§ 4.2.30 - L.R. 15 luglio 1982, n. 38.
Interventi urgenti nel settore degli acquedotti.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:15/07/1982
Numero:38


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini di fronteggiare le gravi carenze idriche che si sono manifestate in diversi comuni nell'anno 1980-1981, la regione, in conformità al piano allegato alla presente legge, di cui fa [...]
Art. 2.      1. I contributi in capitale sono concessi a favore di comuni con popolazione uguale o inferiore a 3.000 abitanti, nella misura del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile per la [...]
Art. 3.      1. I contributi in annualità sono concessi a comuni o a consorzi di comuni nella misura del quattro per cento della spesa ritenuta ammissibile e per il periodo di venti anni consecutivi e [...]
Art. 4.      1. I progetti esecutivi sono approvati dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato.
Art. 5.      1. Per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei contributi in capitale si osservano le disposizioni impartite con la delibera del consiglio regionale in data 21 aprile 1980, n. [...]
Art. 6.      1. Per le finalità previste dal precedente art. 1 è autorizzata la spesa di L. 3.000 milioni per l'anno 1982 per la concessione di contributi in capitale a favore di comuni, ad incremento della [...]


§ 4.2.30 - L.R. 15 luglio 1982, n. 38. [1]

Interventi urgenti nel settore degli acquedotti.

(B.U. 15 luglio 1982, n. 28, 2° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. Ai fini di fronteggiare le gravi carenze idriche che si sono manifestate in diversi comuni nell'anno 1980-1981, la regione, in conformità al piano allegato alla presente legge, di cui fa parte integrante, concede contributi in capitale, o in annualità, per il finanziamento delle opere di costruzione o di completamento di infrastrutture acquedottistiche.

 

     Art. 2.

     1. I contributi in capitale sono concessi a favore di comuni con popolazione uguale o inferiore a 3.000 abitanti, nella misura del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile per la costruzione di opere di presa, di serbatoi di compenso, o di riserva, condotte principali e non sono rimborsabili.

 

     Art. 3.

     1. I contributi in annualità sono concessi a comuni o a consorzi di comuni nella misura del quattro per cento della spesa ritenuta ammissibile e per il periodo di venti anni consecutivi e dovranno essere destinati a lavori di costruzione di condotte di allacciamento delle opere di presa o di serbatoi o di potenziamento della rete esistente.

 

     Art. 4.

     1. I progetti esecutivi sono approvati dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato.

     2. Con lo stesso provvedimento è determinato l'impegno finanziario relativo all'opera da realizzare e per gli interventi demandati ai comuni o consorzi di comuni, è disposta anche la concessione del contributo regionale.

     3. Qualsiasi variazione al piano di cui all'art. 1 è approvata, sentita la competente commissione consiliare, dal presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

 

     Art. 5.

     1. Per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei contributi in capitale si osservano le disposizioni impartite con la delibera del consiglio regionale in data 21 aprile 1980, n. II/1484.

     2. I contributi in annualità saranno erogati secondo le scadenze fissate dai singoli contratti di mutuo, o atti equivalenti da notificarsi alla giunta regionale, settore lavori pubblici ed edilizia residenziale.

     3. La nomina del collaudatore spetta alla regione.

     4. Per quanto attiene agli appalti, all'esecuzione dei lavori ed al loro collaudo, si osservano le vigenti norme dello Stato.

 

     Art. 6.

     1. Per le finalità previste dal precedente art. 1 è autorizzata la spesa di L. 3.000 milioni per l'anno 1982 per la concessione di contributi in capitale a favore di comuni, ad incremento della spesa di L. 25.000 milioni già autorizzata per gli anni 1979-1982 all'art. 22 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 36, modificato dall'art. 47 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 19.

     2. Gli oneri relativi agli interventi di cui al precedente comma trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1981-1983 parte 2 progetto 4.5.5.4. «Realizzazione di acquedotti di interesse regionale» tabella relativa alle previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

     3. Per la concessione dei contributi in annualità di cui al precedente art. 3 è autorizzato, a decorrere dall'anno 1983, il limite di impegno di L. 200.000.000 il cui onere è previsto nel bilancio pluriennale 1982-1984, parte 2, progetto 4.5.5.2 «Realizzazione di acquedotti di interesse regionale» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

     4. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio finanziario 1983, nei limiti della spesa autorizzata dal precedente comma, ai sensi dell'art. 25, 4° comma della legge regionale 31 marzo 1987, n. 34.

     5. Al finanziamento dell'onere di L. 3.000 milioni previsto per l'anno finanziario 1982 dal precedente 1° comma, si fa fronte mediante impiego di pari importo, ai sensi dell'art. 43, 1° comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, delle quote residue del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutuo» iscritte al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

     6. In relazione a quanto disposto dal presente articolo, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, parte II, ambito 4, settore 5, obiettivo 5, progetto 2, è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.4.5.5.2.891 «Contributi in capitale a comuni, province e loro consorzi per l'esecuzione o il completamento di acquedotti» è incrementata di L. 3.000.000.000.

     7. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 verrà istituito il seguente capitolo:

     - capitolo 2.4.5.5.2.1502 «Contributi in annualità a comuni, province e loro consorzi per l'esecuzione o il completamento di acquedotti - Limite di impegno anno 1983» con la dotazione finanziaria di competenza di L. 200.000.000.

 

 

Allegato - (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.