§ 3.10.21 - R.R. 26 ottobre 2009, n. 3.
Regolamento dell'Albo regionale delle Cooperative sociali ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 1/2008 - Testo unico delle leggi regionali in materia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 cooperazione
Data:26/10/2009
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Compiti della Regione)
Art. 3.  (Compiti delle Province)
Art. 4.  (Sezioni ed articolazione dell'Albo regionale)
Art. 5.  (Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale)
Art. 6.  (Procedure per l'iscrizione all'Albo regionale)
Art. 7.  (Obblighi delle cooperative sociali per il mantenimento dell'iscrizione nell'Albo regionale)
Art. 8.  (Cancellazione dall'Albo regionale)
Art. 9.  (Controlli e ispezioni)
Art. 10.  (Norme finali e abrogazioni)


§ 3.10.21 - R.R. 26 ottobre 2009, n. 3. [1]

Regolamento dell'Albo regionale delle Cooperative sociali ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 1/2008 - Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso

(B.U. 13 novembre 2009, n. 45 - S.O. n. 2)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso), disciplina l'Albo regionale delle cooperative sociali ed in particolare i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'albo, i tempi e le modalità di presentazione delle domande, i casi di cancellazione, le modalità di gestione e di raccordo con le Province.

 

     Art. 2. (Compiti della Regione)

1. La Regione assicura l'omogeneità di gestione delle Ripartizioni provinciali dell'Albo regionale delle cooperative sociali mediante emanazioni di circolari e/o decreti dirigenziali. Predispone il sistema informativo che supporta le Province nella gestione delle Ripartizioni provinciali dell'Albo, curando l'aggiornamento tecnico del sistema, l'attività di consulenza nella fase di installazione e l'accompagnamento e l'assistenza tecnica nella gestione del programma. Effettua il monitoraggio sistematico e la rielaborazione dei dati relativi alle cooperative sociali iscritte all'Albo e pubblica periodicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul proprio sito internet l'elenco delle cooperative iscritte, con gli aggiornamenti progressivi e le informazioni riguardanti l'Albo.

 

     Art. 3. (Compiti delle Province)

1. Le Province, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Regione, svolgono i seguenti compiti:

a) raccolgono, tramite il sistema informativo regionale, le domande di iscrizione, mantenimento e cancellazione presentate dalle cooperative sociali e loro consorzi aventi sede legale sul territorio provinciale;

b) istruiscono le domande, in base all'ordine cronologico di presentazione ed emanano i conseguenti provvedimenti di iscrizione, diniego, mantenimento e cancellazione;

c) comunicano, avvalendosi del sistema informativo regionale, gli esiti dei procedimenti alla Regione, al legale rappresentante della cooperativa, ai competenti uffici della Camera di Commercio;

d) valutano le comunicazioni delle cooperative iscritte contenenti le modifiche statutarie, i cambiamenti della compagine sociale in rapporto alla presenza dei soci volontari e, per le cooperative iscritte nella sezione B dell'Albo, la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate al di sotto della soglia stabilita dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

e) effettuano le verifiche di propria competenza relativamente all'iscrizione, mantenimento e cancellazione dall'Albo;

f) assicurano la massima diffusione dell'Albo regionale e delle Ripartizioni provinciali.

 

     Art. 4. (Sezioni ed articolazione dell'Albo regionale)

1. L'Albo regionale delle cooperative sociali è suddiviso in tre sezioni che identificano la tipologia delle cooperative relativamente alle attività e ai servizi svolti:

a) Sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, in particolare nei settori assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione e turismo sociale, formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico formativo;

b) Sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative sociali che svolgono attività diverse - agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991;

c) Sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991.

2. L'Albo si articola in Ripartizioni provinciali, che mantengono la suddivisione nelle Sezioni indicate al comma 1.

3. Nell'Albo sono riportati i seguenti dati essenziali relativi alle cooperative iscritte:

a) numero progressivo di iscrizione nelle Sezioni A, B, C, assegnato direttamente dal sistema informativo regionale;

b) denominazione della cooperativa sociale;

c) sede legale;

d) sede/i operativa/e;

e) sezione di appartenenza (mutualità prevalente di diritto), categoria (cooperativa sociale) e categoria relativa all'attività esercitata nell'Albo nazionale delle cooperative;

f) data di presentazione della domanda di iscrizione;

g) estremi dell'atto d'iscrizione;

h) settore di attività e tipo di servizio svolto;

i) contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;

j) data dell'ultima revisione ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore );

k) estremi dell'eventuale atto di cancellazione;

l) note e variazioni.

