§ 4.1.18 - L.R. 6 dicembre 1979, n. 74.
Provvidenze a favore di enti locali per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:06/12/1979
Numero:74


Sommario
Art. 1.      1. Allo scopo di agevolare l'attuazione di piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, è costituito un [...]
Art. 2.      1. Il consiglio regionale, sulla base delle disposizioni di cui alla L.R. 31 marzo 1978, n. 34, delibera, contestualmente all'approvazione del bilancio regionale, la ripartizione per ambiti [...]
Art. 3.      1. Per beneficiare delle anticipazioni di cui al precedente articolo 1, primo comma, nonché dei fondi assegnati alla regione ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e [...]
Art. 4.      1. Le anticipazioni sul fondo regionale di cui al precedente art. 1 sono rimborsate alla regione dagli enti beneficiari entro novanta giorni dalla alienazione delle aree acquistate o dalla [...]
Art. 5.      1. Il fondo di cui al precedente art. 1 è costituito dalle somme stanziate nel bilancio regionale ai sensi del successivo art. 10 ed è annualmente incrementato sino al 31 dicembre 1992, dalle [...]
Art. 6.      1. La giunta regionale può, mediante convenzione da approvarsi d'intesa con la competente commissione consiliare, dare incarico alla Finlombarda s.p.a. - finanziaria per lo sviluppo della [...]
Art. 7.      1. I rimborsi di cui al precedente art. 4, primo comma, sono acquisiti all'entrata del bilancio regionale e le somme relative sono iscritte, nei modi e forme previste dalla normativa vigente, in [...]
Art. 8.      1. Per gli anni 1979 e 1980 in luogo delle procedure previste dai precedenti artt. 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 9.      1. Per effetto di quanto disposto dall'art. 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)», i [...]
Art. 10.      1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per triennio 1979-1981 la spesa complessiva di L. 9 miliardi, di cui L. 3 miliardi a carico dell'esercizio [...]
Art. 11.      1. Per effetto di quanto disposto dagli articoli precedenti, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 12.      1. Sono abrogate le norme della L.R. 20 giugno 1975, n. 105 incompatibili con la presente legge.
Art. 13.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 4.1.18 - L.R. 6 dicembre 1979, n. 74. [1]

Provvidenze a favore di enti locali per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale.

(B.U. 7 dicembre 1979, n. 49, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. Allo scopo di agevolare l'attuazione di piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, è costituito un fondo regionale per la concessione di anticipazioni della durata massima di quattro anni ai comuni e loro consorzi ai fini dell'acquisizione e dell'urbanizzazione di aree destinate all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

     2. Ai fini del coordinamento della destinazione delle risorse del fondo regionale di cui al comma precedente e di quelle assegnate alla regione ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la regione approva contestualmente la ripartizione del fondo regionale predetto e il piano di riparto dei fondi statali.

     3. Gli interventi finanziari previsti dalla presente legge sono diretti ai comuni, e loro consorzi, che non beneficiano di finanziamenti previsti dalle leggi statali per i medesimi scopi, e prioritariamente destinati all'attuazione del piano di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 [2].

 

     Art. 2.

     1. Il consiglio regionale, sulla base delle disposizioni di cui alla L.R. 31 marzo 1978, n. 34, delibera, contestualmente all'approvazione del bilancio regionale, la ripartizione per ambiti comprensoriali, tra gli organismi comprensoriali, nonché i consorzi comprensoriali e le comunità montane nei casi previsti dagli artt. 13 e 14 della L.R. 15 aprile 1975, n. 52, del fondo regionale di cui al precedente art. 1, primo comma, e delle risorse statali assegnate alla regione a norma dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale gli organismi ed enti di cui al comma precedente, sentite le commissioni comprensoriali per la casa previste dall'art. 9 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 11, approvano e trasmettono alla giunta regionale i piani di riparto relativi alle quote del fondo regionale loro attribuite nonché i piani di riparto relativi alle quote dei fondi statali.

     3. Nei successivi sessanta giorni la giunta regionale, previa verifica della conformità dei piani comprensoriali alle disposizioni della presente legge, ne propone l'approvazione al consiglio regionale, in caso di difformità i piani sono restituiti agli organismi od enti interessati per i necessari adeguamenti.

