§ 3.8.38 - L.R. 12 dicembre 1994, n. 42.
Interventi per lo sviluppo della formazione professionale superiore, anche in raccordo con le università.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 lavoro e formazione professionale
Data:12/12/1994
Numero:42


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Interventi diretti regionali).
Art. 3.  (Convenzioni).
Art. 4.  (Contenuti delle convenzioni).
Art. 5.  (Programmi annuali regionali).
Art. 6.  (Norma finanziaria).
Art. 7.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.8.38 - L.R. 12 dicembre 1994, n. 42.

Interventi per lo sviluppo della formazione professionale superiore, anche in raccordo con le università.

(B.U. 16 dicembre 1994, n. 50 - 3° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina:

     a) le iniziative che la Regione attua in via diretta per la formazione specifica di diplomati universitari e laureati, in coerenza con gli obiettivi indicati nel piano pluriennale regionale di cui all'art. 13 della l.r. 7 giugno 1980, n. 95 concernente «Disciplina della formazione professionale in Lombardia»;

     b) le iniziative che la Regione attua, in raccordo con le università, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

     c) la realizzazione di indagini sul fabbisogno di formazione superiore, al fine di individuare le aree di maggior prospettiva occupazionale anche in riferimento al quadro delle politiche formative europee e per l'avvio di un sistema permanente di osservazione e di analisi delle dinamiche sociali e produttive interessanti la formazione professionale.

 

     Art. 2. (Interventi diretti regionali).

     1. Gli interventi di cui alla lett. a) del precedente art. 1 sono attuati dalla giunta regionale mediante l'effettuazione di corsi sperimentali ed altre iniziative formative specifiche anche in riferimento alle finalità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 concernente «Azioni positive per la realizzazione delle parità uomo/donna nel lavoro e la realizzazione delle connesse opere per la riqualificazione e l'adeguamento delle strutture adibite alla formazione, con l'obiettivo della graduale costituzione di poli formativi regionali operanti nell'area della formazione professionale superiore regionale, in raccordo con le università nonché con istituti scolastici ed imprese.

 

     Art. 3. (Convenzioni).

     1. Le iniziative di cui alla lett. b) del precedente art. 1 sono attuate mediante specifiche convenzioni con le università con l'obiettivo di:

     a) sviluppare e qualificare le iniziative di formazione professionale regionali, mediante l'apporto di competenze e dotazioni delle università in sede di progettazione ed attuazione, ed in particolare quelle rivolte a diplomati, universitari e laureati contemplate all'art. 2 della l.r. n. 95/80;

     b) agevolare l'equilibrato sviluppo sul territorio regionale delle iniziative formative delle università e prioritariamente dei corsi di diploma universitario maggiormente rispondenti alle esigenze di professionalizzazione emergenti sul territorio regionale ed alle esigenze di adeguamento professionale in rapporto agli standards formativi universitari della Comunità Economica Europea (CEE) con particolare attenzione a tutte quelle figure professionali per le quali a livello comunitario siano richiesti titoli universitari.

 

     Art. 4. (Contenuti delle convenzioni).

     1. Le convenzioni sono stipulate, previa deliberazione della giunta regionale, dal presidente o dall'assessore competente, se delegato.

     2. Le convenzioni stabiliscono:

     a) i corsi e le altre iniziative di formazione professionale a cui le università collaborano, definendo tempi modalità, sedi e contenuti della collaborazione;

     b) i corsi universitari cui la Regione fornisce il sostegno finanziario, definendone l'entità;

     c) la reciproca messa a disposizione della struttura ed attrezzatura necessaria;

     d) le iniziative integrate tra regione ed università ed i rispettivi apporti;

     e) i soggetti terzi che concorrono all'attuazione delle iniziative oggetto di convenzione.

 

     Art. 5. (Programmi annuali regionali).

     1. La giunta regionale, per le iniziative di cui alla lettera c) del precedente art. 1, approva, previo parere della commissione consiliare competente, un programma annuale di monitoraggio, raccolta di dati e ricerche nell'ambito di quanto disposto dagli artt. 3, 8 e 9 della l.r. n. 95/80, avvalendosi dell'istituto regionale di ricerca (IReR), degli osservatori territoriali del mercato del lavoro (OTLM), delle università e degli istituti specializzati al fine di acquisire gli elementi valutativi per la selezione e la presentazione alle università delle iniziative di cui alla presente legge e per una loro migliore localizzazione sul territorio regionale.

     2. In particolare i piani concernono:

     a) l'effettuazione di studi sulle dinamiche rilevanti per il piano di sviluppo delle università e del sistema formativo superiore regionale;

     b) indagini sui fabbisogni di professionalità derivanti dalla dinamica tecnologia ed organizzativa delle imprese e dei servizi sociali;

     c) analisi dei profili professionali previsti dai corsi di diploma universitario e dai corsi di formazione professionale in funzione del loro coordinamento;

     d) l'elaborazione di piani di fattibilità per la realizzazione di nuove offerte formative.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria).

     1. Alle spese per l'effettuazione dei corsi sperimentali ed altre iniziative formative specifiche di cui al precedente art. 2 si provvede con i fondi annualmente stanziati nei capitoli dell'obiettivo 3.1.8. «Formazione professionale operata da centri o istituti» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e successivi.

     2. Alla determinazione della spesa derivante dalle convenzioni previste dal precedente art. 3, si provvede a decorrere dall'esercizio 1995, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi del primo comma dell'art. 22 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Alle spese per la realizzazione delle opere di riqualificazione ed adeguamento delle strutture di cui all'art. 2 ed alla lett. c) dell'art. 4, si fa fronte mediante utilizzo delle somme stanziate sul cap. 3.1.8.2.1045 «Spese in capitale per l'acquisto, la costruzione, il restauro e la ristrutturazione di immobili da adibire a centri di formazione professionale» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     4. Alle spese per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente art. 5, si fa fronte mediante l'utilizzo delle somme stanziate sul cap. 3.1.8.1.1217 «Spese per le attività di studio, indagine e statistica sul mercato del lavoro, sulle esigenze formative e sui problemi educativi e metodologici» e sul cap. 3.1.1.1.1223 «Spese per l'osservazione territoriale del mercato del lavoro» iscritti nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 1994 e successivi.

     5. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 3, settore 1, obiettivo 8, parte 1, è istituito per memoria il cap. 3.1.8.1.3863 «Spese per l'effettuazione dei corsi di formazione specifica di diplomati universitari e laureati tramite convenzioni con le università».

 

     Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.