§ 4.4.25 - L.R. 30 aprile 1980, n. 47.
Interventi regionali in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento", integrata [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:30/04/1980
Numero:47


Sommario
Art. 1.      1. In attuazione all'articolo 20, legge 10 maggio 1976, n. 319 integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, la regione concede contributi in capitale ad imprese singole o [...]
Art. 2.      1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta propone al consiglio regionale, per l'approvazione, le priorità, le modalità ed i tempi per l'attuazione della [...]
Art. 3.      1. Al finanziamento del piano di riparto dei contributi in conto capitale di cui al precedente articolo 2, si provvede mediante impiego delle assegnazioni spettanti alla regione ai sensi dei [...]


§ 4.4.25 - L.R. 30 aprile 1980, n. 47. [1]

Interventi regionali in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento", integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650.

(B.U. 5 maggio 1980, n. 18, 2 suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. In attuazione all'articolo 20, legge 10 maggio 1976, n. 319 integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, la regione concede contributi in capitale ad imprese singole o associate, già in attività alla data dell'1 gennaio 1975, che realizzano o modificano impianti di depurazione o di pretrattamento degli scarichi o dei fanghi di risulta dei processi depurativi, per il loro adeguamento alle prescrizioni della normativa nazionale e regionale, con particolare riferimento alle iniziative collegate ad impianti pubblici centralizzati di carattere consortile.

 

     Art. 2.

     1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta propone al consiglio regionale, per l'approvazione, le priorità, le modalità ed i tempi per l'attuazione della presente legge l'individuazione delle aree geografiche e dei settori merceologici sulla base dei criteri stabiliti dal piano regionale di sviluppo nonché la misura dei contributi regionali di cui all'articolo 1, in conformità con la normativa della comunità economica europea.

     2. Nella deliberazione consiliare di cui al precedente comma sono stabilite altresì la ripartizione, per ambiti comprensoriali, delle risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, nonché le procedure per richiedere agli organismi comprensoriali, ai consorzi ed alle comunità montane, di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 62, le proprie proposte in merito alla formulazione del piano di riparto dei contributi di cui al successivo quarto comma.

     3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della deliberazione consiliare contenente le indicazioni di cui ai commi precedenti, le imprese interessate dovranno presentare alla giunta regionale le domande per la concessione dei contributi, con l'individuazione delle opere realizzate a cominciare dal 1976 in corso di realizzazione e da realizzare ed i relativi costi in coerenza con i programmi presentati alla regione ai sensi dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 1979, n. 650.

     4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine indicato dal comma precedente, la giunta presenta al consiglio regionale per l'approvazione il piano di riparto dei contributi di cui all'articolo 1 per il triennio 1980- 82.

     5. Detto piano di riparto costituisce concessione dei contributi e dovrà indicare, per ogni beneficiario, l'ammontare del contributo concesso, nonché le modalità di realizzazione delle opere ed i relativi tempi, che non possono essere superiori a dodici mesi.

     6. L'erogazione dei contributi sarà effettuata con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore delegato, a seguito dell'avvenuta presentazione da parte del beneficiario della documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione degli impianti e delle opere relative ai contributi concessi.

     7. Il decorso dei termini prescritti dal piano di riparto comporta decadenza del contributo concesso ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     8. Il piano di riparto di cui al precedente IV comma è aggiornato annualmente con particolare riguardo alla determinazione dell'impiego dei contributi già concessi e revocati ai sensi del precedente VII comma [2].

     9. In conformità con quanto previsto dal piano e del relativo aggiornamento annuale, la giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi successivi, ai sensi dell'art. 25, II comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, sempreché gli interventi abbiano inizio nell'anno in cui è assunta l'obbligazione [3].

 

     Art. 3.

     1. Al finanziamento del piano di riparto dei contributi in conto capitale di cui al precedente articolo 2, si provvede mediante impiego delle assegnazioni spettanti alla regione ai sensi dei commi 7, 9 e 10 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

     2. Sulla base delle assegnazioni disposte dal CIPE e del documento sugli indirizzi di cui al primo comma del precedente articolo 2, la regione, con apposito provvedimento legislativo, dispone le conseguenti variazioni al bilancio per l'esercizio 1980 nonché al bilancio pluriennale 1980-82.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.

[2] Comma aggiunto dalla L.R. 6 dicembre 1980, n. 99.

[3] Comma aggiunto dalla L.R. 6 dicembre 1980, n. 99.