Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 30/06/1992 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1 |
§ 4.4.1080 - D.G.R. 30 giugno 1992, n. 5/24945 .
Norme per la elaborazione delle tariffe da applicare nel 1993, per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi, di cui agli artt. modificazioni (L.R. 30 maggio 191, n. 25).
B.U. 5 settembre 1992, n. 36, II suppl. straord.
La Giunta regionale
Vista la
ricordato che tale legge fa carico alla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e le rappresentanze degli enti locali e degli imprenditori interessati, di provvedere mediante delibera alla elaborazione delle tariffe per le acque provenienti da insediamenti produttivi, osservando modalità e tempi disposti dagli artt. 16 e 17 della
preso atto che l'art. 17 bis della legge 318/76, come sopra modificato, dispone che le regioni provvedano, entro il 30 giugno di ciascun anno per l'anno successivo, all'elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti, con determinazione dei relativi limiti, minimo e massimo, vincolanti per gli enti gestori, operando sulla base della formula tipo predisposta dal comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 319/76, integrato dal ministro delle finanze;
atteso che la formula tipo è stata emanata con D.P.R. 24 maggio 1977;
ricordato:
- che per gli anni dal 1985 al 1990 le tariffe sono state determinate facendo riferimento all'inerente ultima elaborazione organica, relativa al 1984, approvata con
- che, in particolare, nel 1988 si è proceduto a determinare le tariffe relative all'anno 1989 adeguando i valori tariffari relativi al 1984 sulla base delle risultanze di una indagine dettagliata mirata a ridefinire analiticamente i costi di gestione dei servizi di fognatura e depurazione - comprensivi delle quote da destinare al rinnovo degli impianti - che ha condotto ad aumentare del 50% (cinquanta per cento) gli importi minimi e massimi riportati nelle tabelle 5, 7 ed 8 dell'allegato A alla citata
- che le tariffe relative all'anno 1990 sono state determinate adeguando i valori tariffari relativi al 1984 in modo da recuperare la perdita del potere d'acquisto della moneta rispetto ai costi accertati nel 1988;
- che per l'anno 1991 sono rimaste in vigore le tariffe elaborate per l'anno 1990 poiché l'inerente deliberazione è stata approvata oltre la scadenza prevista dalla legge;
- che per l'anno 1992 si è proceduto alla determinazione delle tariffe sulla base dell'esame critico e dell'aggiornamento dei dati relativi ai costi di costruzione e di gestione utilizzati per l'anno 1989;
- adeguando mediante incremento del 71% (settantuno per cento) gli importi minimi e massimi riportati nelle tabelle 5, 7 e 8 dell'allegato A alla Delib.G.R. n. 2935/83 e del 105% (centocinque per cento) i valori minimi e massimi di cui alle tabelle 9, 10 e 11, nonché quelli stabiliti per il coefficiente (da) al punto 3.3.3 dell'allegato stesso;
- remunerando, con l'applicazione di specifiche maggiorazioni, gli eventuali costi derivanti dallo smaltimento dei fanghi che non risultassero già coperti dai relativi incrementi di cui al punto precedente;
rilevato che sinora, in fase applicativa delle tariffe 1992, sono pervenute osservazioni e proposte limitate al particolare aspetto della modalità di determinazione del coefficiente tariffario K2, dal che è dato dedurre che le stesse siano state ritenute nel complesso adeguatamente articolate e congrue negli importi minimo e massimo;
rilevato altresì che le citate proposte, qualora accolte, comporterebbero:
- una modifica alla ratio sottesa al coefficiente K2, che la regione ha inteso correlare alla stagionalità dello scarico e non al numero di ore/anno di attività dello stesso; il valore soglia inferiore è stato inoltre determinato in misura tale da porre nella classe tariffaria più gravosa anche scarichi a carattere continuo;
- scarse possibilità di passaggio da una classe tariffaria all'altra, stante i valori soglia attribuiti al numero di ore/anno di attività dello scarico;
rammentato che con deliberazioni 21 dicembre 1990, n. 4702 e 20 dicembre 1991, n. 17705 la giunta regionale ha conferito un incarico finalizzato alla formulazione di proposte per una completa ed organica rielaborazione delle tariffe, da portarsi a compimento in tempo utile per la loro applicazione a far tempo dal 1994, nell'ambito del quale potranno trovare approfondimento e, ove del caso, nuova definizione anche specifiche problematiche, quali quella citata relativamente alla determinazione del coefficiente K2;
