§ 4.5.1072 - D.P.G.R. 31 luglio 1998, n. 66253 .
Disciplina sperimentale del servizio taxi nel sistema aeroportuale lombardo.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:31/07/1998
Numero:66253


Sommario
Art. 1 
Art. 2 
Art. 3 
Art. 4 
Art. 5 
Art. 6 
Art. 7 
Art. 8 
Art. 9 
Art. 10 
Art. 11 
Art. 12 
Art. 13 
Art. 14 
Art. 15 


§ 4.5.1072 - D.P.G.R. 31 luglio 1998, n. 66253 .

Disciplina sperimentale del servizio taxi nel sistema aeroportuale lombardo.

 

Pubblicato nel B.U. Lombardia 31 agosto 1998, n. 35.

 

Il Presidente della regione Lombardia

Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", in particolare l'art. 4, primo comma, che attribuisce alle regioni la competenza in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, ossia il servizio taxi e il servizio di autonoleggio con conducente;

Vista la legge regionale 15 aprile 1995, n. 20 "Norme per il trasporto di persone mediante il servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente", recante la disciplina della programmazione e dell'esercizio del trasporto di persone ai sensi della legge n. 21 del 1992;

Richiamato il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare l'art. 14, comma 8, che sancisce, per quanto concerne il servizio taxi per i collegamenti con gli aeroporti civili, la legittimazione all'esercizio ai titolari di licenze rilasciate dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade, demandando la disciplina delle tariffe, condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio ad apposita intesa tra i comuni interessati;

Visto l'atto regionale di diffida prot. N. 13617 del 6 luglio 1998 con cui gli enti indicati all'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 422 del 1997 sono stati sollecitati a raggiungere l'intesa prevista dallo stesso art. 14 addivenendo alla definizione della disciplina del servizio taxi presso gli aeroporti civili lombardi;

Considerato che, non avendo i comuni interessati provveduto a raggiungere la suddetta intesa, il presidente della Giunta regionale è tenuto ai sensi del medesimo art. 14, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. n. 422 del 1997, ad esercitare il potere sostitutivo intervenendo a disciplinare con decreto presidenziale il servizio taxi nell'ambito del sistema aeroportuale lombardo;

Rilevato che il provvedimento de quo:

- assume la precipua finalità di configurare un'efficiente e uniforme organizzazione del servizio taxi in termini tariffari e qualitativi in un ambito territoriale che comprende l'intero sistema aeroportuale lombardo;

- provvede a individuare i soggetti legittimati al servizio taxi, le modalità di esercizio, la previsione dell'uso collettivo del taxi nonché un sistema tariffario idoneo a determinare un costo del servizio commisurato alla prestazione;

- assicura agli operatori di Malpensa e Orio al Serio, che attualmente svolgono una duplice attività di tassisti e noleggiatori, la continuità di esercizio del servizio sino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione del D.Lgs. n. 422 del 1997 che garantisce agli stessi la possibilità di opzione verso una delle due attività;

- prevede la promozione da parte della regione Lombardia, anche mediante intese tra i soggetti interessati, di una rete di chiamata a copertura dell'intero bacino di utenza aeroportuale;

Dato atto che a seguito di trasferimento del traffico aereo da Linate a Malpensa, disposto con decorrenza 25 ottobre 1998 con decreto n. 57T del 23 ottobre 1997 del Ministro dei trasporti e navigazione nonché del previsto incremento del medesimo traffico, è necessario assicurare un servizio di collegamento all'aeroporto più rispondente alle esigenze dell'utenza anche a livello internazionale;

Considerata l'urgenza di provvedere, in relazione alla programmata apertura di "Malpensa 2000" per il 25 ottobre 1998, approntando, tra l'altro, interventi regolativi del servizio taxi per quanto attiene in particolare il costo del servizio all'utenza e la trasparenza tariffaria;

Sentita la Commissione consultiva regionale di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 21 del 1992 nella seduta del 27 luglio 1998;

Decreta

 

 

1) di approvare la "Disciplina sperimentale del servizio taxi nel sistema aeroportuale lombardo" di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2) di disporre la decorrenza della disciplina di cui al presente provvedimento e relativo allegato costituente parte sostanziale e integrale dalla data del 25 ottobre 1998;

3) di dare atto che a decorrere da tale data (25 ottobre 1998) la disciplina di cui al presente provvedimento e relativo allegato parte integrante e sostanziale sostituisce, a tutti gli effetti le disposizioni di cui alla Delib.G.R. 17 novembre 1995, n. 6/4972;

4) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia nonché la notifica agli enti locali interessati (comune capoluogo di regione, comuni capoluoghi di province, comuni facenti parte del bacino aeroportuale interprovinciale di Bergamo, Milano e Varese).