     4. Gli enti interessati che non impegnino le anticipazioni sul fondo regionale entro nove mesi dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione, decadono dalle stesse [3].

     5. Nei piani di riparto possono essere previste in ordine di priorità assegnazioni in eccedenza alle complessive disponibilità, per non oltre il cinquanta per cento, ai fini dell'utilizzo delle quote eventualmente disponibili a seguito di decadenza o di rinuncia degli enti beneficiari, nonché a seguito delle eventuali nuove disponibilità accertate ai sensi del successivo art. 5 [4].

     6. L'approvazione dei piani di riparto relativi al fondo regionale, a norma del precedente terzo comma, costituisce impegno, ai sensi dell'art. 60 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34, nei limiti delle disponibilità del relativo capitolo di bilancio; gli ulteriori impegni relativi all'utilizzo delle disponibilità di cui al precedente quinto comma, vengono assunti d'ufficio dal servizio ragioneria della giunta regionale e le relative somme sono erogate nell'ambito del medesimo piano di riparto territoriale cui l'impegno si riferisce e con l'osservanza delle priorità ivi previste [5].

 

     Art. 3.

     1. Per beneficiare delle anticipazioni di cui al precedente articolo 1, primo comma, nonché dei fondi assegnati alla regione ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti interessati, tenuto conto degli atti regionali e infraregionali di programmazione in materia, debbono inoltrare agli enti di cui al primo comma del precedente art. 2 entro il 31 gennaio di ogni anno, le relative richieste corredate da:

     a) la deliberazione dell'organo competente di richiesta o di impegno ad assumere gli obblighi conseguenti all'eventuale accoglimento della domanda;

     b) il programma pluriennale ai sensi dell'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) una relazione illustrativa dello stato di attuazione del piano di edilizia economica e popolare, nonché delle previsioni di attuazione dello stesso con l'indicazione degli interventi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione [6].

     2. Ai fini di quanto previsto dal precedente art. 2, terzo e sesto comma, copia delle istanze prodotte e dei relativi allegati dovrà essere contestualmente trasmessa alla giunta regionale - settore urbanistica e gestione del territorio.

 

     Art. 4.

     1. Le anticipazioni sul fondo regionale di cui al precedente art. 1 sono rimborsate alla regione dagli enti beneficiari entro novanta giorni dalla alienazione delle aree acquistate o dalla costituzione del diritto di superficie su di esse.

     2. In ogni caso l'ente beneficiario è tenuto al rimborso dell'anticipazione negli stessi termini di cui al precedente primo comma, in corrispondenza alla riscossione dell'eventuale provento di mutuo ovvero di contributo in capitale ottenuto ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 per il finanziamento degli stessi interventi per i quali è stata concessa l'anticipazione medesima.

     3. Qualora l'importo dell'anticipazione non sia stato totalmente rimborsato entro il termine del quarto anno, l'ente beneficiario può chiedere alla regione il rinnovo dell'anticipazione ovvero la cessione delle aree acquisite alla regione stessa, nei limiti del valore corrispondente al residuo debito, fermi restando i vincoli e le destinazioni di utilizzo del piano di zona; i relativi provvedimenti sono assunti dalla giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare.

 

     Art. 5.

     1. Il fondo di cui al precedente art. 1 è costituito dalle somme stanziate nel bilancio regionale ai sensi del successivo art. 10 ed è annualmente incrementato sino al 31 dicembre 1992, dalle somme corrisposte al rimborso delle anticipazioni da parte degli enti beneficiari come stabilito dal precedente art. 4, primo comma, nonché dagli interessi maturati sul deposito fruttifero delle disponibilità dello stesso fondo, eventualmente costituito ai sensi del successivo art. 6, ultimo comma, il tutto al netto del rimborso forfettario corrisposto ai sensi del secondo comma, lettera b) del predetto art. 6.

 

     Art. 6.

     1. La giunta regionale può, mediante convenzione da approvarsi d'intesa con la competente commissione consiliare, dare incarico alla Finlombarda s.p.a. - finanziaria per lo sviluppo della Lombardia - di organizzare in forma unitaria la gestione finanziaria del fondo di cui al precedente art. 1 al fine di assicurare la tempestiva ed economica utilizzazione del fondo medesimo.