 

     Art. 5. (Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale)

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo regionale le cooperative richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere sede legale e operativa in Lombardia;

b) essere iscritte all'Albo nazionale delle cooperative nella Sezione Mutualità prevalente di diritto , Categoria Sociale e nella Categoria dell'attività esercitata;

c) svolgere le attività di cui all'art. 4, comma 1;

d) avere la base sociale conforme alle vigenti normative, con particolare riferimento all'art. 2 della legge 381/1991;

e) rispettare le norme in materia di contratto collettivo di lavoro ed assolvere agli obblighi previdenziali ed assicurativi;

f) svolgere l'attività in conformità alla normativa vigente;

g) aver depositato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, se dovuto, il regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);

h) aver depositato presso il Registro delle Imprese il bilancio economico;

i) aver redatto il bilancio di responsabilità sociale;

j) aver documentato, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'avvenuta revisione, o la richiesta di revisione, prevista per le cooperative sociali ai sensi della normativa vigente;

k) aver documentato, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che nei confronti dei soci della cooperativa sociale non sono stati adottati provvedimenti comportanti le decadenze, sospensioni e/o revoche di diritto delle leggi 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e 19 marzo 1990 n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).

2. Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nelle sezioni A e B devono operare prevalentemente in Lombardia. Per prevalentemente si intende che più del 70% del valore della produzione derivi da attività svolte in Lombardia.

3. Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella sezione B devono avere almeno il 30% dei lavoratori in condizione di svantaggio in riferimento al numero complessivo dei lavoratori. Tali lavoratori, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa medesima. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da idonea documentazione rilasciata da una pubblica amministrazione a ciò abilitata o da una struttura accreditata a tale funzione. Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella sezione B, e sono costituite da meno di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, devono raggiungere il 30% di persone assunte in condizione di svantaggio entro sei mesi dalla data di iscrizione.

4. Le cooperative che svolgono attività sia di tipo A che di tipo B possono chiedere l'iscrizione sia nella sezione A che nella Sezione B qualora:

a) il collegamento funzionale tra le attività di cui alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge 381/1991 e dell'art. 4, comma 1, del presente regolamento sia chiaramente indicato nello statuto sociale;

b) l'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica sia tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle attività esercitate.In caso di iscrizione sia nella Sezione A che nella Sezione B, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della legge 381/1991 viene determinata considerando solo il personale addetto alle attività rispondenti alla sezione B.

5. I consorzi che chiedono l'iscrizione nella Sezione C devono avere la compagine sociale composta per almeno il 70% da cooperative sociali iscritte all'Albo regionale. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale, i consorzi nazionali con sede legale in Lombardia, devono documentare che le cooperative sociali ed i consorzi aderenti siano iscritti al corrispondente Albo regionale della Regione di appartenenza, se esistente.

 

     Art. 6. (Procedure per l'iscrizione all'Albo regionale)

1. La domanda di iscrizione nell'Albo è presentata dal rappresentante legale della cooperativa alla Provincia nella quale ha la propria sede legale, utilizzando il sistema informativo regionale. La domanda è esente dal bollo ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Le cooperative che non sono provviste della firma digitale o non sono abilitate all'utilizzo della Carta Regionale dei Servizi, in sede di prima applicazione del presente Regolamento e sino al 31 dicembre 2009, inviano alla Provincia con raccomandata anche la domanda in forma cartacea.

2. La domanda è protocollata dalla Provincia, che inserisce nel programma informatico di gestione dell'Albo la data e il numero di protocollo. L'istruttoria delle domande segue l'ordine cronologico di arrivo delle stesse.

3. Il procedimento istruttorio si conclude entro 90 giorni che decorrono dalla data di ricevimento della domanda se trattasi di prima iscrizione oppure dalla data indicata dall'art. 7, comma 1, lettera a), negli altri casi.

4. Il termine è sospeso qualora nel corso dell'istruttoria risulti necessario acquisire chiarimenti o integrazioni che devono per-venire entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta, pena la decadenza del procedimento. La decorrenza del termine riprende dalla data di ricevimento degli elementi richiesti.

5. L'iscrizione nell'Albo regionale e nella rispettiva Ripartizione provinciale è disposta con atto del dirigente della Provincia competente.

6. L'assegnazione del numero nelle Sezioni dell'Albo è effettuata dal sistema informativo regionale in seguito alla predisposizione, numerazione e registrazione del provvedimento provinciale che ha autorizzato l'iscrizione.

7. La Provincia comunica alla Regione e al soggetto richiedente l'avvenuta iscrizione, ovvero il diniego all'iscrizione, avvalendosi del sistema informativo regionale.

8. Dell'avvenuta iscrizione è data contestuale comunicazione, tramite il sistema informativo, ai competenti uffici della Camera di commercio.