5) di dichiarare il presente decreto non soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

 

 

Allegato

Disciplina sperimentale del servizio taxi nel sistema aeroportuale lombardo

Art. 1

Sistema aeroportuale lombardo.

1. Per sistema aeroportuale lombardo si intende l'insieme degli aeroporti aperti al traffico aereo civile di Milano Linate, Milano Malpensa e Orio al Serio, di seguito individuati, per brevità, rispettivamente in: LIN, MXP e BGY.

 

 

     Art. 2

Bacino di utenza aeroportuale.

1. Il bacino di utenza aeroportuale è costituito dall'insieme del territorio delle province in cui ricadono gli scali di cui all'art. 1: Bergamo, Milano e Varese.

2. I soggetti di cui all'art. 3 sono legittimati a svolgere il servizio taxi con diritto di sosta e ricarico nelle località di arrivo nell'ambito dell'intero bacino di cui al comma 1, nel rispetto della presente disciplina.

 

 

     Art. 3

Soggetti legittimati al servizio taxi.

1. Nell'ambito del sistema aeroportuale lombardo sono autorizzati ad effettuare il servizio taxi:

- i soggetti individuati dall'art. 14, comma 8, del decreto legislativo n. 422 del 1997;

- i titolari di licenze taxi rilasciate dai comuni facenti parte del bacino di utenza aeroportuale di cui all'art. 2 della presente disciplina.

 

 

     Art. 4

Modalità di esercizio.

1. I soggetti di cui all'art. 3 debbono rispettare l'ordine di arrivo ai punti di carico.

I soggetti medesimi hanno l'obbligo di aderire a qualunque richiesta di trasporto indipendentemente dalla destinazione.

Le richieste di servizio possono essere accolte esclusivamente presso i punti di carico predeterminati e durante le ore previste dal turno di servizio.

I tassisti devono recare in posizione centrale sul parabrezza e sul lunotto a destra in alto, secondo la direzione di marcia, apposito contrassegno indicante il turno di servizio attuato.

2. Su richiesta degli utenti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 21 del 1992 è autorizzato l'uso collettivo del servizio taxi così come disciplinato all'art. 5 della presente disciplina.

 

 

     Art. 5

Uso collettivo del servizio taxi.

1. Si intende per uso collettivo del taxi il servizio offerto contemporaneamente a più utenti accomunati nello stesso punto di origine per la medesima destinazione.

Il servizio si attua con un numero di utenti non inferiore a tre.

Il servizio può essere effettuato da tutti i soggetti di cui all'art. 3.

Le tariffe per tale tipo di servizio sono regolate dall'art. 7.

2. Al fine di favorire la formazione di gruppi di persone per l'uso collettivo del taxi, il gestore aeroportuale provvede a destinare idoneo spazio opportunamente allocato.

 

 

     Art. 6

Soggetti legittimati al servizio di autonoleggio con conducente.

1. Nell'ambito del sistema aeroportuale lombardo effettuano il servizio di autonoleggio con conducente, nel rispetto delle disposizioni e procedure di cui all'art. 11, comma 6, della legge n. 21 del 1992, i soggetti muniti di abilitazione, rilasciata dai singoli comuni, alla sosta nelle apposite aree aeroportuali individuate come rimessa.

 

 

     Art. 7

Tariffe servizio taxi.

I soggetti legittimati a svolgere il servizio taxi ai sensi dell'art. 3 hanno l'obbligo di applicare la seguente tariffa:

A) Uso convenzionale:

- Costo iniziale feriale 3,00 euro pari a L. 5.800

- Costo iniziale festivo 5,10 euro pari a L. 9.875

- Costo iniziale notturno 6,10 euro pari a L. 11.811

- Costo chilometrico 0,77 euro pari a L. 1.491

- Costo orario 21,70 euro pari a L. 42.017

- Importo singolo scatto del tassametro 0,10 euro pari a L. 194

- Tariffa minima per le corse in partenza dagli aeroporti 11,00 euro pari a L. 21.300

- Coefficienti di progressione:

- K1 = 1,5 sui parametri base di costo chilometrico e orario, al maturato economico di 11,70 euro pari a L. 22.654

- K2 = 1,7 esclusivamente sul parametro base di costo chilometrico, per velocità di crociera superiore ai 50 km/h per più di 60 secondi.