ricordato che gli importi minimi e massimi delle tariffe devono essere stabiliti in conformità al criterio di garantire il recupero dei costi globali di gestione da parte degli enti gestori dei servizi, comprese le quote occorrenti al rinnovo degli impianti;
ritenuto che il grado di approfondimento raggiunto in occasione della determinazione delle tariffe per l'anno in corso permetta di garantire il rispetto del criterio in precedenza esposto procedendo per l'anno 1993 ad un aggiornamento dei valori tariffari basato sul recupero della perdita del potere d'acquisto della moneta;
ritenuto pertanto, in attesa di procedere alla più vasta riorganizzazione della materia tariffaria, di confermare, per la elaborazione delle tariffe da applicare nel 1993 per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi, le norme di cui all'allegato A alla sopracitata deliberazione 21 giugno 1983, n. 29353, disponendo:
1) per gli importi minimi e massimi riportati nelle tabelle 5, 7 ed 8 di tale allegato l'incremento dell'81% (ottantuno per cento);
2) per gli importi minimi e massimi riportati nelle tabelle 9, 10 e 11 nonché per quelli stabiliti per il coefficiente (da)2 al punto 3.3.4 dell'allegato stesso, l'incremento del 117% (centodiciassette per cento);
3) che i costi derivanti dallo smaltimento dei fanghi, qualora non coperti dall'incremento di cui al punto precedente, vengano remunerati applicando ai valori come sopra dedotti per i coefficienti db e df le maggiorazioni deducibili dalla seguente formula:
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Cf |
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Qf - 10 |
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A = |
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x |
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x A max |
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147 |
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12 |
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nella quale i simboli assumono il seguente significato: A = maggiorazione applicabile a db e rispettivamente df; Cf = costo di smaltimento del fango, entro il limite massimo di 147 L/kg; Qf = quantità di fango secco prodotta dall'impianto, entro il limite massimo di 22 kg SS/AE x anno; A max = valori db e rispettivamente df dedotti dalla seguente tabella Tabella di ripartizione tra db e df dei maggiori oneri dovuti allo smaltimento dei fanghi
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Potenzialità dell'impianto (Petc) |
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Dotazione |
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idrica |
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< 20.000 |
20.000 |
> 150.000 |
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150.000 |
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db |
df |
db |
df |
db |
df |
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bassa |
105 |
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155 |
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80 |
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125 |
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50 |
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80 |
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media |
60 |
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95 |
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50 |
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75 |
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30 |
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50 |
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alta |
40 |
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65 |
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35 |
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50 |
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20 |
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35 |
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4) che le maggiorazioni di cui al punto 3) siano applicate nei casi e con le modalità seguenti:
a) per dotazioni idriche non superiori a 400 l/AE x g;
b) per quantitativi di fango secco prodotto superiori a quelli corrispondenti a 10 kg SS/AE x anno;
c) per onere massimo di smaltimento pari a 147 L/kg;
5) che nel caso di impianto biologico non comprensivo della sedimentazione primaria e provvisto del trattamento di stabilizzazione aerobica dei fanghi, fermo restando le procedure di calcolo di cui alle tabelle 10 e 11 dell'allegato A e le condizioni di cui al precedente punto 4), la maggiorazione A sia applicabile ai coefficienti db e df, ma non alla maggiorazione di 1/3 prevista, per quest'ultimo, dalla nota 2) alla sopra richiamata tab. 10.