 

     Art. 7. (Obblighi delle cooperative sociali per il mantenimento dell'iscrizione nell'Albo regionale)

1. Al fine di mantenere l'iscrizione all'Albo, le cooperative sociali iscritte, attraverso il sistema informativo, hanno l'obbligo di comunicare alla Provincia competente:

a) dal 1º giugno al 31 luglio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, le informazioni previste dal sistema informativo riguardo alla situazione della cooperativa sociale, dalle quali risulti la permanenza dei requisiti previsti all'articolo 5;

b) entro 30 giorni, l'eventuale venir meno delle condizioni di cui alla legge 381/1991;

c) entro 10 giorni, l'eventuale messa in liquidazione e lo scioglimento della società.

2. Le cooperative sociali, se richiesto, hanno l'obbligo di mettere a disposizione della Provincia la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale, al bilancio, agli occupati.

 

     Art. 8. (Cancellazione dall'Albo regionale)

1. La cancellazione dall'Albo regionale è disposta dalla Provincia competente nei seguenti casi:

a) per esplicita richiesta del legale rappresentante della cooperativa o del consorzio accompagnata dal verbale dell'Organo amministrativo;

b) nel caso di scioglimento della cooperativa, o inattività per un periodo superiore a 24 mesi, o cancellazione dall'Albo nazionale delle cooperative di cui al d.m. 23/06/2004, anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del d.lgs. 220/2002;

c) qualora non sia stato possibile effettuare, per responsabilità imputabili al soggetto iscritto, le ispezioni ordinarie e straordinarie previste ai sensi del d.lgs. 220/2002;

d) qualora la cooperativa non abbia provveduto al riequilibrio della compagine sociale così come prescritto all'articolo 2 della legge 381/1991, entro i sei mesi successivi alla data di accertamento come previsto nel presente regolamento;

e) qualora la cooperativa iscritta nella Sezione B non abbia provveduto al riequilibrio della percentuale delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381/1991 entro sei mesi dalla data di accertamento come previsto nel presente regolamento;

f) in tutti gli altri casi in cui siano venuti meno i requisiti essenziali che ne avevano consentito l'iscrizione, nonché per l'eventuale mancato adeguamento alle disposizioni indicate per ciascuna cooperativa nel relativo provvedimento d'iscrizione;

g) nel caso in cui la cooperativa non abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 7.

2. Prima di procedere alla formale adozione del provvedimento di cancellazione la Provincia comunica alla cooperativa sociale i motivi che giustificano tale determinazione, indicando anche il termine, non inferiore a dieci giorni, entro il quale può produrre eventuali controdeduzioni, che la Provincia ha l'obbligo di valutare. Il mancato invio di controdeduzioni nei termini stabiliti è motivo sufficiente per procedere alla cancellazione dall'Albo.

3. La cancellazione dall'Albo regionale è disposta con provvedimento motivato. Dell'avvenuta cancellazione è data comunicazione, tramite il sistema informativo, alla Regione, al legale rappresentante della cooperativa, ai competenti uffici della Camera di commercio;

4. La cancellazione dall'Albo comporta la decadenza dei benefici previsti dalla normativa regionale. Per le cooperative sociali di tipo B la cancellazione comporta inoltre:

a) l'impossibilità di stipulare convenzioni con gli enti pubblici ai sensi dell'art. 5 della legge 381/1991;

b) la risoluzione delle convenzioni in atto, stipulate ai sensi della norma sopra citata, fatta salva la facoltà, da parte dell'amministrazione interessata, di disporre con proprio provvedimento la prosecuzione del rapporto fino alla sua scadenza naturale.

 

     Art. 9. (Controlli e ispezioni)

1. Le Province svolgono annualmente, sulla base delle linee guida regionali, attività di controllo - mirate o effettuate su base campionaria - per verificare l'effettivo possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo da parte delle cooperative sociali iscritte.

2. Il controllo si svolge su un campione casuale di cooperative iscritte all'Albo, che ne comprenda almeno il 10%, anche mediante ispezioni in loco della relativa documentazione.

3. Le Province trasmettono gli esiti della verifica e degli accertamenti effettuati alla Regione e, se del caso, alle autorità competenti.

 

     Art. 10. (Norme finali e abrogazioni)

1. La Regione, sentite le province interessate, provvede all'iscrizione, al mantenimento o alla cancellazione degli organismi analoghi alle cooperative sociali avente sedi negli Stati dell'Unione e delle cooperative sociali aventi sedi in Italia ma che non operano prevalentemente in Lombardia applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'art. 13, comma 7 della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia), non trovano più applicazione gli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, Disciplina delle cooperative sociali).


[1] Abrogato dall'art. 10 del R.R. 17 marzo 2015, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.