     2. In tale convenzione dovranno essere definite le procedure inerenti alla gestione finanziaria delle disponibilità del fondo ed in particolare:

     a) i tempi e le modalità di comunicazione da parte della Finlombarda alla giunta regionale di relazioni periodiche documentate sui movimenti e sulla disponibilità del fondo;

     b) il compenso alla soc. Finlombarda, a titolo di rimborso forfettario degli oneri per l'esecuzione di tutte le operazioni organizzative ed esecutive affidatele.

     3. Nella stessa convenzione dovranno essere definiti gli interventi finanziari che la Finlombarda si impegna ad effettuare, per le finalità di cui alla presente legge, con risorse diverse da quelle messe a disposizione dalla regione.

     4. Nel caso in cui si provveda alla stipulazione della convenzione di cui al precedente primo comma, le somme stanziate nei bilanci regionali ai sensi del successivo art. 10 per la costituzione del fondo di cui al precedente art. 1 saranno versate annualmente, in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio su apposito conto regolato dalla convenzione medesima.

 

     Art. 7.

     1. I rimborsi di cui al precedente art. 4, primo comma, sono acquisiti all'entrata del bilancio regionale e le somme relative sono iscritte, nei modi e forme previste dalla normativa vigente, in aumento allo stanziamento inerente al fondo regionale di cui al precedente art. 1.

     2. Nel caso di gestione convenzionata ai sensi del precedente art. 6, gli interessi maturati sulla disponibilità liquida del conto di cui all'ultimo comma del medesimo articolo sono acquisiti all'entrata del bilancio regionale; anche tali somme sono iscritte in aumento allo stanziamento inerente al fondo regionale di cui al precedente art. 1, a norma del comma precedente.

 

     Art. 8.

     1. Per gli anni 1979 e 1980 in luogo delle procedure previste dai precedenti artt. 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

     2. Entro il 28 febbraio 1980, tenuto conto delle priorità indicate dagli organismi comprensoriali a norma del successivo comma nono, la giunta regionale, su proposta dell'assessore all'urbanistica, sentito il comitato interassessorile previsto all'art. 2 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 11, approva, d'intesa con la commissione consiliare competente, il piano di riparto del fondo regionale di cui al precedente art. 1.

     3. Contestualmente all'approvazione del piano di cui al comma precedente e con l'osservanza delle procedure ivi previste, la giunta regionale approva il piano di riparto dei fondi stanziati.

     4. I piani di cui ai precedenti secondo e terzo comma sono approvati sulla base, rispettivamente, delle disponibilità del fondo regionale risultanti al primo gennaio 1980 e dell'ammontare dei fondi statali di cui all'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. Gli enti beneficiari, a pena di decadenza, sono tenuti ad impiegare le anticipazioni sul fondo regionale entro sei mesi dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione.

     6. Nel piano di cui al precedente secondo comma possono essere previste, in ordine di priorità, assegnazioni in eccedenza alle complessive disponibilità, che non oltre il venti per cento, ai fini dell'utilizzo delle quote eventualmente disponibili a seguito di rinuncia o decadenza degli enti beneficiari, nonché a seguito delle eventuali nuove disponibilità accertate ai sensi del precedente art. 5.

     7. L'approvazione del piano di riparto del fondo regionale di cui al precedente secondo comma costituisce impegno, ai sensi dell'art. 60 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34, nei limiti delle disponibilità del relativo capitolo di bilancio; gli ulteriori impegni relativi all'utilizzo delle disponibilità di cui al precedente sesto comma, con l'osservanza delle priorità indicate nel piano di riparto, vengono assunti d'ufficio del servizio ragioneria della giunta regionale.

     8. Per beneficiare delle anticipazioni di cui al precedente art. 1, primo comma, nonché dei fondi destinati alla regione ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive integrazioni e modificazioni, gli enti interessati, tenuto conto degli atti regionali e comprensoriali di programmazione in materia, debbono inoltrare alla giunta regionale, settore urbanistica e gestione del territorio, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le relative richieste corredate dalla documentazione di cui al precedente art. 3 primo comma, lettera a, b e c.

