

     Stato di previsione delle entrate

     - al titolo 4, categoria 3, è istituito per memoria il capitolo 4.3.3727 «Rimborso contributi per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di persone in servizio extraurbano di linea»;

     Stato di previsione delle spese

     - all'ambito 4, settore 2, obiettivo I è istituito il capitolo 4.2.1.2.3728 «Contributi a rimborso per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di persone in servizio extraurbano di linea» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 24.000.000.000; - all'ambito 4, settore 2, obiettivo I è istituito il capitolo 4.2.1.2.3729 «Contributi a fondo perso per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di persone in servizio extraurbano di linea» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 6.000.000.000; - all'ambito 4, settore 2, obiettivo I è istituito per memoria il capitolo 4.2.1.2.3732 «Reimpiego dei contributi a rimborso per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di persone in servizio extraurbano di linea».

 

     Art. 11. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della regione Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 28 maggio 1999, n. 12.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 30, della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.