§ 4.5.85 - L.R. 13 aprile 1993, n. 12.
Contributi in capitale a favore di enti, aziende ed imprese per migliorare la mobilità delle persone e delle merci.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:13/04/1993
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Contributi straordinari per il miglioramento della mobilità delle merci e delle persone).
Art. 2.  (Procedure di assegnazione).
Art. 3.  (Contributi per acquisto mezzi).
Art. 4.  (Contributi in capitale a favore del comune di Imbersago per l'acquisto di un battello da destinarsi a servizio di pubblico traghetto sul fiume Adda).
Art. 5.  (Norma provvisoria per l'ammissione ai contributi di esercizio FNT - anno 1993).
Art. 6.  (Norma finanziaria).


§ 4.5.85 - L.R. 13 aprile 1993, n. 12. [1]

Contributi in capitale a favore di enti, aziende ed imprese per migliorare la mobilità delle persone e delle merci.

(B.U. 16 aprile 1993, n. 15 - 1° suppl. ord.)

 

Art. 1. (Contributi straordinari per il miglioramento della mobilità delle merci e delle persone).

     1. Per migliorare la mobilità regionale delle merci e delle persone, la regione nell'ambito degli obiettivi del piano regionale dei trasporti concede contributi straordinari in capitale per i seguenti interventi infrastrutturali:

     a) a favore del comune di Pigra il contributo del 100%, IVA compresa, della spesa ritenuta ammissibile dalla regione fino alla concorrenza di L. 800 milioni per la realizzazione dell'ammodernamento dell'impianto funicolare Argegno-Pigra;

     b) a favore dell'amministrazione provinciale di Mantova il contributo del 75%, IVA esclusa, della spesa ritenuta ammissibile dalla regione fino alla concorrenza di L. 100 milioni per la realizzazione del pontile di approdo a Porto Catena per trasporto pubblico di persone in conto terzi;

     c) a favore della gestione servizi trasporti S.r.l. di Como il contributo del 75%, IVA esclusa, della spesa ritenuta ammissibile dalla regione fino alla concorrenza di L. 1.000 milioni per la realizzazione dell'ammodernamento dell'impianto funicolare Como Brunate.

 

     Art. 2. (Procedure di assegnazione).

     1. I contributi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'atto, sottoscritto dal beneficiario, di impegno della destinazione d'uso degli immobili per un tempo continuativo di cinquanta anni; ove si tratti di opere realizzabili su demanio dello Stato i contributi sono subordinati alla stipula dell'atto di concessione.

     2. Gli atti contrattuali devono essere prodotti in conformità al disposto di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma dell'art. 13 della l.r. 11 aprile 1988, n. 12, concernente «Normativa quadro sugli interventi regionali a favore di enti e di imprese di trasporto pubblico collettivo di persone - Contributi per investimento».

     3. Le erogazioni sono disciplinate dall'art. 14 della citata l.r. n. 12/1988.

 

     Art. 3. (Contributi per acquisto mezzi).

     1. Al fine di ridurre l'inquinamento ed agevolare l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico locale, la giunta regionale concede contributi straordinari per l'acquisto di:

     a) strumentazioni idonee a ridurre l'inquinamento prodotto dagli autobus in servizio di trasporto pubblico locale di linea, di prima immatricolazione in data non anteriore all'1 gennaio 1991, fino alla concorrenza di L. 500 milioni;

     b) autobus di nuova immatricolazione provvisti delle dotazioni di cui al precedente punto a), veicoli a trazione elettrica, fino alla concorrenza di L. 1.000 milioni;

     c) veicoli dotati di attrezzature idonee al trasporto di utenti non deambulanti, fino alla concorrenza di L. 400 milioni.

     2. La misura percentuale dei contributi di cui al primo comma del presente articolo e del 75%, IVA esclusa, del prezzo di acquisto determinato in conformità alla procedura di cui all'art. 4, lett. b) e c) della l.r. 11 aprile 1988,n.12.