     9. Copia delle istanze prodotte e dei relativi allegati dovrà essere contestualmente trasmessa agli organismi comprensoriali; le commissioni comprensoriali per la casa di cui all'art. 9 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 11, trasmettono alla giunta regionale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente primo comma il parere sulle singole richieste, indicando le priorità in coerenza con gli indirizzi o le scelte della pianificazione territoriale comprensoriale.

     10. Trascorso il termine di cui al comma precedente la regione procede agli adempimenti di propria competenza anche in mancanza dei pareri ivi previsti.

 

     Art. 9.

     1. Per effetto di quanto disposto dall'art. 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)», i contributi in annualità concessi ai sensi della L.R. 20 giugno 1975, n. 105, nel caso dei mutui assunti dagli enti locali con la cassa depositi e prestiti si intendono limitati alle rate dei mutui scadute al 31 dicembre 1978.

     2. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le singole posizioni degli enti beneficiari alla data di entrata in vigore della presente legge ed effettua, ai sensi dell'art. 61 della L.R. n. 34 del 31 marzo 1978, le relative riduzioni agli impegni precedentemente assunti.

     3. Il rimborso dei contributi previsto dall'art. 6 della L.R. 20 giugno 1975, n. 105 deve intendersi riferito esclusivamente ai contributi in conto capitale.

 

     Art. 10.

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per triennio 1979-1981 la spesa complessiva di L. 9 miliardi, di cui L. 3 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1979, quale concorso della regione al fondo di cui al precedente articolo 1.

     2. Le quote relative agli esercizi 1980 e 1981 saranno determinate con leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 23, primo comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

     3. L'onere relativo alla spesa autorizzata ai sensi del precedente primo comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1979-1981 approvato dal consiglio regionale il 9 marzo 1979, voce 2.4.6.3.2 «Interventi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e acquisizione di aree in connessione con programmi di edilizia abitativa», tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

     4. Al finanziamento dell'onere relativo all'anno 1979 si provvede mediante la contrazione di mutui passivi ai sensi dell'art. 44 della L.R. 31 marzo 1979, n. 34.

     5. In conseguenza delle determinazioni di cui ai precedenti commi, il disavanzo di esercizio relativo all'anno finanziario 1979 è incrementato di L. 3.000 milioni.

     6. Per la contrazione dei nuovi mutui passivi si applica quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale di approvazione del bilancio per l'esercizio 1979.

 

     Art. 11.

     1. Per effetto di quanto disposto dagli articoli precedenti, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

     a) stato di previsione delle entrate:

     - la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 5.1.755 «Mutui per la copertura del disavanzo di esercizio» è incrementata di L. 3.000.000.000;

     - è istituito, per memoria, al titolo 4°, categoria 3, il capitolo di entrata, n. 4.3.954, intitolato «Rimborsi delle anticipazioni al fondo per la concessione di anticipazioni a favore di comuni o loro consorzi per l'acquisizione e urbanizzazione di aree destinate all'attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica»;

     - è istituito, per memoria, al titolo 3°, categoria 1, il capitolo di entrata, n. 3.1.955, intitolato «Interessi maturati sul conto fruttifero relativo al fondo per la concessione di anticipazioni a favore di comuni o loro consorzi per l'acquisizione e urbanizzazione di aree destinate all'attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica».

     b) stato di previsione delle spese:

     - è istituito, nella parte II, ambito 4, settore 6, obiettivo 3, progetto 2, il capitolo 2.4.6.3.2.850 «Fondo regionale per la concessione di anticipazioni finanziarie a favore di comuni o loro consorzi per l'acquisizione e urbanizzazione di aree destinate all'attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica», e con la dotazione finanziaria di competenza di L. 3.000.000.000.

 

     Art. 12.

     1. Sono abrogate le norme della L.R. 20 giugno 1975, n. 105 incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 13.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.

[2] Comma così sostituito dalla L.R. 4 gennaio 1983, n. 2.

[3] Comma così sostituito dalla L.R. 4 gennaio 1983, n. 2.

[4] Comma così sostituito dalla L.R. 4 gennaio 1983, n. 2.

[5] Comma così sostituito dalla L.R. 4 gennaio 1983, n. 2.

[6] Comma così sostituito dalla L.R. 4 gennaio 1983, n. 2.