Il supplemento notturno si applica dalle ore 21.00 alle ore 6.00 e non è cumulabile con il supplemento festivo.

Durante l'effettuazione della corsa è facoltà dell'utente chiedere eventuale sosta di attesa sino ad un massimo di un'ora.

Qualora ricorra l'eventualità della sosta, l'utente è tenuto a corrispondere anticipatamente l'importo tassametrico, più la somma corrispondente alla sosta richiesta.

B) Uso collettivo:

La tariffa per l'uso collettivo del taxi è quella prevista per l'uso convenzionale aumentata del 20% e ridotta a 1/3 per singolo passeggero

- Costo iniziale feriale 1,20 euro pari a L. 2.324

- Costo iniziale festivo 2,04 euro paria L. 3.950

- Costo iniziale notturno 2,44 euro pari a L. 4.725

- Costo chilometrico 0,31 euro pari a L. 600

- Costo orario 8,68 euro pari a L. 16.807

- Importo singolo scatto del tassametro 0,04 euro pari a L. 77

- Tariffa minima per le corse in partenza dagli aeroporti 4,40 euro pari a L. 8.520

- Coefficienti di progressione:

- K1 = 1,5 sui parametri base di costo chilometrico e orario, al maturato economico di 4,70 euro pari a L. 9.100.

- K2 = 1,7 esclusivamente sul parametro base di costo chilometrico, per velocità di crociera superiore ai 50 km/h per più di 60 secondi.

Tale tariffa viene applicata per ogni singolo passeggero .

2. L'importo indicato dal tassametro, sia nel caso dell'uso convenzionale che nel caso dell'uso collettivo, deve intendersi omnicomprensivo.

 

 

     Art. 8

Sistemi di controllo tariffario.

1. È fatto obbligo ai soggetti di cui all'articolo 3 di predisporre gli apparecchi tassametrici in conformità alla tariffa di cui all'art. 7 entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia .

2. L'apparecchio tassametrico di cui al comma precedente deve essere regolato in modo da non consentire, né il raddoppio della tariffa, né la retrocessione da una fascia tariffaria a quella precedente.

L'apparecchio tassametrico non deve altresì consentire il contemporaneo funzionamento delle due componenti tariffarie chilometriche ed orarie.

Eventuali tariffe di valenza comunale presenti nell'apparecchio tassametrico, devono essere in termini di valore assoluto inferiori a quella aeroportuale.

La determinazione dell'importo della corsa deve risultare unicamente alla lettura del tassametro.

L'apparecchio tassametrico deve essere programmato per evidenziare l'importo della corsa, sia in lire sia in euro.

3. La regione assicura la necessaria trasparenza, omogeneità ed uniformità affinché i comuni, tramite accordi, provvedano al controllo della conformità degli apparecchi tassametrici alle prestazioni e vincoli fissati dai commi precedenti.

Tale conformità dovrà risultare da apposita attestazione chiaramente visibile da parte dell'utenza.

4. È fatto divieto ai soggetti di cui all'art. 3 di effettuare servizio nell'ambito del bacino di utenza aeroportuale qualora l'apparecchio tassametrico non risulti conforme, unicamente, alle prescrizioni di cui al presente articolo.

 

 

     Art. 9

Turni di servizio.

1. I turni di servizio sono disciplinati dagli enti interessati, mediante appositi accordi atti anche a definire la forma e la dimensione dei relativi contrassegni.

2. I turni di servizio sono strutturati, nell'arco delle 24 ore, in modo da:

- non superare un massimo di n. 12 ore di servizio complessivo;

- garantire una omogenea distribuzione dell'offerta del servizio.

3. Tale normativa si applica anche per i turni a carattere discontinuo che non possono prevedere più di una interruzione.

 

 

     Art. 10

Rete di chiamata.