Ricordato che le tariffe per l'anno 1984 sono state elaborate con riferimento alle soluzioni impiantistiche ordinarie, costituite da processi depurativi per schemi fisicobiologici tradizionali, non essendo stato possibile predeterminare tariffe per situazioni desuete, caratterizzate da processi depurativi adottati a fronte di un quadro di utenze produttive peculiari di determinate aree socio-economiche;
Ricordato altresì che in questi ultimi casi con le deliberazioni nn. 29353/83, 40063/84, 53450/85 - quest'ultima rimasta in vigore anche per gli anni 1987 e 1988 - 32437/88, 44618/89, modificata dalla deliberazione n. 46804/89, vigente anche per l'anno 1991, e n. 10597/91:
1) si ritenne necessario procedere alla quantificazione dei costi relativi alle varie funzioni di impianto, ed in particolare alle funzioni sostitutive o integrative di quelle ordinarie, dietro specifica istanza del competente organo dell'ente gestore dell'impianto, provvedendovi sulla base dei particolari dati di progetto e di costo dell'impianto stesso, del quadro complessivo delle utenze, nonché di un analitico preventivo delle spese, articolato per ogni singola funzione impiantistica, dati tutti da fornirsi con la istanza a cura dell'ente gestore medesimo;
2) in attuazione di tale criteri ed in accoglimento di specifiche istanze presentate dalla giunta municipale di Como, con deliberazione 12 ottobre 1982, n. 2015, e del consiglio direttivo del consorzio provinciale per il risanamento idraulico del Magentino, con deliberazione 15 aprile 1983, n. 64 vennero approvati:
a) per quanto attiene agli impianti muniti di una fase di omogeneizzazione, una particolare integrazione del coefficiente tariffario dv, tesa a remunerare tale funzione;
b) per quanto riguarda l'impianto di depurazione di Turbigo:
- coefficienti tariffari dv, db sostitutivi, da applicarsi a tutti gli insediamenti produttivi allacciati all'impianto;
- un particolare coefficiente tariffario integrativo (da)3, remunerante il trattamento chimico, da applicare ai soli insediamenti produttivi conciari allacciati all'impianto;
3) si ritenne opportuno riservarsi la facoltà di determinare con successivi provvedimenti le tariffe relative ad altre funzioni di impianto, integrative o sostitutive di quelle ordinarie, qualora i competenti organi degli enti gestori degli impianti avessero presentato l'istanza e la documentazione sopra indicate;
Ritenuto opportuno per quanto concerne tali aspetti delle tariffe:
- disporre per l'anno 1993 l'aumento nella misura del 117% (centodiciassette per cento) degli importi minimi e massimo dei coefficienti tariffari di cui alle lettere a) e b) del punto 2);
- non estendere all'impianto di Turbigo, in assenza di dati e proposte per quanto concerne la specifica voce, la facoltà di applicare le maggiorazioni ai coefficienti db e df consentite agli impianti ordinati per remunerare gli eventuali maggiori costi sostenuti per lo smaltimento dei fanghi prodotti;
Sentite in data 25 giugno 1992 le rappresentanze degli enti locali e degli imprenditori interessati, nonché la competente commissione consiliare, che si è espressa favorevolmente;
A voti unanimi espressi con le formalità di legge
delibera
1) Di approvare le tariffe da applicare nell'anno 1993 per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi in conformità alle norme per la relative elaborazione, di cui all'allegato A alla deliberazione del 21 giugno 1983, n. 29353, della giunta regionale, di essa facente parte integrante e sostanziale, disponendo:
a) per gli impianti minimi e massimi riportati nelle tabelle 5, 7 ed 8 di tale allegato, l'incremento dell'81% (ottantuno per cento);
b) per gli importi minimi e massimi riportati nelle tabelle 9, 10 e 11 nonché per quelli stabiliti per il coefficiente (da)2 al punto 3.3.4, dell'allegato stesso, l'incremento del 117% (centodiciassette per cento);
c) che i costi derivanti dallo smaltimento dei fanghi, qualora non interamente coperti dall'incremento di cui alla lettera b), vengano remunerati sommando ai valori come sopra dedotti per i coefficienti db e df le maggiorazioni di cui alle premesse, che si intendono qui integralmente richiamate, da applicarsi nei casi e con le modalità ivi specificate.
2) Di autorizzare gli enti gestori degli impianti di depurazione che comprendono anche una fase di omogeneizzazione ad applicare per l'anno 1993, a tutti gli insediamenti produttivi utenti degli impianti stessi, la tariffa corrispondente a tale funzione, da considerare quale componente del costo di depurazione integrativa del coefficiente dv, al quale pertanto essa deve essere sommata, fissandone l'importo nell'ambito dei valori minimo e massimo rispettivamente di 99,8 (novantanovevirgolaotto) e 123,7 (centiventitrevirgolasette) L/m3.
3) Di autorizzare il consorzio per il risanamento idraulico del Magentino ad applicare per l'anno 1993, in deroga a quanto stabilito al precedente punto 1) e limitatamente all'impianto di depurazione di Turbigo, tariffe, in aggiunta a quella di cui al precedente punto 2), determinate nell'ambito dei seguenti importi minimo e massimo:
a) per tutte le categorie di insediamenti produttivi utenti dell'impianto:
- coefficiente dv: 86,8 - 104,2 L/m3;
- coefficiente db: 303,8 - 364,6 L/m3;
- coefficiente df : 162, - 195,3 L/m3;
b) per i soli insediamenti produttivi utenti dell'impianto che svolgono attività conciarie:
- coefficiente (da)3 (trattamento chimico): 2.495,5 2,994,6;
4) Di riservarsi, alle condizioni e nelle circostanze di cui alle premesse, che si intendono qui integralmente richiamate di approvare con successivo provvedimento le tariffe relative ad altre funzioni di impianto integrative o sostitutive di quelle caratteristiche degli impianti pubblici tradizionali.