     3. Le domande di contributo devono essere presentate alla giunta regionale - servizio gestione finanziaria infrastrutture e navigazione interna, entro il 30 giugno 1993; le procedure di assegnazione, gli obblighi dei destinatari e le modalità di erogazione sono disciplinati rispettivamente dall'art. 6, secondo, terzo e quarto comma e dagli artt. 7 e 8 della l.r. 11 aprile 1988, n. 12.

 

     Art. 4. (Contributi in capitale a favore del comune di Imbersago per l'acquisto di un battello da destinarsi a servizio di pubblico traghetto sul fiume Adda).

     1. Per garantire il pubblico trasporto di persone e cose sul fiume Adda tra le sponde dei comuni di Imbersago e Villa d'Adda la giunta regionale concede al comune di Imbersago contributi per l'acquisto di un battello da destinarsi a servizio di pubblico trasporto.

     2. La misura percentuale del contributo di cui al precedente primo comma è del 100%, IVA compresa, della spesa ritenuta ammissibile dalla regione fino alla concorrenza di L. 200 milioni.

     3. La domanda di contributo deve essere presentata al servizio gestione finanziaria, infrastrutture e navigazione interna entro il 30 giugno 1993; le procedure di assegnazione, gli obblighi del destinatario e le modalità di erogazione sono disciplinate rispettivamente dagli artt. 13 e 14 della l.r. 11 aprile 1988,n. 12.

 

     Art. 5. (Norma provvisoria per l'ammissione ai contributi di esercizio FNT - anno 1993).

     1. Limitatamente ai contributi di esercizio FNT - anno 1993, il termine per la presentazione della domanda di contributo è fissato al 30 novembre 1992.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria).

     1. E' autorizzata, per il 1993, per le finalità previste dai precedenti articoli, la spesa complessiva di L. 4.000.000.000:

     a) L. 800.000.000 per le finalità previste dal precedente art. 1, lett. a);

     b) L. 100.000.000 per le finalità previste dal precedente art. 1, lett. b);

     c) L. 1.000.000.000 per le finalità previste dal precedente art. 1, lett. c);

     d) L. 500.000.000 per le finalità previste dal precedente art. 3, primo comma, lett. a);

     e) L. 1.000.000.000 per le finalità previste dal precedente art. 3, primo comma, lett. b);

     f) L. 400.000.000 per le finalità previste dal precedente art. 3, primo comma, lett. c);

     g) L. 200.000.000 per le finalità previste dal precedente art. 4, secondo comma.

     2. Al finanziamento dell'onere complessivo, di competenza e di cassa, di L. 4.000.000.000, si provvede mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 43, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, per pari quota, del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1992 e mediante corrispondente riduzione del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle spese di parte II

     a) all'ambito 4, settore 2, obiettivo 1, è istituito il capitolo 4.2.1.2.3414 «Contributi straordinari in capitale per ammodernamento, completamento o realizzazione di infrastrutture idonee a migliorare la mobilità delle persone e delle merci» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.900 milioni;

     b) all'ambito 4, settore 2, obiettivo 1, è istituito il capitolo 4.2.1.2.3415 «Contributi per apparecchiature atte ad abbattere le emissioni inquinanti prodotte dagli autobus, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500 milioni;

     c) all'ambito 4, settore 2, obiettivo 1, è istituito il capitolo 4.2.1.2.3416 «Contributi in capitale per l'acquisto di autobus e veicoli a trazione elettrica» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000 milioni;

     d) all'ambito 4, settore 2, obiettivo 1, è istituito il capitolo 4.2.1.2.3417 «Contributi per l'acquisto di veicoli provvisti di attrezzature idonee per il trasporto di utenti non deambulanti» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 400 milioni;

     e) all'ambito 4, settore 2, obiettivo 1, è istituito il capitolo 4.2.1.2.3418 «Contributi in capitale a favore del comune di Imbersago per l'acquisto di un battello da destinare a servizio di pubblico trasporto» con la dotazione di competenza e di cassa di L. 200 milioni.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.