1. Al fine di corrispondere alle esigenze di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia dei servizi taxi e noleggio con conducente, la regione promuove intese con i soggetti interessati al fine di attivare una rete di chiamata con copertura integrale nel bacino di utenza aeroportuale di cui all'art. 2. Tale rete di chiamata dovrà prevedere la potenziale espansione del bacino di utenza di altre aree.

2. La regione concorre con interventi finanziari alla realizzazione della rete di cui al comma precedente.

 

 

     Art. 11

Vigilanza.

1. Ferme restando le competenze della direzione circoscrizionale aeroportuale in merito alla circolazione dei veicoli, il servizio di vigilanza presso ogni singolo scalo è affidato ai comuni in cui l'aeroporto ricade, i quali assicurano detto servizio associandosi tra loro in una delle forme previste dalla legge n. 142 del 1990.

2. Sino all'attuazione degli accordi di cui al comma 1, il servizio di vigilanza negli scali di LIN, BGY e MXP Nord è assicurato nelle forme attualmente in vigore.

3. Il servizio di vigilanza presso lo scalo di MXP Ovest, sino all'attuazione degli accordi di cui al comma 1, è assicurato dal comune in cui ricade l'aerostazione passeggeri.

 

 

     Art. 12

Sanzioni.

1. Le inosservanze alle prescrizioni dettate dalla presente disciplina sono sanzionate in conformità dell'art. 1174 del codice della navigazione, degli artt. 85, comma 4, e 86, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni (nuovo codice della strada), dalla legge regionale 15 aprile 1995, n. 20 attuativa della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché delle norme previste dai regolamenti dei singoli comuni, uniformati ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 20 del 1995.

2. Le inosservanze alla presente disciplina, comunque segnalate, al fine anche di assicurare garanzia, tutela e controllo dei diritti dell'utenza, sono esaminate dalla Commissione consultiva regionale di cui al'art. 4, comma 4, della legge n. 21 del 1992.

3. È fatto obbligo ai soggetti pubblici interessati di trasmettere ogni segnalazione in ordine alla mancata applicazione della presente disciplina, alla Commissione di cui al comma 2.

 

 

     Art. 13

Norma transitoria.

1. Al fine di assicurare la continuità del servizio nonché di consentire la completa attuazione di quanto stabilito dalla legge n. 21 del 1992 in ordine alla definizione dei servizi (art. 2 servizio di taxi; art. 3 servizio di noleggio con conducente), i titolari di autorizzazione di autonoleggio con conducente in servizio negli scali di MXP e BGY possono continuare ad espletare il servizio taxi fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997.

2. I soggetti di cui al comma 1 in esercizio secondo le disposizioni emanate dai singoli comuni alla data di esecutività del presente atto sono:

Comune di Somma Lombardo: 

n. 29; 

Comune di Cardano al Campo: 

n. 3; 

Comune di Ferno: 

n. 2; 

Comune di Lonate Pozzolo: 

n. 4; 

Comune di Casorate Sempione: 

n. 2; 

Comune di Vizzola Ticino: 

n. 3; 

Comune di Samarate: 

n. 7; 

Comune di Seriate: 

n. 3. 

 

 

     Art. 14

Monitoraggio del servizio.

1. Il servizio taxi nel sistema aeroportuale lombardo di cui all'art. 1 è soggetto a monitoraggio per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina.

2. La Commissione consultiva regionale di cui all'art. 4 della legge n. 21 del 1992, attraverso opportune modalità organizzative che tengano conto anche della necessità di rappresentanza dei soggetti istituzionali e delle categorie territorialmente interessate, verificherà la funzionalità del servizio in rapporto alla sua efficacia ed efficienza al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi migliorativi.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono altresì rivolti, per quanto attiene al servizio aeroportuale, all'esigenza di armonizzare i regolamenti comunali, con particolare riferimento agli aspetti dell'organizzazione e della vigilanza per i servizi aeroportuali.

 

 

     Art. 15

Entrata in vigore.

La presente disciplina entra in vigore il giorno 25 ottobre 1998 e a decorrere da tale data sostituisce a tutti gli effetti la "Disciplina sperimentale servizio taxi e autonoleggio agli aeroporti lombardi ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 20 del 1995" approvata con Delib.G.R. 17 novembre 1995, n. 6/4972.